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Impresa Affidataria - Vigilanza sulla sicurezza

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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Caino75
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bè io ho fatto un discorso relativamente alle imprese che ho visto operare sul campo in abruzzo, non voglio dire che la vostra impresa sia dello stesso stampo, perchè il semplice fatto che stai qui a porti il problema vuol dire che un giusto senso di responsabilità ce l'avete.

Restando su quelle che sono semplicemente mie opinioni, senza conoscere in modo approfondito la vostra struttura aziendale che sicuramente sarà serissima e competente, i problemi sono:
1- se l'impresa subappaltatrice fa semplice svolgimento materiale delle lavorazioni, senza null'altro portare se non la forza lavoro in cantiere, allora è somministrazione di manodopera
2- se, com'e' giusto e responsabile fare, decidete con l'impresa come svolgere in sicurezza il lavoro, allora divenite automaticamente quanto meno corresponsabili di eventuali incidenti dovuti o a deficienze su quanto deciso a tavolino o ad un inappropriata messa in atto delle varie disposizioni. A questo punto fossi in voi vigilerei se non altro per pararmi il fondoschiena, perchè se loro fanno una cretinata in mezzo ci finite anche voi.
jaco1279

ursamaior ha scritto:Sì ci sei riuscito e io la vedo così:
il DdL dell'impresa affidataria ha un obbligo generale di vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati (comma 1). Questo obbligo non si limita alla verifica dell'attuazione delle disposizioni del PSC, ma più in generale al rispetto delle norme di sicurezza, poichè è l'impresa affidataria che organizza i lavori e le sue modalità di esecuzione (in accordo con il PSC, ove esistente) e dà queste indicazioni ai suoi appaltatori. Insomma un vero e proprio ruolo operativo.
Il DdL dell'impresa esecutrice trasmette tali indicazioni ai propri lavoratori ed inoltre, nell'ambito dell'autonomia della propria organizzazione d'impresa, le integra con le misure di sicurezza che ritiene opportune e vigila direttamente sui propri lavoratori.
Mi sembra sufficientemente chiaro e, almeno questo, di buon senso
quindi il tutto sta a verificare che le decisioni prese in fase organizzativa vengano seguite e questo, credo, non corrisponde propriamente a tenere un preposto per la vigilanza costantemente in cantiere ma magari qualcuno che assista fino a che le misure di sicurezza generali (quali ad esempio recinzioni e parapetti e tutte quelle misure relative all'allestimento ed alla messa in sicurezza del cantiere) vengano seguite. Poi dovrebbe subentrare la responsabilità propria del DdL dell'impresa esecutrice per quanto riguarda il rischio specifico del suo lavoratore.
Potrebbe essere un'interpretazione ragionevole!?
ursamaior ha scritto:
Caino75 ha scritto:bè io ho fatto un discorso relativamente alle imprese che ho visto operare sul campo in abruzzo, non voglio dire che la vostra impresa sia dello stesso stampo, perchè il semplice fatto che stai qui a porti il problema vuol dire che un giusto senso di responsabilità ce l'avete.
Non preoccuparti, sentivo che non voleva essere offensivo o insinuante...smt003
Caino75 ha scritto: Restando su quelle che sono semplicemente mie opinioni, senza conoscere in modo approfondito la vostra struttura aziendale che sicuramente sarà serissima e competente, i problemi sono:
1- se l'impresa subappaltatrice fa semplice svolgimento materiale delle lavorazioni, senza null'altro portare se non la forza lavoro in cantiere, allora è somministrazione di manodopera
In realtà il contratto è "Fornitura e posa in opera di sistemi fotovoltaici...etc"
Caino75 ha scritto: 2- se, com'e' giusto e responsabile fare, decidete con l'impresa come svolgere in sicurezza il lavoro, allora divenite automaticamente quanto meno corresponsabili di eventuali incidenti dovuti o a deficienze su quanto deciso a tavolino o ad un inappropriata messa in atto delle varie disposizioni. A questo punto fossi in voi vigilerei se non altro per pararmi il fondoschiena, perchè se loro fanno una cretinata in mezzo ci finite anche voi.
Su questo sono daccordo nei limiti di quanto ho scritto sopra in risposta ad ursamaior.
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ursamaior
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jaco1279 ha scritto: quindi il tutto sta a verificare che le decisioni prese in fase organizzativa vengano seguite e questo, credo, non corrisponde propriamente a tenere un preposto per la vigilanza costantemente in cantiere ma magari qualcuno che assista fino a che le misure di sicurezza generali (quali ad esempio recinzioni e parapetti e tutte quelle misure relative all'allestimento ed alla messa in sicurezza del cantiere) vengano seguite. Poi dovrebbe subentrare la responsabilità propria del DdL dell'impresa esecutrice per quanto riguarda il rischio specifico del suo lavoratore.
Potrebbe essere un'interpretazione ragionevole!?
Secondo me no.
Io ho scritto che l'affidataria ha un obbligo generale di vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati, non un obbligo di vigilanza sulle misure di sicurezza generali.
L'art. 97 è chiaro nell'affermare l'obbligo dell'affidataria nel sovrintendere ai lavori in tutte le loro fasi, con verifica anche del rispetto da parte delle imprese degli obblighi propri. Aggiungi anche gli obblighi dell'art. 96 che per l'affidataria si ribaltano anche sulla verifica del loro rispetto da parte delle esecutrici
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
jaco1279

