La rappresentanza dell'art.9 è l'antesignano del RLS non è la rappresentanza sindacale descritta più avanti nello Statuto dei Lavoratori e avente poteri ben più ampi ed incisivi di quelle descritte all'art.9 e poi agli artt. 18 e 19 del D.lgs. 626/94. E' una rappresentanza "vaga" che riconosce il lavoro fatto fino ad allora in materia di sicurezza dai lavoratori, ma alla quale il legislatore non ha mai attribuito alcun potere. Il diritto al controllo dell'applicazione delle norme solo a queste era riferito in quanto il DVR non esisteva. Quindi ciò che potevano fare era controllare la corrispondenza tra i DPR degli anni 50 e i luoghi di lavoro.
Il legislatore del 626 ha preferito identificare in modo esplicito le rappresentanze per la sicurezza, pur limitandole in virtù della dimensione dell'azienda (cosa che l'art. 9 non faceva, ma che l'81 ripropone).
Il 626 prima e l'81 poi attribuisce il diritto ad accedere al DVR (o riceverne copia su richiesta), solo all'RLS o RLST, in virtù di un "criterio di partecipazione equilibrata" che deve prevalere sulla logica del conflitto, cosa che in questo caso peraltro, mi sembra invece si cerchi.
Il mancato accesso al documento potrà essere denunciato da un RLS, ma non da una rappresentanza qualsiasi. Anche se il rappresentante sindacale fosse interno, RSA o RSU, non può accedervi, se non è quello legittimamente designato a svolgere la funzione di RLS.
E' comunque opinione diffusa in materia, ritenere che l'RLS sostituisce e non affianca la normativa preesistente (art.9) che per altro con questa formula si era rivelata fallimentare. L'art. 9 sostanzialmente e nella forma non è abrogato per contrapposizione, ma dettando il 626 e l'81 una regolamentazione più specifica, si ritiene che l'art.9 sia stato abrogato per assimilazione.
Vi basta?... se volete posso continuare per ore e ore
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Laura.