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francamente rimango perplesso.
Quando faccio un D.VR metto a nudo le magagne dell'azienda ovvero scovo i suoi "peccati" e cerco di trovarne rimedi .
Per fare questo ho riunioni con il D.L. e con il RSL oltre ovviamente al RSPP ...e pianifichiamo le migliorie
Dalla sentenza del TAR ,mi sembra di capire che un tizio dipendente o no per motivi suoi vuole avere o accedere al D.VR ..mha mi sembra una assurdità ... non ha il RSL a cui fare riferimento ??
Credetemi mi metto nei panni del D. L. il documento di V.R. non lo do a nessuno e neppure ai pubblici ufficiali se lo desiderano mi fanno lettera scritta motivando la parte di interesse e gli faccio una fotocopia ma solo della parte motivata ......Certo possono leggerlo visionarlo ma in mia presenza anche prendere appunti ma fotocopiarlo integralmente mai ..
Mi sono sempre comportato così.Il documento della V.R. l'ho smpre considerato un documento MOLTO sensibile per per l'azienda ( poni caso che vada in mano ad un concorente ....)
A meno che non ci sia scritto il segreto della nutella, non vedo perche' un dipendente non debba visionare il DVR. La presa visione del documento da parte di un dipendente che ne motiva la richiesta non comporta problemi per l'azienda. Anzi quando consegno il documento dico chiaramente che la parte introduttiva puo' essere utilizzata per fare formazione interna. Per quanto riguarda le magagne dell'azienda... chi meglio puo'conoscerle di qualcuno che lavora nell'azienda stessa? Io sono per la libera consultazione :)
Bhè, ma qui la questione non è se una persona qualsiasi possa accedere al documento d valutazione, ma se un cittadino qualsiasi possa accedere ad un atto amministrativo e quale delle due leggi prevalga. Mi sembra ben diversa la cosa. Tra l'altro in una scuola penso lo potesse richiedere anche un genitore... visto che ne può fare richiesta chiunque abbia un interesse.
Sul fatto che tutti i dipendenti possano ricevere anche stralci della valutazione in fase di formazione, non ci piove, devono essere informati sugli esiti, ma mi sembrava che si partisse da un quesito diverso e chi ne chiedeva l'accesso fossero esterni all'azienda e privi di un interesse giuridico qualificato.
Brava Laura.
La valenza limitata della sentenza del TAR sta proprio qui. Dovrebbe aver seguito altri principi validi nel comparto pubblico; lo sapevo quando ho inserito il post ma ho pensato anche che comunque qualcosa "dica".
Help devo chiudere che trema tutto!!
Beh, non è che in DVR contenga il segreto della nutella, comunque contiene un elenco dettagliato di attrezzature, di impianti, di sostanze in uso, di processi produttivi, di elementi insomma che un'azienda potrebbe voler custodire con una certa riservatezza e ne condivido pienamente tutte le ragioni.
Personalmente credo sia lecita la consultazione canonica, RSPP, MC, RLS, per il resto della "popolazione aziendale", beh insomma ............
Nel DVR vengono descritte le fasi produttive, le mansioni, cose che possono essere patrimonio del know-how aziendale ed ai concorrenti potrebbe far piacere dare una sbirciatina. Penso che se un dipendente qualsiasi dell'azienza avesse dei dubbi, può sempre far riferimento alle persone preposte: RSPP, RLS, eventualmente MC; non vedo proprio tutta questa necessità di rendere pubblico un documento, che comunque può riportare tutta una serie di procedure, che forse non sveleranno tutti questi segreti industriali, ma che al DdL può non far piacere divulgare. Personalmente non ne vedo la necessità; ci son dei dubbi da parte di interni? Si fa riferimento alle persone giuste, sempre internamente all'azienda. I sindacati secondo me hanno altri compiti.
E' solo il mio pensiero, opinabile come tutti.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte" Per qualche dollaro in più
Riporto anche questa sentenza che potrebbe essere utile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Sentenza 05.12.1980, n. 6339
Massima
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LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO
Con l'art. 9 dello statuto dei lavoratori, che prevede il diritto dei lavoratori di controllare, mediante loro rappresentanze, la applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica, il legislatore ha inteso riferirsi a rappresentanze tratte dall'interno stesso delle comunità di lavoro e di rischio interessate a valersi dei diritti in questione. Ciò non esclude, peraltro, il potere dell'organo rappresentativo dei gruppi dei lavoratori interessati di ricorrere, al fine di esercitare i diritti in questione, all'assistenza di tecnici e di esperti di varie discipline, esterni alle comunità di lavoro, ove ciò sia consentito dagli accordi interni fra lavoratori e rappresentanza.
Inoltre nel merito della sentenza manca la parte di richiesta e le motivazione che sono state addotte.
La trasparenza prevede che , chi ne ha motivo , possa accedere ai documenti. Quindi come prima cosa deve essere motivata la richiesta. Una semplice richiesta di consultazione del DVR può, alla luce della legge sulla trasparenza, essere rifiutata. Per esempio un genitore non potrebbe far richiesta motivata del DVR non avendo titolo non essendo lavoratore o facente parte dei dipendenti.
Nel caso del post in cui la richiesta è fatta da una persona esterna quindi, anche in base all'art. 9 della legge 300/70 , debba essere presa in considerazione solo se:
il rappresentante sindacale , non essendo parte delle maestranze interne, deve avere una delega dei lavoratori ad essere loro rappresentate.
debba motivare la richiesta di consultazione
Conosco quella sentenza e non mi pare proprio che intendesse questo. Ciò non esclude, peraltro, il potere dell'organo rappresentativo dei gruppi dei lavoratori interessati di ricorrere, al fine di esercitare i diritti in questione, all'assistenza di tecnici e di esperti di varie discipline, esterni alle comunità di lavoro, ove ciò sia consentito dagli accordi interni fra lavoratori e rappresentanza.
Ora, dato che le rappresentanze art. 9 ad oggi non esistono ( e la sentenza è infatti del 1980), non riesco a capire perché continuate a tirale fuori.
Questa frase non significa che a chiunque i rappresentanti si rivolgano questi possano accedere al documento di valutazione, ma che le rappresentanze possonno ricorrere a tecnici. Quindi innanzitutto stabilisce che tecnici esterni possano conoscere le problematiche interne solo attaverso delle rappresentanze e non singoli lavoratori senza tale titolo, quindi le rappresentanze devono esistere per poter tirar dentro altri soggetti (nel caso in questione rappresentanze interne non ce ne sono). In nessun punto dice che i lavoratori possono "delegare" rappresentanze esterne, ma dice chiaramente che le rappresentanze sono all'interno del gruppo dei lavoratori o del gruppo di rischio. Ma soprattutto in nessun punto attribuisce a tali tecnici (che altro non sono che consulenti) alcun tipo di potere, tantomeno quello di accedere a documenti aziendali.
Sul fatto che un genitore non abbia un interesse ad accedere al documento di valutazione, ho i miei fondati dubbi, visto che suo figlio è equiparato ad un dipendente e solitamente è minorenne.