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Scalini

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
Non sempre le procedure sono chiare e semplici. Per questo lo Staff di Sicurezzaonline ha attivato questa sezione per raccogliere tutte le problematiche relative alla sicurezza nei Cantiere Edili, nelle Cave e alla normativa tecnica in Edilizia (Riservato agli abbonati)
Massimo P.

Ho un ufficio rialzato dal piano strada di 3 gradini in pietra (antiscivolo).
Questi gradini non hanno alcun corrimano.
Può andare bene ai fini della sicurezza visto che i gradini sono solo tre?
In caso negativo quale è la legge che lo dice?
Mille grazie.
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Lupomik
Messaggi: 214
Iscritto il: 10 dic 2004 16:34
Località: PARMA

La differenza fra  un genio e uno stupido  è che il genio ha dei limiti.
Massimo P.

Dall'esame del materiale suggeritomi da Lupomik (che ringrazio) io concluderei che il mio quesito trova risposta solo e soltanto nell'art. 16 del DPR 547/55.
Per cui anche se composta di solo tre gradini la mia scala fissa deve essere dotata di "parapetto normale".
Se qualcuno ha da aggiungere qualcosa lo ringrazio fin d'ora.
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Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

A mio avviso non c'è nessuna norma specifica che obblighi a mettere un corrimano per tre gradini. Infatti la protezione verso il vuoto è prevista se si supera il dislivello di 50 cm (art.68 DPR 164/56)  nei lavori delle Costruzioni.
Semmai è la "valutazione del rischio" che può dare indicazioni in merito; per esempio individuando il rischio di inciampo costituendo la scala un elemento di insidia, ecc.
Ciao
Giuliano
Massimo P.

Ringrazio il Sig. Giuliano ma mi viene da fare questo ragionamento.
1) L'art 16/DPR 547  prevede l'obbligatorietà del parapetto nelle scale fisse (come la mia) indipendentemente dal n.° di gradini

2) L'art. 68/DPR 164 prevede il parapetto solo se l'altezza complessiva è > 50 cm

3) Poichè ambedue le leggi sono rivolte ai lavoratori , fino a qui c'è una parità di "peso" fra i due articoli

4)Tuttavia,poichè la mia scala è frequentata anche da pubblico non lavoratore mi sembra giusto mettermi nelle condizioni più restrittive (maggiormente proteggenti) e quindi far prevalere l'art. 16/DPR 547

Una replica di Giuliano sarà molto apprezzata.
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Non so cosa dirà giuliano, ma io ci riflettevo perchè -a parte in effetti le normative riportate- non ne ho trovate altre. Una quantità di norme sulle scale delle navi (le nuove, ovviamente, sulle vecchie sali e zitto), ma niente altro per le scale "di terra".
E mi sono detta "ragioniamo alla femminile!": vi posto il risultato.
Signora con bambino che sale nell'ufficio di Massimo P.; signora che esce dopo mezz'ora, con bambino ormai irrequietissimo che esce e schizza di lato...e cade. Magari non si fa niente, ma di certo la signora rientra e inveisce contro l'imbecille che non ha messo la ringhiera. Oppure, signore anziano con bastone (o giovane sciatore con caviglia slogata e bastone, uguale): come fanno a salire, senza un corrimano? E se ci si mette il corrimano, tanto vale metterci tutta la ringhiera.
Legge specifica, magari non c'è: ma previdenza e prudenza dicono che una ringhierina è meglio. Sempre meglio che curare, o no?
Nofer
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Come vedi neanche Nofer ha trovato una norma specifica. Ha fatto un ragionamento da "femmina" (come dice Lei), io dico che ha fatto la "valutazione del rischio" e, all'esito di questa valutazione ha proposto la misura di sicurezza ritenuta più idonea a fronteggiare il rischio individuato. Ciao
Giuliano
cama

Il DPR 164/56 non è applicabile al caso in esame, in quanto lo stesso è applicabile esclusivamente al cantiere o a situazioni paragonabili allo stesso. In quanto se provate a guardare bene, le norme del 164/56 sono più permissive del 547/55.
Il DPR 547/55 è invece applicabile ai luoghi di lavoro e si applica esclusivamente a questi, pertanto sei tre gradini fanno parte del luogo di lavoro allora si applica il DPR 547/55, ma non con solo il corrimano, ma con tutto il parapetto, il solo corrimano è previsto per quelle scale limitate lateralmente dai muri. Inoltre si deve sempre vedere cosa specifica in merito il regolamento edilizio comunale.
Se i gradini sono invece pubblici, sono del comune, allora le cose si complicano in quanto il privato non può più intervenire per conto suo. In questo caso fa fede esclusivamente il regolamento edilizio e la protesta cittadina.
giomar

Leggendo quanto scritto, sono andato a prendermi fuori la legge e subito un dubbio mi ha assalito: la legge dice che se le scale fisse sono circondate da muri, ci vuole un corrimano almeno su di un lato (DPR 547/55), però mi sembrava di aver letto da qualche parte che se la larghezza della scala supera 1,20 m, il corrimano ci vuole su entrambi i lati, ma non riesco a trovare il riferimento. Mi ricordo male?
Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutare la mia labile memoria.
Saluti
Giovanni
Mindy

Controlla la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e, se ricordo bene, in particolare il DM 236/89.
Mindy
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