Buongiorno a tutti
ritorno su un'annosa questione che ogni tanto ritorna come un fantasma in un castello scozzese...
dando per scontato il controllo trimestrale delle catene/funi , salvo specifica indicazione del fabbricante (punto 3.1.2. allegato VI) , il carrello elevatore può rientrare negli obblighi di verifica annuale (o biennale) ASL come apparecchio di sollevamento , se la portata supera i 200 kg?
Io sarei per il no, ma ormai non sono più sicuro di niente :smt087
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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carrelli elevatori - verifiche periodiche allegato VII o no?
Dato che erano e sono sempre esonerati dai controlli peridici di legge, per rafforzare quanto detto da ursamaior la ciliegina ENPI non può mancare:
Nota 10 marzo 1982, n. 9-602
ENPI
Carrelli a forche con braccio gru.
In riferimento alla nota n. 369 del 9 gennaio 1982 di codesta Sede, relativa alla richiesta di parere su carrello elevatore a forche dotato di braccio gru, si informa che l'apparecchio rientra nella categoria delle "gru" e pertanto nel caso in cui la portata sia superiore ai 200 chilogrammi, la verifica obbligatoria da parte dell'ENPI a norma del combinato disposto dell'art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e del titolo II - art. 5 - punto f) del D.M. 12 settembre 1959, è disciplinata dalle disposizioni impartite dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
In particolare per tale attrezzatura occorre richiedere come documentazione tecnica di calcolo:
- verifica di resistenza relativa al: braccio gancio, piastra di sostegno del braccio, guide mobili e fisse, cilindro e catena di sollevamento, cilindri di brandeggio, attacco delle guide al telaio, telaio ed assali portanti;
- verifica di stabilità al ribaltamento relativa all'apparecchio;
- schemi dei circuiti elettrici e fluidodinamici.
In ordine alle considerazioni giuridiche svolte dall'Enel è da osservare che la proposta di normativa CEE richiamata, proprio in quanto proposta, non ha alcun valore normativo se non dopo che divenuta atto legislativo comunitario, sotto forma di regolamento o direttiva, si sarà "tradotta", nell'ambito dello Stato italiano, in norme modificative di quelle esistenti.
Nota 10 marzo 1982, n. 9-602
ENPI
Carrelli a forche con braccio gru.
In riferimento alla nota n. 369 del 9 gennaio 1982 di codesta Sede, relativa alla richiesta di parere su carrello elevatore a forche dotato di braccio gru, si informa che l'apparecchio rientra nella categoria delle "gru" e pertanto nel caso in cui la portata sia superiore ai 200 chilogrammi, la verifica obbligatoria da parte dell'ENPI a norma del combinato disposto dell'art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e del titolo II - art. 5 - punto f) del D.M. 12 settembre 1959, è disciplinata dalle disposizioni impartite dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
In particolare per tale attrezzatura occorre richiedere come documentazione tecnica di calcolo:
- verifica di resistenza relativa al: braccio gancio, piastra di sostegno del braccio, guide mobili e fisse, cilindro e catena di sollevamento, cilindri di brandeggio, attacco delle guide al telaio, telaio ed assali portanti;
- verifica di stabilità al ribaltamento relativa all'apparecchio;
- schemi dei circuiti elettrici e fluidodinamici.
In ordine alle considerazioni giuridiche svolte dall'Enel è da osservare che la proposta di normativa CEE richiamata, proprio in quanto proposta, non ha alcun valore normativo se non dopo che divenuta atto legislativo comunitario, sotto forma di regolamento o direttiva, si sarà "tradotta", nell'ambito dello Stato italiano, in norme modificative di quelle esistenti.
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)