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TU - COSTI SICUREZZA E DUVRI

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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scolarm
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Iscritto il: 20 mag 2008 08:10
Località: Roma

Salve a tutti,
sono un ASPP di un azienda grande e distribuita sul territorio in stabilimenti, con il SPP e relativo RSPP nella sola sede centrale ed un ASPP per ogni sede periferica.
Fino all'entrata in vigore del testo unico, gli addetti degli stabilimenti si sono sempre occupati (fra le altre cose) del coordinamento in base all'art.7 della 626, e tutto ciò che riguardava le gare di appalto e l'applicazione della 494, passava esclusivamente dalla sede centrale svincolandoci da eventuali oneri se non quello di assistere il DL e il Coordinatore in Esecuzione.
Ora, secondo l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 il committente deve redigere un documento (il DUVRI) che io ho interpretato essere alla stregua di un PSC e deve "valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo relativo alla sicurezza, il quale...".
Non leggo che il committente deve specificare all'impresa i costi della sicurezza, ma solo che deve valutare la congruità degli stessi.

Ora due domande:
1) in alcuni appalti di piccola entità, gestiti direttamente dallo stabilimento, dove prima applicavamo l'art. 7, ora, applicando l'analogo (art. 26 del 81/2008), dobbiamo essere in grado di redigere un DUVRI e valutare i costi della sicurezza, a parte il SPP c'è qualcuno che mi può aiutare?
2) ho interpretato bene la parte relativa ai costi della sicurezza o devo valutarli e comunicarli all'uff. gare ed appalti prima della gara? O comunque all'impresa che mi deve presentare il preventivo?

Grazie fin d'ora delle risposte ed un saluto a tutti.
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Mauro
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
Località: Milano

Secondo me il costo relativo alla sicurezza deve essere indicato solo in caso di gare pubbliche o di cantieri, non certo per un appalto privato senza cantieri ex titolo IV del TU.

Pareri, pareri, pareri

Mauro
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Non mi sembra Mauro, l'art. 26 comma 5 è sufficientemente chiaro, anzi ti annullano pure il contratto se ci provi
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DETERMINAZIONE - 5 marzo 2008 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (Determinazione n. 3/2008). (GU n. 64 del 15-3-2008)

Nella Determinazione di sopra trovate le risposte ad ogni modo:

Per  gli  appalti  di  seguito  riportati  e'  possibile  escludere preventivamente  la  predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- la  mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie   attivita' o procedure suscettibili di   generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali  e  prodotti  nei  luoghi  di  lavoro  o  nei cantieri (con l'esclusione  di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento);

- i  servizi  per  i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per  «interno»  tutti  i locali/luoghi  messi  a  disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

- i  servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Infine,  si  fa  presente che il DUVRI e' un documento tecnico, che dovra' essere allegato al contratto di appalto, poiche' l'appaltatore dovra'  espletare  le attivita' ivi previste, volte alla eliminazione dei  rischi.  Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche  tecniche  (art.  68  del  Codice  contratti pubblici), in quanto   deve  consentire  pari  accesso  agli  offerenti,  non  deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

Valutazione dei costi della sicurezza
Per  quantificare  i  costi  della  sicurezza  da  interferenze, in analogia  agli  appalti di lavori, si puo' far riferimento, in quanto compatibili,  alle misure di cui all'art. 7, comma 1, dell'ex Decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  222/2003  inserite nel DUVRI ed in particolare:
   a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
   b) le  misure  preventive  e  protettive  e  dei  dispositivi  di protezione   individuale  eventualmente  necessari  per  eliminare  o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
   c) gli  eventuali  impianti  di  terra  e di protezione contro le scariche  atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione  fumi  (se  non  presenti o inadeguati all'esecuzione del
contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
   d) i  mezzi  e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
   e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
   f) gli   eventuali   interventi   finalizzati  alla  sicurezza e richiesti  per  lo  sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
   g) le   misure   di  coordinamento  relative  all'uso  comune  di apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di protezione collettiva.
 La  stima  dei  costi  dovra' essere congrua, analitica per singole voci,  riferita  ad  elenchi  prezzi standard o specializzati, oppure basata   su   prezziari   o   listini   ufficiali  vigenti  nell'area interessata,  o  sull'elenco  prezzi  delle  misure  di sicurezza del committente;  nel  caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o
non   sia   disponibile,   la  stima  dovra'  essere  effettuata  con riferimento  ad  una  analisi  dei  costi  dettagliata  e  desunta da indagini di mercato.

