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test antidroga carrellisti

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Nofer
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Caro BPaolo, da un lato ti ringrazio per aver riportato alla ns. attenzione collettiva l'elenco un po' più esaustivo, dall'altro -trova pace! - devo continuare a ribadire il mio totale disaccordo.
E' domenica, ho fatto un bel sonno lunghissimo, sono ancora un po' intontonita da questo per me inusuale relax festivo, ma non a sufficienza da non ricordare una serie di punti che adesso elenco.
1) la CU emette linee-guida, indicazioni di prassi.  Che -per quanto autorevoli- NON sono legge.
2) le norme con valore giuridico di legge, ossia quelle inserite nella raccolta ufficilale delle Leggi della Repubblica Italiana, in merito all'accertamento di TD e alcoldipendenza sono SOLTANTO il DPR 309/90 e la L. 125/01.
3) il protocollo d'intesa emanato a ottobre 2008 fa a cazzotti con le indicazioni che la medesima CU aveva dato il 30 settembre 2007, nel quale si ribadiva che struttura competente a tali accertamenti sono i Ser.T, nonchè i servizi medici delle ex FFSS, gli uffici di Sanità Marittima.
4) la figura professionale del MC ha il compito di prevenire l'insorgenza di Malattie Professionali, in primis, ma anche di identificare le eventuali controindicazioni mansioni-correlate dovute a caratteristiche personali del lavoratore interessato: di tutela della salute dei terzi non si parla nè mai si è parlato

Fino a prova contraria, la tutela della salute della polazione in generale è compito politico dell'Apposito Ministero, non è che siccome ora si chiama del welfare non si intrica più della salute e delega ad altri; perchè poi non ai fruttaroli imponendo di fare il dosaggio dei pesticidi prima di venderci della frutta e/o verdura con di tutto dentro? Perchè non ai Macellai imponendo loro di dosare gli eventuali ormoni prima di venderci il pollo? Perchè non ai cantinieri di aprire le bottiglie e cercae il metanolo o i coloranti prima di venderci la bottiglia? ... sempre salute dei terzi è!

Per comodità di lettura ed anche per tentare per l'ennesima volta di spiegare questa mia rigidissima posizione negativA, VI RICOPIOINCOLLO l'art. 125 del dpr 309/90 da cui tutto questo nasce:  
DPR 309/90, art.125 ha scritto:1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni..
Poi, vi ricopioincollo anche cosa aveva scritto la stessa CU a settembre del 2007:
Con.Stato Regioni 30 settembre 2007, Art. 8 ha scritto: Modalità dell'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza
1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona.
2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresì le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise.
Ora, io di nascita sono un'analista: e vi assicuro che dire di usare uno stick con determinata sensibilità NON E' UNA PROCEDURA, nè diagnostica nè tanto meno analitica.
Infatti, sempre nel 309/90 leggiamo:
Articolo 78 ha scritto: Quantificazione delle sostanze
1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medicolegali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis .
E io 'sto decreto della miseria ancora lo sto aspettando: giusto per dire, tra le misure di cui al 75-bis c'è il ritiro della patente da 1 mese a 1 anno, e il divieto di condurre qualunque autoveicolo. Il che a me sembra giusto, visto che non c'è motivo per trattare in modo anticostituzionalmente diverso un camionista dipendente rispetto ad un padroncino.
Qua non stiamo parlando di un test di gravidanza, che è sì o no e l'anticorpo di reazione è anche monoreagente.
Qua stiamo parlando di accertamento di tossicodipendenza, e come dice anche BPaolo
BPaolo ha scritto: Molti di loro sono retroattivi anche di 20 giorni.  

Se io fumassi una sigaretta ogni venti giorni, non mi definirei una fumatrice: in altre parole, non sarei nicotinodipendente. Se vale per me, non vedo perchè non debba valere per altri. E vi ricordo che quasi o tutti gli antinfluenzali ad azione rapida nonché gran parte degli antistaminici di cui fanno uso i soggetti atopici (=quelli con l'allergia anche al polline) nel foglietto illustrativo hanno sempre scritto "si sconsiglia la guida o il disimpegno di mansioni che richiedano particolare attenzione durante il periodo di assunzione del farmaco. Volete sapere il motivo farmacologico? ve lo dico tra le righe: se soffrite di asma, provate a farvi una canna spaziale: vi passerà...  

Ancora: un medico, per quanto medico, è abilitato a soccorrere una persona, a curarla: ma non a fare nè a saper fare analisi, altrimenti non si spiegherebbe perchè si devono sorbire altri 4 anni di specializzazione per poter essere direttori di lab mentre noi biologi facciamo esame di stato e via (e che vi venga buona!).

