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Lavoratrici madri - sicurezza in itinere

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Dipiùninso
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Mauro tutto quello che scrivi è vero... e sinceramente tutta questa parte la davo già per scontata ed acquisita perché la tua domanda iniziale era un'altra. Riguardava l'itinere.
In merito all'esposizione a rischi in itinere non vi è nulla, tanto meno per la lavoratrice madre. Anche perché, poi subentra la discriminazione, perché lei sì e gli altri lavoratori no? tolti quelli "sani" allora il discorso varrebbe per tutti quelli con prescrizioni.

Poi è ovvio che se la lavoratrice presenta un certificato in cui il ginecologo dichiara che la gravidanza è a rischio, in astensione anticipata dal lavoro ci può andare e che l'ASL le dà ragione (questo per rispondere anche all'altro intervento), ma questo accade perché si è percorsa un'altra strada, non quella della valutazione del rischio, ma quella della "malattia" legata alla gravidanza. Del resto non per tutte le donne è faticosa o difficoltosa la gravidanza quindi è soggettivo, sia l'astensione che il prolungamento.
Se accettassimo il fatto che dobbiamo considerare anche l'itinere, dovremmo "d'ufficio" mettere a casa o limitare al part-time ogni lavoratrice che presenta un certificato ed abita ad un tot di km di distanza dal luogo di lavoro, o che per rietrare a casa debba farsi 4 piani di scale a piedi, e a queste donne, anche se in perfetta salute dovremmo negare il prolungamento fino all'8° mese, anche se in realtà fanno le segretarie. Sinceramente questa strada mi sembra molto difficile da perseguire...
Laura.
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Mauro
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
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Mauro ha scritto:Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Direttrici UE.
Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:

• distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
• tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
• numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
• caratteristiche del percorso (strade di montagna, ad elevato traffico, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc. )

In linea di massima, si applica il seguente criterio:
• un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza
• tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati
questa parte e' copia-incollata dalle Linee direttrici UE relative alla valutazione del rischio per lavoratrici in eta' fertile. E' chiaro che la risposta che ho scritto e' comprensiva di piu' punti, anche quelli che qui tutti noi diamo per scontati. Ma il punto, giustamente, e' se il pendolarismo e' da considerarsi da parte del datore di lavoro o meno: da quel che leggo nel documento UE, che allego perche' non riesco ad usare la funzione cerca (ci sara' di sicuro da qualche parte in Sicurezzaonline), pare che queste consoderazioni sia opportuno farle.

Mauro
Allegati
Linee_Direttrici_UE.pdf
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Bond
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Per come la vedo, per l'itinere, vige solo l'obbligo di informazione ossia il DDL dovrebbe dire alla lavoratrice:
"Le consiglio senza alcun obbligo di non condurre la sua autovettura da e per il luogo di lavoro.
Le consiglio di utilizzare i mezzi pubblici o di farsi accompagnare da qualcuno.
Motivo? Se le succede qualcosa mentre sta guidando (svenimenti, dolori improvvisi, attacchi di sonnolenza, ecc...) ne va della sua vita e di quella di suo figlio.
Il mio dovere di buon padre di famiglia, come cita il codice civile, l'ho fatto.
Ora lei è maggiorenne e vaccinata: faccia come ritiene opportuno"

Ciaaa
Bond
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Mauro
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
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Se vogliamo essere precisi, e non lo dico per cavillare, ma perche' ha una sua rilevanza, dovremmo parlare non di "itinere", termine usato nella materia assicurativa, ma di pendolarismo, che e' uno degli aspetti della "organizzazione del lavoro" citata anche dalla 151. E poi, ripeto, il fine e' sempre quello che cio' che attiene al lavoro (e da qui la mia domanda: il pendolarismo centra o no?) non sia pregiudizievole per la salute di puerpera e nascituro.

Mi state convincendo: sto esagerando?

