Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Consorzio di aziende: POS?

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
Rispondi
Avatar utente
Sassolo
Messaggi: 7
Iscritto il: 05 nov 2008 15:46
Località: Vicenza

Buongiorno a tutti,
avrei bisogno se possibile di un vostro parere.
Una ditta ha preso un appalto lper a realizzazione dell'intero impianto elettrico di uno stabile in costruzione. Trattasi di un consorzio di più imprese (10), ognuna con i sui dipendenti. Il personale dipendente del Consorzio (1) non accede al cantiere. Ora il quesito è: il consorzio secondo voi deve fare il POS?
Secondo me il Consorzio verifica che le ditte consorziate chiamate ad eseguire i lavori abbiano i requisiti neccessari come da allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e abbiano redatto il POS. Una volta fatto questo consegna il tutto al CSE?
Ringrazio anticipatamente.
Avatar utente
Bohr
Messaggi: 2902
Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

Sassolo ha scritto:Ora il quesito è: il consorzio secondo voi deve fare il POS?
Il consorzio, quale entità giuridica (nel codice civile si distinguono: art 2602: I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi - art 2612: I consorzi con attività esterna - art 2616 I consorzi obbligatori - compresi quelli per l'ammasso dei prodotti agricoli - art 862: I consorzi di bonifica - art 863: I consorzi di miglioramento fondiario) non fa il POS in quanto non èaltro che un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di imprese.

:smt023
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
Avatar utente
Sassolo
Messaggi: 7
Iscritto il: 05 nov 2008 15:46
Località: Vicenza

Grazie 1000!
Avatar utente
catanga
Messaggi: 1912
Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

In passato, avevo già scritto qualcosa sull'argomento "Consorzi".
Lo ripropongo.

In sintesi, un consorzio altro non è che un soggetto avente "personalità giuridica" costituito con un contratto tra imprenditori.
Questi signori costituiscono un'organizzazione comune (e quindi ci mettono dentro mezzi ed organizzazione) per lo svolgimento di una o più fasi della loro attività imprenditoriale.

Nel'ambito degli appalti pubblici di lavori, i riferimenti li troviamo all'art. 34, comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006.

Detto questo, vediamo che succede quando si costituisce un generico "consorzio" (e non una società consortile che è un'altra cosa e cioè un consorzio stabile costituito a forma d'impresa - vedasi art. 2615 del c.c.).

Visto che il consorzio è regolato da un contratto tra più imprenditori, il tornaconto fa sì che da questo possano scaturire, generalmente, due tipologie di consorzio.

Lasciando perdere il "consorzio interno" che non ci interessa (va bene per i produttori di culatello o di grana padano), nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, dobbiamo parlare solo di "consorzio esterno" e cioè di un soggetto giuridico che è stato costituito con l'unico fine di rapportarsi con soggetti terzi.
Gli imprenditori (alcune volta è una parola grossa) che lo hanno costituito lo hanno fatto, con il più o meno giustificato motivo, di mettere insieme le competenze, i mezzi e l'organizzazione di ciascuno di essi per eseguire un lavoro.

Il consorzio deve avere uno statuto, una P.IVA in cui deve essere indicato chi fa cosa, quali vantaggi porta il consorzio, l'organizzazione gerarchica, le regole tra le imprese che ne fanno parte, ecc..
Questo sulla carta.......
In genere, i consorzi funzionano prevalentemente con i patti paraconsortili e cioè con scritture private tra i facenti parte........... e qui l'immaginazione si può scatenare.

Dal punto di vista strettamente operativo, il consorzio può essere costituito per eseguire uno o più lavori (un lotto dei lavori di una grande opera o più lotti).
Può avere durata limitata o meno.
Può avere dipendenti o no.

Per gli appalti pubblici di lavori, in genere, il consorzio può procedere in due modi:

- con l'obiettivo di aggiudicarsi l'opera ed eseguirla in modo unitario.
- con l'obiettivo di aggiudicarsi l'opera ma eseguirla dopo una preventiva suddivisione dei lavori acquisiti tra le imprese.

Allora, nel primo caso, il consorzio opera come una società consortile e cioè come se fosse un'unica impresa con un datore di lavoro, dei dipendenti, un SPP, un MC e con l'obbligo di redigere il POS per i propri lavori.
Quindi, in questo caso ci troveremmo davanti  ad un'organizzazione etichettabile, a pieno titolo, come impresa affidataria, con i relativi obblighi (vedi art. 97 del D. Lgs. n° 81/2008).
Ovviamente, tutte le imprese in subappalto, quali esecutrici dell'opera, avranno sulle spalle i relativi obblighi previsti dal capo I del titolo IV del citato decreto.