Ok, fatto salvo che ci debba essere una misura di vigilanza completa e non relativa agli apprestamenti generali di sicurezza in cantiere, posso delegare qualcuno dell'impresa esecutrice, il DdL o qualcuno indicato da lui?!
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ursamaior
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Zara ti ha già dato una risposta.
io la vedo così: la norma ha accolto le indicazioni della giurisprudenza ed ha stabilito obblighi specifici per l'affidataria e solo per lei.
Perchè l'affidataria? perchè è l'anello di congiunzione darwiniano tra il contratto e le sue modalità di esecuzione.
Pur nell'ambito dell'autonomia dell'appalto (sacrosanto) non mi sembra nè logico, nè naturale, nè attuabile la devoluzione di obblighi propri da un soggetto ad un altro con le conseguneti responsabilità.
Dovresti dunque fare una delega di funzioni con tutti i crismi e, forse (ma è tutto da vedere), la cosa potrebbe anche funzionare. Tuttavia il delegante (l'affidataria) dovrebbe vigilare sull'operato del delegato (l'incaricato dell'esecutrice).
Non ne vedo il vantaggio
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Caino75
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personalmente, per quanto detto anche sopra da ursamaior, ritengo di no.Fai coincidere il sorvegliante con il sorvegliato.
jaco1279

Beh, in effetti l'art. 16 comma 3 riprende quello detto da entrambi.
In sostanza, se delego comunque devo vigilare sul delegato e quindi non cambia nulla nell'assetto delle responsabilità. Comunque diciamo che parlandone il discorso diventa sempre più chiaro!!!

Grazie a tutti!

:smt023
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ursamaior
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Per completezza: l'art. 16 riguarda solo la delega di funzioni per il datore di lavoro nei riguardi degli obblighi previsti nei confronti dei propri lavoratori.
comunque le deleghe si basano tutte più o meno sugli stessi principi. Dovresti sentire un buon avvocato
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jaco1279

In conclusione volevo chidervi una cosa che esula dal discorso. Come posso recuperare il link esatto al di un tread per postarlo come riferimento di un'altra eventuale discussione?

Ad esempio, qual'è l'indirizzo di questa nostra discussione?

Grazie ancora

Jaco1279

Deve andare nella barra indirizzo del browser e fare un copia - incolla dell'intero indirizzo.
In particolare l'indirizzo di questa discussione e':
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... php?t=9040
Colgo l'occasione per darle il benvenuto nella nostra community salutandola cordialmente.

Mod :smt039
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givi
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Diciamoci la verità.  Quella delega starebbe nel cassetto e verrebbe tirata fuori in un unico caso: per essere portato di fronte al giudice in caso di.... :smt009

Secondo me non vale la pena di spendere $ con un avvocato per chiarire la fattibilità.
E' del tutto evidente che se devo controllare qualcuno, volendo delegare, non posso delegare proprio lui (controllore=controllato?).
Il giudice si farebbe una bella risata  :smt044 e vi additerebbe quali furbetti del "cantierino" che hanno provato ad aggirare la legge (condotta colposa o  consapevolmente elusiva?). :smt021

Relativamente al come l'  IA deve verificare non è scritto da nessuna parte come e quando ne tantomeno che IA deve tenere un "guardone" fisso in cantiere.

Coraggio, affidatevi a persone serie, fatevi una check list, ogni tanto vi fate vedere  e fate un bel verbalino. :smt023
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
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