Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Ampliamento rete di idranti

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
Rispondi
Avatar utente
maurxx
Messaggi: 22
Iscritto il: 21 nov 2007 23:38
Località: Salerno

Salve a tutti,
ho un dubbio che mi assilla.
L'azienda in cui lavoro, soggetta a rilascio CPI, ha creato un nuovo capannone e ampliato la rete di idranti.
Il progetto inerente al nuovo opificio è stato approvato dai VV.FF. e ci stiamo accingendo ad effettuare la richiesta di rilascio CPI e la successia DIA. Se non sbaglio è necessario allegare il certificato di collaudo della rete stessa. La ditta che ha eseguito i lavoro non ha rilasciato nulla in proposito e attualmente latita tra continui rinvii non più ammissibili.  :smt014
A questo punto la domanda è la seguente: è necessario che sia la ditta stessa ad eseguire il nuovo collaudo? Oppure la può eseguire un professionista o un altra ditta? E nel caso in cui uno o l'altro possano farlo, quali requisiti essi devono avere per poter rilasciare il certificato di collaudo?  :smt017
Grazie mille e buon fine settimana.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Art. 5. - Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto.
Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
g) impianti di protezione antincendio.

L'impianto è progettato?

Art. 7. - Dichiarazione di conformita'
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita' dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il progetto di cui all'articolo 5.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
ugo
Messaggi: 1538
Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

quoto ware (che cita ovviamente la legge ;.) )

ma il Vs progettista antincendio c'è o no?
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
Avatar utente
maurxx
Messaggi: 22
Iscritto il: 21 nov 2007 23:38
Località: Salerno

Il progettista c'è, ma si "lava le mani" dicendo che la responsabilità è dell'impresa che ha messo in opera l'impianto.
Infatti l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore del DM 37, per cui una sua dichiarazione scritta risolverebbe l'arcano.
Mi è stato chiesto dal datore di lavoro di farla da me. Ma le mie competenze non rientrano nelle caratteristiche citate dal DM in oggetto.
Il guaio è che io, subentrato da poco in azienda, pur non avendo seguito la faccenda dall'inizio, ne sto facendo le spese (a forza di lavate di capo potrei evitare lo shampoo).
Tra l'altro, il comando i vigili del fuoco mi hanno consigliato di redigere il modulo che allego. Premetto che non sono iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
:smt022
Allegati
CERT_IMP_2008.doc
(124.5 KiB) Scaricato 18 volte
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4944
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Sono due aspetti separati, ma che in realtà ti interessano entrambi.
1) la DdC dell'impianto, anche se antecedente il 2008, può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da tecnico, blablabla. Questa o la dichiarazione di rispondenza tu la devi avere a prescindere, anche se il tuo impianto antincendio non fosse finalizzato a proteggere un'attività soggetta a CPI. La devi avere perchè hai un impianto che rientrava nel campo di applicazione della L. 46/90 (e ringrazia il DM 37/08 se no eri costretto a rintracciare la ditta originale). Se il tuo progettista dichiara di non volersi occupare della dichiarazione di rispondenza (non è obbligato, lui), trovati un altro tecnico che se ne occupi. Qui non si tratta di tirar fuori un pezzo di carta ma di fare tutte le verifiche (anche onerose) del caso. Se il tecnico se ne "lava le mani", vuol dire che non sa "dove mettere le mani", ma non sa come dirtelo. Infatti redigere la DdR non vuol dire che lo si fa ad occhi chiusi, ma che verifico, collaudo e se necessario prescrivo adeguamenti. Se l'impianto non era a norma, il tecnico non si assume la responsabilità di dichiararlo a norma, ma piuttosto quella di renderlo a norma
2) Il comando non ti ha consigliato niente. Sei obbligato a redigere quel modulo e per farlo devi essere iscritto all'abo del MI ex L. 818/84. Quella dichiarazione non sostituisce la dichiarazione di rispondenza, è un collaudo di funzionalità dell'impianto e di rispetto delle prestazioni previste. Certo è che 'na volta che hai fatto quello potresti anche fare l'altra.

