Salute a tutti.
IO e mio padre gestiamo una officina di revisioni per auto, meno di 10 dipendenti. Abbiamo ottenuto millenni fa il NOP. Nel voler rimetterci a norma per quanto riguarda la legge 626/94 mi sono accorto che mio padre aveva fatto redigere nel 1995 tutta la documentazione necessaria. Adesso che mi occupo personalmente di questi adempimenti ho pensato di aggiornare il tutto (era ora direte voi!). Ho però un quesito da porVi: avendo in deposito circa 1400 litri di olio lubrificante (in fusti da 200 litri su carrelli) e circa 1000 litri di olio esausto mi sembra di capire che rientro nel campo di applicazione del DM 16/02/82 attività n.17 (fino a 25 mc); se tengo l'olio all'interno dell'officina devo creare locale apposito (antincendio e rischio travaso)? se utilizzo i fusti da 200 litri su carrello a norma per evitare travasi devo comunque stocarli in locali appositi? e se stocassi l'olio in tettoia o locale esterno? devo trasformare il NOP in CPI o esistono altre procedure?
Saluti e grazie dell'attenzione.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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CPI autofficina
- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Intanto complimenti per la serietà e la competenza fuori dal comune.
1) Sei soggetto a CPI per attività 17 come correttamente riportato. Devi Passare dal NOP al CPI preparando progetto antincendio e richiedendo poi il sopralluogo.
2) Se depositi all'esterno (es. sotto tettoia o in apposito locale) la tua unica attività soggetta rimane quella e si torna al punto 1). Se puoi è l'ideale.
3) Se depositi all'interno, devi fare riferimento ai:
DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili (G.U. 15 febbraio 1986, n. 38).
DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1934
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi (G.U. 28 settembre 1934, n. 228).
e vedere cosa dicono.
Indicativamente però ci vorrà locale apposito separato da strutture verticali REI 120 e porta di accesso REI 120, con pavimento impermeabile e pareti pure, per 20 cm di altezza. Inoltre il deposito deve essere anche un bacino di contenimento (cioé ci deve essere sopralzo di 20 cm, con muretto e con rampa se hai più spazio), oppure devi stoccare (come ipotizzi tu) i bidoni su apposita rastrelliera dotata di bacino di contenimento.
Saluti, weareblind
P.S. Mod., visto il richiamo in altro thread, devo tradurre i titoli delle canzoni se li riporto in calce? :smt035
Volevo fare, al proposito, un PS ma poi avevo deciso di lasciar correre.
Nel tuo caso specifico e' ovvio che ormai e' una tua licenza e ti e', naturalmente, concessa.
Vedere la tua firma senza un titolo di una canzone heavy metal sotto suonerebbe strano a tutti ... certo e' che molte volte sono proprio indecifrabili!
Ciao, buona giornata e un GRAZIE pubblico per l'aiuto datomi ieri nel Forum.
Mod :smt039
1) Sei soggetto a CPI per attività 17 come correttamente riportato. Devi Passare dal NOP al CPI preparando progetto antincendio e richiedendo poi il sopralluogo.
2) Se depositi all'esterno (es. sotto tettoia o in apposito locale) la tua unica attività soggetta rimane quella e si torna al punto 1). Se puoi è l'ideale.
3) Se depositi all'interno, devi fare riferimento ai:
DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili (G.U. 15 febbraio 1986, n. 38).
DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1934
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi (G.U. 28 settembre 1934, n. 228).
e vedere cosa dicono.
Indicativamente però ci vorrà locale apposito separato da strutture verticali REI 120 e porta di accesso REI 120, con pavimento impermeabile e pareti pure, per 20 cm di altezza. Inoltre il deposito deve essere anche un bacino di contenimento (cioé ci deve essere sopralzo di 20 cm, con muretto e con rampa se hai più spazio), oppure devi stoccare (come ipotizzi tu) i bidoni su apposita rastrelliera dotata di bacino di contenimento.