:-)

Mauro
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Ospite

Ciao mi sembra che rispetto all'originaria questione posta da Mauro ci siano autorevoli interpretazioni che indicano per il SI, tre ore al giorno di pendolarismo sono rilevanti, indipendetemente dal mezzo pubblico o privato:

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI
( DECRETO LEGISLATIVO 151/2001). ASL Bologna- Imola gennaio 2008.
...
B) PENDOLARISMO
Il viaggio tra il luogo di lavoro e l’abituale residenza non viene contemplato dalla
legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Direttrici UE.
Infatti alla voce “spostamenti all’interno o all’esterno del luogo di lavoro” troviamo la seguente descrizione: “Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere”.
Si ritiene pertanto opportuno, nell’analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:
a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche
sfavorevoli, ecc. )
In linea di massima, si applica il seguente criterio:
• un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di
percorrenza
• tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.
...

Tra l'altro suggerirei di non confondere la regolamentazione degli infortuni in itenere per l'assicurazione obbligatoria con i doveri di prevenzionistici in capo al D.L.

Adesso, se vi garba, porrei alla vostra attenzione un mio quesito:
1) Lavoratrice part time presso negozio di parrucchiera estetista: lavora solo il sabato e non taglia perchè purtroppo affetta da SLA ed ha capacità manuali un po' ridotte.
2) è in stato interessante, da che ne consegue il divieto di lavorare in postura eretta per + del 50% dell'orario di lavoro fino al parto e ad esporsi ad agenti chimico fino al VII mese post parto.

I Titolari per la questione postura eretta vorrebbero modificare la mansione e farla lavorare 4 ore venerdì e 4 ore sabato!!!  :smt012

Secondo me non va bene: si applicherà sempre il concetto del 50% di 4 ore...qualche autorevole collega ha un'opinione?

ciao a tutti  :smt006
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Corrado.S
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Ciao scusate ero entrato per sbaglio come ospite

Se interessa ecco il link al documento ASL Bologna - Imola che non riesco ad allegare

http://www.dsp-auslbo.it/dsp/psal/gravidanza/151.pdf
Corrado
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Bond
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Iscritto il: 31 ott 2007 14:17
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Le parrucchiere, generalemente e a meno che non sano maxi-saloni beautyfarm, lavorano tutte in un unico ambiente.
Quindi tutte sono potenzialmente esposte alle COV da tinture, lacche e compagnia bella.
Ergo, ci sono i presupposti per la materinità anticipata derivante dal rischio chimico per la frazione inalata.

Ciaaa
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Dipiùninso
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Scusate, ma non ci capisco più niente, ritorno al quesito iniziale, io avevo compreso, ma non credo solo io, che ci si stava riferendo al tragitto per recarsi da/al proprio domicilio, non degli spostamenti effettuati per svolgere la propria mansione, è ovvio che su queste il DdL deve intervenire. Ma queste fanno già parte delle mansioni e quindi delle valutazioni dei rischi per cui il lavoratore è assicurato.

Avevo compreso altro e non capivo come ci si potesse spingere oltre. Il problema di applicare la direttiva UE anche alla parte che avevo compreso io, risiede nell'assicurazione, l'astensione anticipata è pagata da Inps, no da Inail e quindi segue, come dicevo sopra il criterio della "malattia", che deve esistere al momento della richiesta non preventivata. La prevenzione è un concetto legato alla valutazione del rischio e quindi riguarda solo ciò che rientra nei "poteri" del DdL.
Laura.
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Dipiùninso
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“Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere”.
Questa definizione per me è chiaro che si riferisca solo agli spostamenti dovuti alla mansione, es. postina, e infatti menziona tutti quei rischi tipici di una mansione, il pendolarismo non è un rischio tipico di una mansione, ma una situazione contingente della lavoratrice.
Laura.
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Mauro
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E' proprio questa la questione: ci sono linee guida gia' citate qui sopra, che dicono che il pendolarismo deve essere considerato. Quindi, non mansione a rischio, ma situazione contingente della lavoratrice, come hai detto tu. Io so per certo che la DPL, se a conoscenza della questione perche' riferita dalla lavoratriche che fa richiesta di maternita' anticipata, la concede. Volevo solo analizzare gli aspetti formali e l'inquadramento normativo del problema.
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