Concludo dicendo che secondo il mio modo di vedere la lotta alle tossicodipendenze quanto all'alcolismo sono competenze del Sistema Sanitario Nazionale, e non dei Medici Competenti, ai quali tutt'al più si può imporre (non chiedere) di tener conto di tale condizione nell'espressione del loro giudizio di idoneità.
Non è stroncando il lavoro ai carrellisti che si risolve il problema delle TD.

Ah, giusto per ricordarlo: la CU 16 settembre 2006 relativa alla L.125/01 contempla tra le lavorazioni a grave rischio per i terzi anche le professioni medico-sanitarie, la CU 2007 relativa alle TD da sostanze psicotrope no. Significa che un infermiere o un chirurgo non possono bere ma possono farsi una bella pista di coca o essere abbottati di psicofarmaci perchè maniaci depressivi e si controlla solo se hanno bevuto? Splendido!
...come si chiamava quello che scrisse "medice, cura te ipsum!" ???
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Nofer
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Nofer ha scritto:Qua non stiamo parlando di un test di gravidanza, che è sì o no e l'anticorpo di reazione è anche monoreagente.
Mi autocito per chiarire ulteriormente il paragone tra gli stick rapidi e un'analisi: alla signora non le sono venute, allora va dall'analista per sapere se è incinta o no (parlo chiaro così non ci sono equivoci). L'analista le fa lo stickino come se l'era già fatto lei ma costa di meno perchè l'analista li compera a chilate, e le dice "Auguri!". Bene, se si vuole seguire l'andamento della gravidanza, altro che stickini: si deve fare una vera analisi, in immunoenzimatica o in radioimmunoassay o in cromatografia liquida ad alta risoluzione, queste sono "procedure".
Tanto per dirlo, se fate lo stickino per la gravidanza ad un maschietto con un tumore della prostata esce positivo uguale. E non mi dite che uno con il tumore alla prostata è incinto, perchè NON è possibile. Se ha la prostata, non ha l'utero, è facile da capire per chiunque, persino per un architetto o un ingegnere che abbiano fatto il liceo classico  :smt003  
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BPaolo
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Cara Nofer,
concordo con te sui dubbi e le perplessità. Ma non siamo qui per chiederci se la norma sia equa o iniqua, se sia corretto il modo di approcciarsi al problema o sia demenziale.
Sono daccordo. Troppe volte è demenziale. Come assurdo, iniquo, sperequato e confuso è questo che dicono essere il Testo Unico. Ma ahimè, piaccia o non piaccia, questo abbiamo e questo ci dobbiamo tenere. Ed è a questo che gli Enti di controllo faranno riferimento.
La Regione Lonbardia, a seguito della Conferenza Stato Regioni del 18 08, ha emanato le linee guida alla quali debbono attenersi le ASL durante la vigilanza.
La trovi qui: news del 3/2/2009 - Tossicodipendenza
La Regione Lombardia ha stretto ancora di più il cappio interono al collo del MC e del nostro carrellista.
E' però da notare che il test qualitativo (n.b.: non quantitativo!), il cosiddetto test di primo livello eseguito dal MC, non ha valore legale essendo appunto un test primo livello; non consente quindi di poter inviare l'amico carrellista al SERT. Per fare ciò, una volta che il MC ha riscontrato la positività (o supposta tale se il nostro MC usa test cinesi o simili), deve inviare il dipendente presso un laboratorio autorizzato dalla Regione. Solamente in questo caso, riscontrata e controllata la positività, si invierà al SERT il malcapitato.
Concordo sul fatto che la norma in maniera "strana" (voglio essere gentile) prescinda dal fatto che il  soggetto sia consumatore occasionale od abituale. Per essere chiari: se ti fai una canna al sabato sera, la settimana successiva avrai ancora i metaboliti che espelli con le urine, e se ti faccio il controllo... ti tratto con un eroinomane incallito. Se invece ti ubriachi il sabato sera e ti trovo positivo al CDT la settimana successiva non ti tiro nemmeno le orecchie. Ma questa, come dicevo sopra, è un altra storia. Questa norma non l'abbiamo fatta ma, sono sicuro, sapremmo farla meglio.
Dimenticavo: il consenso informato (firma che mi autorizzi l'esame) per il tets droghe non è dovuto. L'accertamento deriva da una norma che obbliga il MC ad esprimere un parere sull'idoneità lavorativa ed è quindi cogente per il lavoratore.
Mi sento di consigliare vivamente agli amici del forum di vigilare affinche il MC che attua i test, stia attentissimo ad acquistare kit validati e che il CUT OFF ( la soglia di analisi, la sensibilità del test), sia quella prevista dalla CU del 18 Sett 08.
Al di la' dei sentimenti e delle considerazioni che proviamo, delle critihe che possiamo portare purtroppo non possiamo comportarci invocando il buon senso. Il buon senso è materia troppo spesso estranea alle norme in generale ed a questa in particolare.


