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Responsabilità su salute e sicurezza in attività appaltate

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
Non sempre le procedure sono chiare e semplici. Per questo lo Staff di Sicurezzaonline ha attivato questa sezione per raccogliere tutte le problematiche relative alla sicurezza nei Cantiere Edili, nelle Cave e alla normativa tecnica in Edilizia (Riservato agli abbonati)
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Rael
Messaggi: 141
Iscritto il: 14 ott 2004 16:26
Località: Muggiò (MI)

Ciao a tutti.
Ho un problema nel definire chi è responsabile per la sicurezza e la salute dei lavoratori di una cooperativa alla quale abbiamo appaltato della attività di movimentazione merci nel nostro magazzino. Qualcuno sostiene che le responsabilità in caso di infortunio siano in capo solo al titolare della cooperativa in quanto le persone della stessa si organizzano il lavoro da sole, mentre io penso che siano di entrambi ai sensi dell'art. 7 del DLgs 626/94 e del p.to 4 (sicurezza sui luoghi di lavoro) della circolare n° 8 del 12 gennaio 2001 del Ministero del Lavoro.
Ho ragione  :smt003 ? Ho detto delle idiozie (ipotesi non remota, visto che da poco mi occupo di sicurezza) :smt009 ?
Oltre all'art. 7 del DLgs 626/94 e alla circolare 12/01/01 esistono altri riferimenti normativi?

Grazie per l'aiuto  :smt023
Ciao
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effenne
Messaggi: 817
Iscritto il: 18 gen 2005 13:56

in teoria il responsabile è il titolare della cooperativa, ma esistendo una "responsabilità di appalto" (la ditta che da un lavoro in appalto ha l'obbligo di vigilare su come lavora la ditta che esegue l'appalto) la responsabilità è di entrambi
Per farti capire meglio: se un dipendente della cooperativa non lavora in sicurezza tu che sei il titolare della tua di ditta hai l'obbligo di riferirlo al suo DL.
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catanga
Messaggi: 1912
Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Si applica in toto l'art. 7 del D. Lgs. n° 626/1994.

Quattro anni fa avevo scritto un articolo su quest'argomento per una rivista di logistica.

Vedrò se recuperò il pezzo.
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Lupomik
Messaggi: 214
Iscritto il: 10 dic 2004 16:34
Località: PARMA

dal momento che il 95% del lavoro che svolgono i miei lavoratori si svolge in appalto, credo di potere dare dei chiarimenti.

1) i rischi specifici della attività sono sempre a carico della coop.
2) quelli imputabili a deficenze strutturali (immobili ed impianti) sono in parte naturalmente anche in capo all'appaltante.
3) a carico dell'appaltante permane il dovere di vigilanza.
4) in capo all'appaltante sussiste l'obbligo di non ingerenza, altrimenti si fa carico anche dei rischi di cui al punto 1 e per la coop si profila il reato di fonitura di manodopera. Infatti quando vi è ingerenza (tanto per intendersi, per esempio, il committente che affida a terzi un lavoro rischioso che i suoi lavoratori sindacalizzati non vogliono fare, ma che vuole continuare a comandare e dirigere) non può "ipso facto" esservi appalto che, ex codice civile, presuppone che l'appaltatore abbia oraganizzazione e mezzi propri e contrae una "obbligazione di risultato o di mezzi".
per esempio:
1) obbligazione di risultato: sposterò trecento pallett entro le ore 15 di ogni primo del mese (come e quando lo decido io in base a quanto stabilito dal capitolato)
2) obbligazione di mezzi: mi impegno a difenderti in tribunale al meglio delle mie capacità.
La differenza fra  un genio e uno stupido  è che il genio ha dei limiti.
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

lupomik, non ti vorrei dare una bruttissima notizia, ed anzi spero di aver capito io malissimo e letto peggio, ma... ma la fornitura di manodopera non è più reato.
Con il 276/03, infatti, è stata abrogata la legge 1369 del 1960 che prevedeva questa figura.
Ed anzi dal 276 è ammessa, sia pure non per tutti i lavori, la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato.
Adesso, si può.
tu mi dai i lavoratori che mi servono per fare facchinaggio nella mia sede
oppure, anche, tu mi dai i muratori per la manutenzione ordinaria e straordinaria nella mia fabbrica di rotoloni di carta  
parola mia, io ho capito così; dimmi se ho sbagliato:
D.Lgs. 276/03, art. 20, comma 3 ha scritto:3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonchè servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonchè per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

I grassetti sono miei, nel testo originale non ci sono.
E questo ci spiega perchè adesso non si parla più di lavoro "interinale" ma di "somministrazione di lavoro" , giacchè sarebbe stato difficile far capire a chiunque, in questo ameno paese, che si poteva far fare un lavoro a tempo con un tempo indeterminato. In compenso, c'è tutta la "procedura di certificazione"..., ma nessuno dice cosa in realtà certifica.
Lasciamo perdere...
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Rael
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Iscritto il: 14 ott 2004 16:26
Località: Muggiò (MI)

Grazie per l'aiuto  :smt003 .
Ciao  :smt006
Paolo
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

L'articolo citato non lo trovo più.

Comunque, al di là delle "novità" della Biagi, permane in pieno quello che diceva Lupomik riguardo l'ingerenza e l'autonomia dell'appaltatore (cooperativa).
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Lupomik
Messaggi: 214
Iscritto il: 10 dic 2004 16:34
Località: PARMA

grazie mille a Nofer. E' bello essere coscienti che non si finisce mai di imparare !!!!!!!
La differenza fra  un genio e uno stupido  è che il genio ha dei limiti.
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