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deposito olii minerali o raffineria?

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

...a volo a volo, mi è sorto un problemino...
Nofer descrive, e qualcun altro esprime parere, OK?

Ipotesi di azienda - impianto di confezionamento olii minerali (dagli olii per motori agli olii lubrificanti industriali etc...), nasce come formulazione/miscelazione a freddo ed imbottigliamento.
Poi, come si dice dalle mie parti, "all'intrasatto" (=d'improvviso) si scopre che nel 1997 quest'azienda- impianto di confezionamento si fa autorizzare dal Ministero dell'Industria ex L.367/34 all'ampliamento dello stoccaggio, e fin qui nulla di grave, ma soprattutto a variare il proprio ciclo produttivo, con l'installazione di una caldaia da 400.000 KWh destinata a scaldare non si sa bene cosa... però tendo ad escludere che fosse per scaldare gli uffici (ce n'era già una da 26.000 KWh). Come si è scoperto? storia lunga, comunque, c'è chi si è andato a prendere la pratica.
Dico scaldare "non si sa bene cosa", perchè agli atti del Comune tutto quello che si è trovato è una sedicente VIA redatta sull'impatto ambientale dell'installazione all'interno del perimetro aziendale di un serbatoio da 5000 lt di gasolio, con tanto di vasca di contenimento, a distanze opportune dalle strutture impiantistiche ed edili nonchè dal lato perimetrale. E sulla base di questa VIA (su cui non mi esprimo, ma sapete cosa ne posso pensare) qualche anima candidissima ha scritto alla Regione e al Ministero che nulla ostava all'installazione del serbatoio.

Come se il problema fosse il serbatoio.

Orbene, nell'atto autorizzativo del Mininidustria, c'è anche tanto di riferimento alle imposte di fabbricazione olii minerali da versarsi a cura dell'azienda.

La domanda che pongo è:
- premesso che secondo buona parte della giurisprudenza l'autorizzazione di cui sopra può intendersi surroga dell'autorizzazione regionale ex DPR 203, ma da deposito e imbottigliamento è diventata a tutti gli effetti di legge raffineria,
- assodato che l'impianto in parola è sì in area industriale ma esattamente di fronte al centro abitato (c'è solo una strada nazionale ad ampio scorrimento, in mezzo)e che il comune non è tanto d'accordo sull'avere una raffineria proprio lì

...secondo voi, se i vigili urbani vanno e non trovano nessuna "pezza d'appoggio" possono chiudere il tutto per mancata comunicazione ex art. 216 TU 1265/1934 riguardo le industrie insalubri di 1^ classe?
Che ne pensate?
Vi prego , datemi ragione  :smt010 ...
Nofer
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Stavo per andarmene a letto con un bel libro, quando fui richiamato alla bisogna dalla crocerossina Immagine Nofer...

TU 1265/1934

Capo III - Delle lavorazioni insalubri.

Art. 216.
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato

Tale assunto trova completamento nel Decreto Ministeriale del 05/09/1994: "elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie".

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI
PARTE I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

Le voci pertinenti sono:
70. Idrocarburi
Frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione)
88. Oli minerali
Lavorazione, rigenerazione
89. Oli sintetici
Produzione, lavorazione, rigenerazione

In più:
C) Attività industriali
19. Petrolio: raffinerie

Aggiungiamo pure il Decreto Ministeriale del 31/07/1934: "approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi".

Il deposito mi pare si possa classificare come Categoria C. - Liquidi combustibili.
Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65° C. sino a 125° C. compreso; ed oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con un punto di infiammabilità superiore a 125° C.

Bisognerebbe sommare la potenzialità (in volume) dei serbatoi operativi (cioè quelli oltre i 5.000 litri citati) e vedere a che distanza ci si dovrebbe porre, in funzione dell atabella allegata.

Penso ci siano indizi a sufficienza per suffragare l'ipotesi di Nofer Immagine.

weareblind
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