Saluti, weareblind
P.S. Mod., visto il richiamo in altro thread, devo tradurre i titoli delle canzoni se li riporto in calce? :smt035
Volevo fare, al proposito, un PS ma poi avevo deciso di lasciar correre.
Nel tuo caso specifico e' ovvio che ormai e' una tua licenza e ti e', naturalmente, concessa.
Vedere la tua firma senza un titolo di una canzone heavy metal sotto suonerebbe strano a tutti ... certo e' che molte volte sono proprio indecifrabili!
Ciao, buona giornata e un GRAZIE pubblico per l'aiuto datomi ieri nel Forum.
Mod :smt039
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Grazie tante WeareBlind.
Scusatemi se tedio ancora:
ipotesi < 1000 litri
ho letto le normative indicate, ma non ho trovato il divieto di tenere contenitori di olio lubrificante carrellati ("anti-travaso") in officina durante le lavorazioni, sono comunque obbligato ad avere locale deposito REI 120 dove stocarli a fine turno????
ipotesi> 1000 litri
se tengo gli oli esausti stocati fuori capannone e i carrelli olio lubrificante nell'autofficina senza deposito REI sono fuori norma?
Scusate ancora l'ignoranza .
Buon lavoro a tutti.
Scusatemi se tedio ancora:
ipotesi < 1000 litri
ho letto le normative indicate, ma non ho trovato il divieto di tenere contenitori di olio lubrificante carrellati ("anti-travaso") in officina durante le lavorazioni, sono comunque obbligato ad avere locale deposito REI 120 dove stocarli a fine turno????
ipotesi> 1000 litri
se tengo gli oli esausti stocati fuori capannone e i carrelli olio lubrificante nell'autofficina senza deposito REI sono fuori norma?
Scusate ancora l'ignoranza .
Buon lavoro a tutti.
- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Ciao Pollicino. La domanda l'ho letta da 1 settimana ma non trovo il tempo di rispondere bene, la casa nuova mi assorbe molto
Domenica provvedo .
Domenica provvedo .
We are blind to the worlds within us waiting to be born
A mio avviso oltre all'attività 17 è presente anche l'attività 72 (officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli).
Ciao
Marzio
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Concordo con Marzio, potrebbe esserci anche attività 72, cioé deposito di autoveicoli (in riparazione o comunque nel capannone produttivo) oltre le 9 unità.
Nel qual caso altri potrebbero essere i requisiti.
Per l'olio, vediamo.
La soglia dei 1.000 litri è la condizione per essere oppure no soggetti a CPI.
Ma nulla cambia riguardo al rispetto delle leggi.
Ora, riferiamoci al Decreto Ministeriale del 31/07/1934: "approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi".
A partire dal titolo VII e soprattutto dall'art. 90 si trattano le autorimesse (per quanto per esse esista legislazione specifica di molto successiva, soprattutto dal 1986) e nello specifico le officine di riparazione ad esse annesse.
Ora, le specifiche sono molte, ma per riferisi all'olio (o meglio, ai liquidi infiammabili) si prende l'art. 96.
"[...] è ammessa la costituzione di magazzini per le riserve di gomme, parti di ricambio, grassi, oli lubrificanti, ecc. I locali per questi magazzini devono rispondere alle norme stabilite per le officine di riparazione.
Per gli oli lubrificanti è ammesso l'uso di distributori mobili, o di fusti di legno con pompa di travaso o misuratrice, oppure di serbatoi metallici a perfetta tenuta, muniti di pompa di distribuzione e di rubinetti con gocciolatoi a ripristino."
All'art. 97 abbiamo: "L'eventuale riserva di carburanti in bidoni, se non supera i 100 litri, può tenersi entro l'autorimessa, in luogo opportuno e ventilato, sopra uno strato assorbente di sabbia. Per più di 100 litri in bidoni o fusti, si deve invece disporre di un apposito locale, isolato, resistente al fuoco, con soglia alquanto rialzata, ventilato almeno con aereatori e munito di reti metalliche alle aperture, osservando norme analoghe a quelle dei depositi di carburanti".
Ecco da dove discende la clasica forma dei locali stoccaggio infiammabili e combustibili degli autoriparatori.
