Salve a tutti, nel D.Lgs. 81/08 non sono riuscito a trovare un articolo omologo dell'Art 96 bis del D.Lgs. 626/94, che prevedeva che il datore di lavoro di nuove attività, aveva tre mesi di tempo dall'effettivo inizio per effetuare la valutazione dei rischi. Un datore di lavoro che apre d'ora in poi una nuova attività, secondo voi come deve comportarsi per essere in regola?
Grazie x l'attenzione
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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TU ed attuazione Valutazione dei Rischi nuova attività
deve essere già in regola con tutto...deve aver fatto il corso aver nominato rspp,addetti antincendio e primo soccorso,con relativi corsi fatti...tutto in regola dalla partenza..
ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente
ma...supponiamo:
Un datore di lavoro inizia la sua attività però non può fare la valutazione dei rischi "anticipata" perchè deve effettuare delle misurazioni sul campo.
Quindi parte con l'attività e subito inizia le misurazioni per la valutazione dei rischi, prende le misurazioni delle esposizioni, ecc.. e ne redige il documento (con annessa data certa successiva all'inizio attività).
La mia domanda è:
ad un eventuale controllo degli organi competenti, è sanzionabile?
Un datore di lavoro inizia la sua attività però non può fare la valutazione dei rischi "anticipata" perchè deve effettuare delle misurazioni sul campo.
Quindi parte con l'attività e subito inizia le misurazioni per la valutazione dei rischi, prende le misurazioni delle esposizioni, ecc.. e ne redige il documento (con annessa data certa successiva all'inizio attività).
La mia domanda è:
ad un eventuale controllo degli organi competenti, è sanzionabile?
il riferimento normativo è il testo unico stesso,all'interno del quale non è più presente la possibilità da parte del datore di lavoro di redigere il dvr entro tre mesi.
qui si potrebbe aprire tutta una discussione sulla dinamicità intrinseca che dovrebbe avere il dvr come strumento,e qui faccio riferimento all'art 28 comma 2 lettera c,d,in cui si fa riferimento al programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei sistemi di sicurezza.In un'attività appena avviata alcune rilevazioni sono impossibili da farsi a priori,ma valutazioni di massima si possono comunque fare,si va anche per confronto con attività simili.i mesi successivi saranno di verifica delle suddette valutazioni supportate però da dati certi presi sul campo...
io farei così...posso sicuramente sbagliare...mi rimetto al vostro giudizio con molta umiltà...
buon lavoro
qui si potrebbe aprire tutta una discussione sulla dinamicità intrinseca che dovrebbe avere il dvr come strumento,e qui faccio riferimento all'art 28 comma 2 lettera c,d,in cui si fa riferimento al programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei sistemi di sicurezza.In un'attività appena avviata alcune rilevazioni sono impossibili da farsi a priori,ma valutazioni di massima si possono comunque fare,si va anche per confronto con attività simili.i mesi successivi saranno di verifica delle suddette valutazioni supportate però da dati certi presi sul campo...
io farei così...posso sicuramente sbagliare...mi rimetto al vostro giudizio con molta umiltà...
buon lavoro
ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente