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GRU A TORRE

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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AZTEC

Ciao a tutti, un quesito sulle gru a torre.

Un mio cliente ha un’abitazione che confina con un cantiere nel quale è stata posizionata una gru a torre.
Questa gru è stata posizionata molto vicino alla sua recinzione di confine e, pertanto, durante i lavori, il braccio “minore” (quello del contrappeso) rotea sopra la sua abitazione.
Ora, a dire la verità la gru non interferisce con l’abitazione (è molto più alta) solo che il mio cliente è terrorizzato dal vedere il contrappeso “roteare” sopra la sua abitazione …

Ora, poniamo che in questo cantiere hanno fatto tutto in regola (montaggio a norma, basamento verificato, ecc.) la mia domanda è questa ?
Il mio cliente può vietare che la gru rotei (totalmente o in parte) sulla sua proprietà, oppure non può fare e dire niente ?
Ho verificato tra le varie circolari e norme tecniche ma una norma in merito non l’ho trovata, eppure ci sarà pure qualche cosa, A PARTE LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 …

Ciao a tutti

Aztec
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Bohr
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L'unica cosa che non può rotare sulla proprietà del tuo cliente è la "freccia" quando questa solleva carichi. La "controfreccia" se rispetta quanto sotto può.

Nota tecnica: GRU A TORRE INTERFERENTI
Avvertenze di carattere generale
Nella scelta della ubicazione delle gru nei cantieri, occorre tenere presenti alcune avvertenze di carattere generale:
a)Rischio di collisione inammissibile in ogni caso
Evitare che le gru, nella loro traslazione e nei movimenti del braccio, possano trovare
ostacolo in qualunque tipo di opere e strutture esistenti (strutture edilizie costruite e costruende, depositi di materiali, impalcature, gru adiacenti, macchine, impianti, ecc).
b)Franco di sicurezza minimo
Tra la sagoma d'ingombro delle gru e le opere o strutture adiacenti deve essere garantita una distanza minima di 70 cm.
Nel caso in cui tale valore debba essere ulteriormente ridotto è indispensabile impedire il transito delle persone nelle zone pericolose.

Rif: A chiarimento di tale problematica è intervenuto il MINISTERO LAVORO con lettera circolare 12 novembre 1984, n. 22856

:smt023
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
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