Ancora: Art. 99. Officine di riparazione non annesse ad autorimesse.
"[...] e) la verniciatura a spruzzo con vernici alla nitrocellulosa, può essere eseguita, ma in locale a parte, con porta di comunicazione di norma mantenuta chiusa; il locale deve essere provveduto di aspiratore a forte portata, per la dispersione dei vapori dei solventi; la vernice deve essere conservata, in quantità limitata e senza promiscuità con altre sostanze infiammabili o fermentescibili, entro apposito armadio da tenersi sempre chiuso a chiave;"
Per quano riguarda l'olio, la soglia dei 100 litri va rispettata (si badi bene, qui si parla di benzina e non di oli lubrificanti, ma questa è la linea guida che seguono i VV.F.). Quindi carrelli ok in reparto fino a questa soglia.
Il resto, o all'aperto (sotto tettoia e su bacino antisversamento) o in locale con le caratteristiche sopra riportate.
Per ulteriori dettagli, posta pure, appena le faccende di casa me lo permettono rispondo.
weareblind
"Lightining strikes twice"
Nel qual caso altri potrebbero essere i requisiti.
Per l'olio, vediamo.
La soglia dei 1.000 litri è la condizione per essere oppure no soggetti a CPI.
Ma nulla cambia riguardo al rispetto delle leggi.
Ora, riferiamoci al Decreto Ministeriale del 31/07/1934: "approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi".
A partire dal titolo VII e soprattutto dall'art. 90 si trattano le autorimesse (per quanto per esse esista legislazione specifica di molto successiva, soprattutto dal 1986) e nello specifico le officine di riparazione ad esse annesse.
Ora, le specifiche sono molte, ma per riferisi all'olio (o meglio, ai liquidi infiammabili) si prende l'art. 96.
"[...] è ammessa la costituzione di magazzini per le riserve di gomme, parti di ricambio, grassi, oli lubrificanti, ecc. I locali per questi magazzini devono rispondere alle norme stabilite per le officine di riparazione.
Per gli oli lubrificanti è ammesso l'uso di distributori mobili, o di fusti di legno con pompa di travaso o misuratrice, oppure di serbatoi metallici a perfetta tenuta, muniti di pompa di distribuzione e di rubinetti con gocciolatoi a ripristino."
All'art. 97 abbiamo: "L'eventuale riserva di carburanti in bidoni, se non supera i 100 litri, può tenersi entro l'autorimessa, in luogo opportuno e ventilato, sopra uno strato assorbente di sabbia. Per più di 100 litri in bidoni o fusti, si deve invece disporre di un apposito locale, isolato, resistente al fuoco, con soglia alquanto rialzata, ventilato almeno con aereatori e munito di reti metalliche alle aperture, osservando norme analoghe a quelle dei depositi di carburanti".
Ecco da dove discende la clasica forma dei locali stoccaggio infiammabili e combustibili degli autoriparatori.
Ancora: Art. 99. Officine di riparazione non annesse ad autorimesse.
"[...] e) la verniciatura a spruzzo con vernici alla nitrocellulosa, può essere eseguita, ma in locale a parte, con porta di comunicazione di norma mantenuta chiusa; il locale deve essere provveduto di aspiratore a forte portata, per la dispersione dei vapori dei solventi; la vernice deve essere conservata, in quantità limitata e senza promiscuità con altre sostanze infiammabili o fermentescibili, entro apposito armadio da tenersi sempre chiuso a chiave;"
Per quano riguarda l'olio, la soglia dei 100 litri va rispettata (si badi bene, qui si parla di benzina e non di oli lubrificanti, ma questa è la linea guida che seguono i VV.F.). Quindi carrelli ok in reparto fino a questa soglia.
Il resto, o all'aperto (sotto tettoia e su bacino antisversamento) o in locale con le caratteristiche sopra riportate.
Per ulteriori dettagli, posta pure, appena le faccende di casa me lo permettono rispondo.
weareblind
"Lightining strikes twice"
We are blind to the worlds within us waiting to be born