Il mio consiglio è: trovati un ingegnere con almeno 5 anni di esperienza nel settore impiantistico e che abbia frequentato i corsi di cui alla L. 818/84 e fatti fare sia l'uno che l'altra
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

ursamaior ha scritto: 1) la DdC dell'impianto, anche se antecedente il 2008, può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da tecnico, blablabla. Questa o la dichiarazione di rispondenza tu la devi avere a prescindere, anche se il tuo impianto antincendio non fosse finalizzato a proteggere un'attività soggetta a CPI. La devi avere perchè hai un impianto che rientrava nel campo di applicazione della L. 46/90
In effetti, no.
Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 05/03/1990
Norme per la sicurezza degli impianti.

Art. 1. Ambito di applicazione. -
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
g) gli impianti di protezione antincendio.
Ergo, fino a prima del DM 37/08 la bestialità era che tali impianti erano accomopagnati da dichiarazioni di conformità ec L.46/90 solo nel caso civile.

Ed inoltre
Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

Art. 4. Progettazione degli impianti. -
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Quindi ancora solo per unità civili.

Quello che tu puoi/devi produrre ora, se l'impresa realizzatrice se ne lava le mani (e io frusterei a sangue l'ufficio acquisti che non ha specificato quali documenti devono esservi forniti e non si è tenuto un 10% a chiusura), è il vecchio modello CERT IMP 2004 (l'impianto sarà stato terminato prima dell'entrata in vigore dei nuovi modelli), CERTIFICAZIONE DI IMPIANTO RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ASSENZA DI PROGETTO ma non ricadente nel campo di applicazione della legge 46/90 e successivi aggiornamenti.  
Che è proprio il tuo caso.
Però devi, come dice Ursamaior, eseguire una verifica puntuale di cue cose:
1) Che siano state rispettate le prestazioni e prescrizioni del tuo progetto approvato
2) Che l'impianto rispetti la UNI 10779 (fatti dare il progetto, visto che quello ce l'hai).
Serve un 818
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4944
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

weareblind ha scritto: 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
Giusto, benchè i VVf la richiedessero comunque, come anche le dichiarazioni di conformità degli impianti di rivelazione ecc. benchè installati in opifici.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Avatar utente
maurxx
Messaggi: 22
Iscritto il: 21 nov 2007 23:38
Località: Salerno

Grazie per le risposte chiare ed esaurienti: non smetto mai di meravigliarmi riguardo la vostra competenza.........
Venendo al problema, porterò all'attenzione del DdL quanto suggerito da ursa, non fosse altro per metterci al riparo da eventuali interpretazioni sbagliate da parte dei VVf. Tanto, fatto 30.............
Avatar utente
Paten
Messaggi: 179
Iscritto il: 14 ott 2004 17:55
Località: Veneto

Visto parlavate di ampliamento rete idranti ecc.
volevo porVi un quesito un pò "amletico"

la UNI 10779 al punto 7.5.1 riporta che:
"gli idranti e/o naspi all'intero dei fabbricati devono essere ubicati nel rispetto del criterio generale ......... ed in modo che siano soddisfatti anche i seguenti requisiti aggiuntivi:
- ogni apparecchio protegga non più di 1.000 mq
- ogni punto dell'area protetta disti al massimo 20 m dagli idranti a muro ...

per il 1° (1.000 mq) no problem
ma per i 20 m è un valore molto ristrettivo
perchè parlando di fabbricati industriali con macchine o materiale disposto
fare 20 m vi porta a moltiplicare molto gli idranti ...

Voi avete utilizzato opzioni diverse o come avete considerato la norma ?
Grazie Andrea
Avatar utente
Terminus
Messaggi: 916
Iscritto il: 28 nov 2007 18:34
Località: Umbria

Si seguono ambedue le condizioni.
I 20 metri devono tenere conto degli ostacoli fissi presenti.
Se devi fare il giro dell'orto per stendere la manichetta, è giusto che la norma ti dica: metti un altro idrante più vicino al punto da proteggere.

Se poi stai facendo una rete ad anello, mettere qualche diramazione in più per UNI45 non è una grossa spesa, se raffrontata all'intero investimento.
Rispondi

Torna a “Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...”