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IL RESPONSABILE DEI LAVORI È IL PROGETTISTA delega o no

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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delaude
Messaggi: 51
Iscritto il: 22 giu 2008 19:54

Mi era sfuggito il 2° comma.

La norma poteva essere scritta in modo più chiaro. Tipo:
“Il dirigente (o quello che rappresenta il committente), qualora non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti,…. deve designare…..”

La frase:” Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori …qualora…” fa pensare ad un automatismo.

E’ vero che poi “la designazione…..”

Riguardo alle responsabilità del DL in materia di sicurezza la questione è controversa,
Cass. pen. IV Sez. 26 novembre 1993, Disca - no
Cass. pen. III Sez. 1 ottobre 1993, Tedesca – no
Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 4846 del 3 febbraio 2003 -si

http://www.sicurezzaonline.it/homep/inf ... 030919.htm
capodarca

Per lino:
"Mia zia Rosina che di anni ne ha 96, pensi sia cosi' deficiente da lasciarti liberta' di nomina del CSP? Lei vuole che il CSP lo faccia io... non Lulu'."

come mai questo riferimento? hai sentito puzza di zolfo?

ti volevo far notare
Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (la "e" sta a legare due commi, uno esclusivo del committente ed uno esclusivo del RL)

1 omissis
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Se il RL non viene nominato chi verifica gli adempimentio dei Coordinatori visto che ciò non fa capo al committente?
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