scusate la domanda banale ma ho un dubbio: in un'impresa edile "srl" quale sono i limiti per il DL per poter svolgere direttamente RSPP:
30 o 200 addetti
1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca................................fino a 20 addetti
4. Altre aziende ........................................fino a 200 addetti
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Svolgimento diretto RSPP imprese edili
ringrazio per la risposta celere ma potresti spiegarmi perchè si associa un'impresa edile srl ad una attività artigiana o industriale e indicarmi qualche riferimento ufficiale da utilizzare in una controversia.
un'impresa artigiana è quella in cui lo svolgimento del lavoro è essenzialmente e prevalentemente svolto da cristiani. C'è una vecchia circolare min lav del 1996 (ora non ricordo qual è) che chiarisce cos'è un'industriale.
Trovata:
MINISTERO LAVORO circolare 27 giugno 1996, n. 89
Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione.
Significato della locuzione "aziende industriali con più di 200 addetti" esclusivamente ai fini della decorrenza degli obblighi stabilita dall'art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 242/1996
L'art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 242/1996 ha stabilito che gli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, decorrono dal 1º gennaio 1997 per tutte le aziende in generale, e dal 1º luglio 1996 per le sole aziende elencate nell'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f).
In particolare, per le aziende di cui alle lettere e) ed f) il parametro della tipologia dell'azienda è stato integrato con quello del requisito dimensionale, ossia con il riferimento alla consistenza numerica degli addetti. Per cui, diventano rilevanti ai fini dell'abbreviazione dei termini di decorrenza, le "aziende industriali" nel caso in cui occupino più di 200 addetti (lettera e), e le "industrie estrattive" nel caso in cui occupino più di 50 addetti (lettera f).
Al riguardo, con riferimento ai quesiti pervenuti, sono necessari due chiarimenti.
Il primo, relativo alle modalità di computo del numero degli addetti, quando siano presenti nell'ambito dell'azienda, una o più unità produttive, quali quelle definite dall'art. 2, lettera i). In tale ipotesi, il parametro numerico deve essere riferito direttamente a ciascuna delle unità produttive e non all'azienda nel suo complesso. Di modo che, se un'azienda industriale è costituita da due unità produttive, ciascuna con meno di 200 addetti, la decorrenza dei termini, per entrambe le unità produttive (e quindi per tutta l'azienda) è quella del 1º gennaio 1997. Analogamente, se le unità produttive hanno differente consistenza numerica, avranno diverse decorrenze dei termini.
Il secondo chiarimento è relativo al significato da attribuire alla locuzione "aziende industriali". Al riguardo, si ritiene che per individuare quali tipi di aziende vadano ricondotte all'interno della categoria "aziende industriali", si debba fare riferimento alla natura produttiva, piuttosto che ad indici o classificazioni formali in cui l'azienda sia eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuale o ad altri fini di vario genere. Pertanto, dovendosi fare riferimento alla natura sostanziale dell'attività in concreto svolta con l'aggettivo "industriali" si è voluto escludere le aziende agricole e si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività dirette alla produzione di beni materiali. Da ciò consegue che tutte le aziende che svolgono attività diverse dalla produzione di beni materiali, ossia dirette alla produzione di servizi (attività amministrative, finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non rientrano nella categoria "aziende industriali" e per esse trova applicazione la decorrenza del 1º gennaio 1997, a prescindere dalla consistenza degli addetti.
Trovata:
MINISTERO LAVORO circolare 27 giugno 1996, n. 89
Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione.
Significato della locuzione "aziende industriali con più di 200 addetti" esclusivamente ai fini della decorrenza degli obblighi stabilita dall'art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 242/1996
L'art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 242/1996 ha stabilito che gli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, decorrono dal 1º gennaio 1997 per tutte le aziende in generale, e dal 1º luglio 1996 per le sole aziende elencate nell'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f).
In particolare, per le aziende di cui alle lettere e) ed f) il parametro della tipologia dell'azienda è stato integrato con quello del requisito dimensionale, ossia con il riferimento alla consistenza numerica degli addetti. Per cui, diventano rilevanti ai fini dell'abbreviazione dei termini di decorrenza, le "aziende industriali" nel caso in cui occupino più di 200 addetti (lettera e), e le "industrie estrattive" nel caso in cui occupino più di 50 addetti (lettera f).
Al riguardo, con riferimento ai quesiti pervenuti, sono necessari due chiarimenti.
Il primo, relativo alle modalità di computo del numero degli addetti, quando siano presenti nell'ambito dell'azienda, una o più unità produttive, quali quelle definite dall'art. 2, lettera i). In tale ipotesi, il parametro numerico deve essere riferito direttamente a ciascuna delle unità produttive e non all'azienda nel suo complesso. Di modo che, se un'azienda industriale è costituita da due unità produttive, ciascuna con meno di 200 addetti, la decorrenza dei termini, per entrambe le unità produttive (e quindi per tutta l'azienda) è quella del 1º gennaio 1997. Analogamente, se le unità produttive hanno differente consistenza numerica, avranno diverse decorrenze dei termini.
Il secondo chiarimento è relativo al significato da attribuire alla locuzione "aziende industriali". Al riguardo, si ritiene che per individuare quali tipi di aziende vadano ricondotte all'interno della categoria "aziende industriali", si debba fare riferimento alla natura produttiva, piuttosto che ad indici o classificazioni formali in cui l'azienda sia eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuale o ad altri fini di vario genere. Pertanto, dovendosi fare riferimento alla natura sostanziale dell'attività in concreto svolta con l'aggettivo "industriali" si è voluto escludere le aziende agricole e si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività dirette alla produzione di beni materiali. Da ciò consegue che tutte le aziende che svolgono attività diverse dalla produzione di beni materiali, ossia dirette alla produzione di servizi (attività amministrative, finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non rientrano nella categoria "aziende industriali" e per esse trova applicazione la decorrenza del 1º gennaio 1997, a prescindere dalla consistenza degli addetti.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)