E' domenica, ho fatto un bel sonno lunghissimo, sono ancora un po' intontonita da questo per me inusuale relax festivo, ma non a sufficienza da non ricordare una serie di punti che adesso elenco.
1) la CU emette linee-guida, indicazioni di prassi. Che -per quanto autorevoli- NON sono legge.
2) le norme con valore giuridico di legge, ossia quelle inserite nella raccolta ufficilale delle Leggi della Repubblica Italiana, in merito all'accertamento di TD e alcoldipendenza sono SOLTANTO il DPR 309/90 e la L. 125/01.
3) il protocollo d'intesa emanato a ottobre 2008 fa a cazzotti con le indicazioni che la medesima CU aveva dato il 30 settembre 2007, nel quale si ribadiva che struttura competente a tali accertamenti sono i Ser.T, nonchè i servizi medici delle ex FFSS, gli uffici di Sanità Marittima.
4) la figura professionale del MC ha il compito di prevenire l'insorgenza di Malattie Professionali, in primis, ma anche di identificare le eventuali controindicazioni mansioni-correlate dovute a caratteristiche personali del lavoratore interessato: di tutela della salute dei terzi non si parla nè mai si è parlato
Fino a prova contraria, la tutela della salute della polazione in generale è compito politico dell'Apposito Ministero, non è che siccome ora si chiama del welfare non si intrica più della salute e delega ad altri; perchè poi non ai fruttaroli imponendo di fare il dosaggio dei pesticidi prima di venderci della frutta e/o verdura con di tutto dentro? Perchè non ai Macellai imponendo loro di dosare gli eventuali ormoni prima di venderci il pollo? Perchè non ai cantinieri di aprire le bottiglie e cercae il metanolo o i coloranti prima di venderci la bottiglia? ... sempre salute dei terzi è!
Per comodità di lettura ed anche per tentare per l'ennesima volta di spiegare questa mia rigidissima posizione negativA, VI RICOPIOINCOLLO l'art. 125 del dpr 309/90 da cui tutto questo nasce:
Poi, vi ricopioincollo anche cosa aveva scritto la stessa CU a settembre del 2007:DPR 309/90, art.125 ha scritto:1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni..
Ora, io di nascita sono un'analista: e vi assicuro che dire di usare uno stick con determinata sensibilità NON E' UNA PROCEDURA, nè diagnostica nè tanto meno analitica.Con.Stato Regioni 30 settembre 2007, Art. 8 ha scritto: Modalità dell'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza
1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona.
2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresì le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise.
Infatti, sempre nel 309/90 leggiamo:
E io 'sto decreto della miseria ancora lo sto aspettando: giusto per dire, tra le misure di cui al 75-bis c'è il ritiro della patente da 1 mese a 1 anno, e il divieto di condurre qualunque autoveicolo. Il che a me sembra giusto, visto che non c'è motivo per trattare in modo anticostituzionalmente diverso un camionista dipendente rispetto ad un padroncino.Articolo 78 ha scritto: Quantificazione delle sostanze
1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medicolegali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis .
Qua non stiamo parlando di un test di gravidanza, che è sì o no e l'anticorpo di reazione è anche monoreagente.
Qua stiamo parlando di accertamento di tossicodipendenza, e come dice anche BPaolo
BPaolo ha scritto: Molti di loro sono retroattivi anche di 20 giorni.
Se io fumassi una sigaretta ogni venti giorni, non mi definirei una fumatrice: in altre parole, non sarei nicotinodipendente. Se vale per me, non vedo perchè non debba valere per altri. E vi ricordo che quasi o tutti gli antinfluenzali ad azione rapida nonché gran parte degli antistaminici di cui fanno uso i soggetti atopici (=quelli con l'allergia anche al polline) nel foglietto illustrativo hanno sempre scritto "si sconsiglia la guida o il disimpegno di mansioni che richiedano particolare attenzione durante il periodo di assunzione del farmaco. Volete sapere il motivo farmacologico? ve lo dico tra le righe: se soffrite di asma, provate a farvi una canna spaziale: vi passerà...
Ancora: un medico, per quanto medico, è abilitato a soccorrere una persona, a curarla: ma non a fare nè a saper fare analisi, altrimenti non si spiegherebbe perchè si devono sorbire altri 4 anni di specializzazione per poter essere direttori di lab mentre noi biologi facciamo esame di stato e via (e che vi venga buona!).
Concludo dicendo che secondo il mio modo di vedere la lotta alle tossicodipendenze quanto all'alcolismo sono competenze del Sistema Sanitario Nazionale, e non dei Medici Competenti, ai quali tutt'al più si può imporre (non chiedere) di tener conto di tale condizione nell'espressione del loro giudizio di idoneità.
Non è stroncando il lavoro ai carrellisti che si risolve il problema delle TD.
Ah, giusto per ricordarlo: la CU 16 settembre 2006 relativa alla L.125/01 contempla tra le lavorazioni a grave rischio per i terzi anche le professioni medico-sanitarie, la CU 2007 relativa alle TD da sostanze psicotrope no. Significa che un infermiere o un chirurgo non possono bere ma possono farsi una bella pista di coca o essere abbottati di psicofarmaci perchè maniaci depressivi e si controlla solo se hanno bevuto? Splendido!
...come si chiamava quello che scrisse "medice, cura te ipsum!" ???