Ciao  :smt039
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Nofer
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BPaolo dolce, inizio con un vezzo femminile: storicamente, qua color indigo lo uso solo io... e il tuo dark blue ci somiglia troppo  :smt011 , mi sento come se fossi andata a una festa e un'altra invitata avesse un vestito uguale al mio, solo appena diverso per il colore...

Poi, ti dirò che mi ricordi molto enormemente un amico medico, un luminare per la verità nel suo campo, con cui ormai da mesi facciamo sta storia su un altro forum. Quindi, ti risponderò allo stesso modo con cui ho risposto a lui: quando sono state emanate le leggi sulla purezza della razza, erano leggi e dovevano essere rispettate.

Dal tuo punto di vista.

Io, ho scelto di copiare (solo in parte che tutto non sono all'altezza) il pensiero al merito di Sir Bertrand Russell:
un abominio avallato da 50 milioni di persone non per ciò cessa di essere abominio.

Spero che, a breve se possibile, la Storia dia ragione anche a me. Che avendo un lab autorizzato di chimica clinica e tossicologia potrei solo avvantaggiarmi di una cosa del genere: ma ho da rispettare diversi decenni di professione portata avanti con coerenza ed onestà morale, oltre che nel rispetto delle Leggi : e la CU non emette leggi, e qualunque cosa dicano le varie regioni devono comunque ricordarsi che sono soccombenti rispetto alla linea statuale. Sii, gentile, adesso: non mi far andare a copiancollare mesi di discussioni, anche qui, e su!
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alby626
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Iscritto il: 26 set 2007 11:23

Salve a tutti. Approfitto dell'argomento per porre un quesito.

Un una piccola azienda di confezionamento tessuti con 5 dipendenti (tutte donne), il carrello elevatore è utilizzato esclusivamente dalla titolare dell'azienda.

Il Medico Competente sostiene che anche per la titolare esiste l'obbligo dell'accertamento della tossicodipendenza in quanto utilizza il muletto. E' corretto quanto dice la dottoressa? A me non risulta.

Grazie a tutti.  :smt039
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Il MC avrebbe ragione se fossimo in una nazione coerente almeno con se stessa, ma ciò non è.
Il carrellista dipendente o equiparato non può farsi le canne. Il DdL invece sì. E se no, uno che diventa a fare Capo!
Il camionista dipedente o equiparato ci dobbiamo assicurare non beva, non fumi se non tabacco, non sniffi etc. ; il Camionista proprietario di un autoarticolato da 18 m. invece può anche riempirsi di anfetamine + cocaina per guidare 18-20 ore a seguito...
E non fate quella faccia, mica l'ho scritta io!
Nofer
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BPaolo
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Iscritto il: 12 mag 2008 09:43
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sarà difficile da accettare la diseguaglianza ma.... concordo con Nofer. Il MC è forse un po' .... distratto!

Ciao
:smt039

P.S. per Nofer: questa volta il testo è nero. By
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Carlodg
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Iscritto il: 18 gen 2007 11:16
Località: Vittorio Veneto - Treviso

Ciao
leggendo dal dl 81:
"1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. "

io capisco che il lavoratore è colui che

"svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato"

se sono Datore di lavoro e svolgo un'attività lavorativa, allora sono un lavoratore, anche se sono Datore di lavoro di me stesso e ho deciso di non darmi una retribuzione per il lavoro che faccio usando il "muletto".

Nella mia ingenuità io capisco così, non vedo contrasti tra le due figure nella stessa persona.

Ciao
Carlo
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Quindi mi devo sottoporre a sorveglianza sanitaria  e qualora mi rifiutassi mi devo licenziare. Giusto?

La circostanza che la balenottera azzurra sia un mammifero, non fa di me una balenottera azzurra.....
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Carlodg
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Iscritto il: 18 gen 2007 11:16
Località: Vittorio Veneto - Treviso

Se la balenottera lavora in un acquario non deve essere, per il dl 81, sottoposta a sorveglianza sanitaria, perchè non può essere inquadrata come lavoratore, non essendo una persona, pur essendo mammifero come le persone.
Ma il titolare di una società credo proprio di si.
Ne abbiamo già parlato in altro post, ricordi? e vedo che siamo rimasti entrambi della stessa idea!!
Una volta un Inglese mi ha detto: "varieties are the specis of the live!!" La varietà (o le differenze) sono le spezie (il sapore) della vita!!
Ed è vero!!! Pensa che tristezza nel mondo se fossimo sempre tutti d'accordo!!!
Ciao
Carlo
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