Tutto ciò è corretto ma volevo intervenire per precisare che oltre all'art.121 l'articolo principale in questione è il 114 del DPR 128/59 che riporto tal quale:geostudio ha scritto:La sicurezza nel settore estrattivo è normata dal D.P.R. 128/59 (norme di polizia mineraria), cui si sovrappongono il D.Lgs 624/94 ed il D.Lgs 626/94
l'autorità di sorveglianza fà evidentemente riferimento al DPR 128/59 Art. 121 (Escavazioni meccaniche) comma 3 che così recita:
"In tal caso l'imprenditore deve disporre una recinzione in modo che nessuno possa avvicinarsi al ciglio dello scavo."
in verità non ci sono norme che impongano la recinzione integrale di tutta l'area di cava, ma una cava è pur sempre un cantiere e un picchetto con su scritto "pericolo di caduta" ogni 70-80 m non è un buon "alibi" per il titolare se a cadere di sotto è ad es. un bambino in età pre-scolare...
Ripari
Art. 114
Gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e ciò anche all'atto della sospensione o dell'abbandono dei lavori.
Se la zona in cui si trovano gli scavi è molto estesa e poco frequentata è sufficiente disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori.
Nel caso di cave, quando l'imprenditore non abbia adempiuto alla norma del precedente comma e la cava sia tornata in disponibilità del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa.
Pertanto se l'area non è "molto estesa e poco frequentata" non bastano cartelli ammonitori.
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Ape