Nel secondo caso, invece, le cose cambiano leggermente.
Infatti, il consorzio si presenta per l'acquisizione del lavoro come soggetto unico ma poi, in concreto, l'esecuzione dei lavori viene spartita tra le singole imprese facenti parte dello stesso.
Pertanto, queste ultime lavorano in modo autonomo e mantengono le singole responsablità in materia di sicurezza sul lavoro.
In una situazione come questa, la domanda è: chi è l'impresa affidataria?
Leggendo la definizione del D. Lgs. n° 81/2008, l'impresa affidataria è: l'impresa titolare del contratto d'appalto con il committente ...........
Allora, visto che il contratto d'appalto lo ha stipulato il consorzio, questo continua a rivestire le funzioni di impresa affidataria anche se poi i lavori saranno suddivisi tra le consorziate (ognuna di queste mantiene le proprie singole responsabilità prevenzionali).
Pertanto, per dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 97, il consorzio, che può anche non avere dipendenti, dovrà strutturarsi in modo tale da rispondere agli obblighi normativi citati.
Quindi, nulla vieta che il citato consorzio attinga tra le consorziate o all'esterno, le risorse per dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 97.

Naturalmente, un committente pubblico "illuminato", dovrebbe prevedere, per queste eventualità, specifica clausola contrattuale atta a rinforzare, la necessità di espletamento delle funzioni di "impresa affidataria".
Avatar utente
manfro
Messaggi: 2115
Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

Grazie Catanga...come sempre, formazione allo stato puro!
:smt006 manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Avatar utente
Dipiùninso
Messaggi: 532
Iscritto il: 27 ott 2008 17:09
Località: RN

La legge pone l'obbligo di redigere il pos in capo ad ogni impresa esecutrice, intendendosi del contratto d'appalto (non dei lavori). Per cui al momento il pos deve essere redatto anche dal consorzio. E' il cosidetto "pos vuoto", nel senso che si ferma laddove elenca le lavorazioni e le ditte a cui intende assegnarle. Dopo di che ogni impresa, nella propria autonomia redige il proprio pos, completo di valutazione dei rischi, misure da adottare, ecc.
Ci sono committenti o affidatarie (perché non sempre il consorzio è il primo passaggio) che richiedono un pos unico: cosa non corretta perché mette in condizione i vari imprenditori di non assolvere all'obbligo di redigere il pos per i loro dipendenti e in più, quando tra i soci vi sono lavoratori autonomi, l'ASL e non solo (so di rivalse da parte dell'Inps), presumono un dipendente "camuffato". In più nel redigere un pos occorre dare indicazioni in merito a misure e dpi che il consorzio non può imporre all'organizzazione del socio mediante un pos.
Il problema sorge quando il committente è convinto di aver a che fare con un ente unico e invece si ritrova sul tavolo una decina di autodichiarazioni di lavoratori autonomi (che non sono tenuti a redigere il pos non avendo dipendenti) e nemmeno una riga sui rischi e su come si intende affrontarli...
Queste sono le conclusioni raggiunte insieme agli ispettori della ASL, ma per mia esperienza pare che ogni consorzio improvvisi, anche a causa di un evidente vuoto normativo nei loro riguardi o per accontentare, sbagliando, il cliente, che ovviamente preferisce avere a che fare con un soggetto ed avere un unico documento.
Laura.
Avatar utente
givi
Messaggi: 1912
Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

Direi che la novità del TU "impresa affidataria" non lascia scampo.
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
Avatar utente
Sassolo
Messaggi: 7
Iscritto il: 05 nov 2008 15:46
Località: Vicenza

Grazie a tutti per i suggerimenti e le delucidazioni. Ora aspetto che si faccia vivo il CSE dato che al momento non ha fatto alcun tipo di richiesta ed i lavori son già iniziati....
Effettivamente il Consorzio ha un dipendente part-time che non si reca in cantiere...mi sa che provvederò a redigere un POS "vuoto" come suggerito da dipiùninso onde evitare questioni.
Avatar utente
light01
Messaggi: 65
Iscritto il: 16 ott 2009 15:56

x catanga

Salve
nel primo caso, quando parli di imprese esecutrici in sub appalto intendi quelle facenti parte del consorzio? (credo di no,altrimenti saremmo nel secondo caso)
Quindi se un consorzio prende dei lavoratori da alcune delle imprese che lo costituiscono, ed esegue dei lavori (ad esempio in subappalto da una affidataria) occorre che il POS sia redatto dal solo consorzio?
Per fare questo deve essere un consorzio stabile oppure quel che conta è se subappalta o meno alle imprese consorziate?
Grazie
Rispondi

Torna a “Cantieri temporanei o mobili - Edilizia”