P.S. Il buon Mod, posterà di sicuro il link.
_______________
... ecco i link alla pagina che contiene la determinazione
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... indice.htm
Cordiali saluti e sentite grazie per i preziosi interventi che fate ogni giorno.
Mod :smt039
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Mauro
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
Località: Milano

Ho letto la determinazione che avete citato. L'ho letta due volte, una con gli occhi di una azienda che lavora con il pubblico o nei cantieri, una con gli occhi dell'idraulico che cambia il rubinetto in bagno.

E' vero che non e' mai esplicitamente detto, ma continuo a pensare, a fronte di sole "sensazioni" provate durante la lettura, che sia implicitamente definito che cio' di cui si parla sono appalti pubblici e lavori di costruzione, demolizione ecc ecc. Non credo che si riferiscano mai ad alcuna lavorazione terzializzata all'interno di una qualunque azienda privata e che non comporti cantiere. Detto tra di noi, poi, sinceramente, la cosa mi appare senza senso, se fosse che mi sto disastrosamente sbagliando.

Vi prego, datemi conforto.

Mauro
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scolarm
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Purtoppo, se si parla di interferenze, ho la sensazione che non sia più attuale la differenziazione fra cantiere e non.
Nel mio caso, mi occupo di sicurezza un un sito con officine, parcheggi, personale amministrativo ed autisti.
Chiunque debba intervenire sugli immobili e gli impianti causa ed è soggetto ad interferenze (la stessa ditta delle pulizie).
Dovrò necessariamente rivedere il mio modo di lavorare ed essere in grado di "gestire" DUVRI e costi della sicurezza.

Questo è quello che interpreto io,

ma come fare?

Ciao a tutti.
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Bohr
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Mauro ha scritto:Detto tra di noi, poi, sinceramente, la cosa mi appare senza senso, se fosse che mi sto disastrosamente sbagliando.
Cosa Mauro non avrebbe senso? Redigo un DUVRI per le interferenze tra le mie attività lavorative e quelle dell'appaltatore e/o appaltatori e valuto in costi della sicurezza.
Viene fatta la stessa cosa nei cantieri con il PSC.

:smt023
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Mauro
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no, no, parlo solo dei costi per la sicurezza... daccordissimo su tutto quello che e' stato detto sul DUVRI

Mauro
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Bohr
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Ti faccio un esempio.

Ho la necessità di far eseguire la pulizia della vasca di decantazione acque sporche. All'interno (profondità 4 metri) ci sono problemi di natura chimica e biologica. L'impresa esecutrice per eseguire l'opera dovrà utilizzare, esempio, aria maschera e tute antiacido oltre che ad un marcangegno per scendere e salire che non potrà essere una semplice scala ma bensì qualcosa atto a garantire la risalita in condizioni di emergenza, predisporre parapetti perimetrali e realizzare un'area di rispetto ed erigere un ponteggio di protezione su di un lato vista la presenza dei miei operatori che, non so sparo a caso, eseguono vari stadi di saldatura a varie quote e quindi sfridi incandescenti potrebbero andare a finire sulle persone nelle vasche bucandogli le tute (le ho sparate tutte anche se non mi allontano dalla realtà).

Computiamo i costi, in questo stupido esempio, sull'impiego di quanto serve per eseguire l'opera.

Ciao Mauro... :smt023
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Mauro
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Scusa, non discuto nemmeno sull'impatto che possono avere i costi della sicurezza su alcuni tipi di lavori, quello che tento di dire, e' solo che non vedo un obbligo di comunicarli al committente, a meno che non sia un ente pubblico o un cantiere, tutto li'. Nulla di tecnico, nelle mie affermazioni, solo una questione normativo - interpretativa.

Bell'esempiuccio, comunque
hehehehehehe
complimenti
:-)

Mauro
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