lupomik, non ti vorrei dare una bruttissima notizia, ed anzi spero di aver capito io malissimo e letto peggio, ma... ma la fornitura di manodopera non è più reato.
Con il 276/03, infatti, è stata abrogata la legge 1369 del 1960 che prevedeva questa figura.
Ed anzi dal 276 è ammessa, sia pure non per tutti i lavori, la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato.
Adesso, si può.
tu mi dai i lavoratori che mi servono per fare facchinaggio nella mia sede
oppure, anche, tu mi dai i muratori per la manutenzione ordinaria e straordinaria nella mia fabbrica di rotoloni di carta
parola mia, io ho capito così; dimmi se ho sbagliato:D.Lgs. 276/03, art. 20, comma 3 ha scritto:3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonchè servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonchè per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
I grassetti sono miei, nel testo originale non ci sono.
E questo ci spiega perchè adesso non si parla più di lavoro "interinale" ma di "somministrazione di lavoro" , giacchè sarebbe stato difficile far capire a chiunque, in questo ameno paese, che si poteva far fare un lavoro a tempo con un tempo indeterminato. In compenso, c'è tutta la "procedura di certificazione"..., ma nessuno dice cosa in realtà certifica.
Lasciamo perdere...
Nofer