Ciao a tutti,
volevo porre un quesito riguardante il calcolo del max affollamento ipotizzabile per attività non normata.
Ad esempio se ho un edificio adibito ad uffici, il calcolo del max aff. lo
faccio in base alla densità ( 0.4 p/mq x mq del piano) oppure in base alle persone effettivamente presenti?
Ciao
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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massimo affollamento ipotizzabile
Scusa marcom ma se l'attivita' non e' normata lo 0.4 da dove lo prendi?
Sappiamo bene che comunque e' un riferimento utile (in analogia ad altre attivita') e secondo me sensato per stimare il massimo affollamento ipotizzabile.
Comunque, indipendentemente dalla densita' di affollamento, un'altro parametro indiretto per l'affollamento potrebbero essere le uscite.
Come ben sai da ogni modulo al pian terreno posso defluire 50 persone per cui se hai un unica uscita da 120 m di luce netta (con le tolleranze del dm 30/11/83) dentro la sala/uffici per quanto grandi siano non ci potranno mai stare piu' di 100 persone (50 persone x 2 moduli da 60 cm).
Questo e' solo un esempio al volo dato da uno che ne sa poco di prevenzione incendi.
Aspetto, percio', anch'io delle delucidazioni maggiori in proposito da qualche altro che ne sa ben piu' di me (e ce ne sono tanti qua dentro).
Saluti cordiali da
Onesto :smt106
Sappiamo bene che comunque e' un riferimento utile (in analogia ad altre attivita') e secondo me sensato per stimare il massimo affollamento ipotizzabile.
Comunque, indipendentemente dalla densita' di affollamento, un'altro parametro indiretto per l'affollamento potrebbero essere le uscite.
Come ben sai da ogni modulo al pian terreno posso defluire 50 persone per cui se hai un unica uscita da 120 m di luce netta (con le tolleranze del dm 30/11/83) dentro la sala/uffici per quanto grandi siano non ci potranno mai stare piu' di 100 persone (50 persone x 2 moduli da 60 cm).
Questo e' solo un esempio al volo dato da uno che ne sa poco di prevenzione incendi.
Aspetto, percio', anch'io delle delucidazioni maggiori in proposito da qualche altro che ne sa ben piu' di me (e ce ne sono tanti qua dentro).
Saluti cordiali da
Onesto :smt106
- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Concordo con Onesto (che intendeva dire 120 cm di luce netta . Lo prendo un po' in giro perché è sempre serio!).
Attenzione però che il D.Lgs 626/1994 ha modificato il D.P.R. 547/1955 per cui abbiamo:
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è sostituito dal seguente:
Art. 14. (Porte e portoni).
Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
weareblind
Attenzione però che il D.Lgs 626/1994 ha modificato il D.P.R. 547/1955 per cui abbiamo:
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è sostituito dal seguente:
Art. 14. (Porte e portoni).
Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
weareblind
We are blind to the worlds within us waiting to be born
leggendo il thread mi è venuto in mente l'art. 6 comma 1 e 2 del 303/56 (2 mq per lavoratore di superficie lorda - circa una scrivania con sedia dietro) che ho sempre pensato fosse una assurdità.
mi accorgo invece che per il calcolo dell'affollamento massimo di un ambiente può essere uno strumento utile, forse più cautelativo del valore di 0.4 persone/mq (che nemmeno io so da dove venga).
saluti
fabioP
mi accorgo invece che per il calcolo dell'affollamento massimo di un ambiente può essere uno strumento utile, forse più cautelativo del valore di 0.4 persone/mq (che nemmeno io so da dove venga).
saluti
fabioP
Se vogliamo approfondire, diciamo che:
- se l'attività è normata o ho la densità di affollamneto o ho la capacità di deflusso, il calcolo me lo dice la norma.
- se l'attività non è normata, applico il 10/03/98 ovvero:
numero moduli= A / 50 con A= max affollamento.
Ora il problema del calcolo di A non è da poco, perchè:
se ho un edificio con un piano di 500 mq destinato ad uffici:
--se considero 0.4 p/mq = 200 persone==> 4 moduli
-- se ci sono 100 persone effettive==>100/50==> 2 moduli.
Quindi il rapporto è del doppio del numero di uscite...il che non è da poco.
Ciao!
- se l'attività è normata o ho la densità di affollamneto o ho la capacità di deflusso, il calcolo me lo dice la norma.
- se l'attività non è normata, applico il 10/03/98 ovvero:
numero moduli= A / 50 con A= max affollamento.
Ora il problema del calcolo di A non è da poco, perchè:
se ho un edificio con un piano di 500 mq destinato ad uffici:
--se considero 0.4 p/mq = 200 persone==> 4 moduli
-- se ci sono 100 persone effettive==>100/50==> 2 moduli.
Quindi il rapporto è del doppio del numero di uscite...il che non è da poco.
Ciao!
d'accordo, la differenza è rilevante ma proviene direttamente dalla differenza tra il numero di persone attualmente presenti in un ambiente ed il numero delle persone che, magari domani, potrebbero starci.
pensando ad una situazione reale:
1 - il numero corretto di uscite dovrebbe essere stato determinato già in sede di progetto (è a questo che pensavo cercando un criterio per la determinazione del massimo affollamento)
2 - se mi trovassi in ispezione in una attività già insediata verificherei il numero di uscite sulla base delle persone effettivamente presenti, in quanto dovrei verificare la correttezza del comportamento del datore di lavoro e non del progettista.
3 - si spera che eventuali modifiche alla produzione o ai locali siano regolarmente esaminate in sede di art. 48 del 303/56, il che ci riporta alle considerazioni del punto 1.
ciao
pensando ad una situazione reale:
1 - il numero corretto di uscite dovrebbe essere stato determinato già in sede di progetto (è a questo che pensavo cercando un criterio per la determinazione del massimo affollamento)
2 - se mi trovassi in ispezione in una attività già insediata verificherei il numero di uscite sulla base delle persone effettivamente presenti, in quanto dovrei verificare la correttezza del comportamento del datore di lavoro e non del progettista.
3 - si spera che eventuali modifiche alla produzione o ai locali siano regolarmente esaminate in sede di art. 48 del 303/56, il che ci riporta alle considerazioni del punto 1.
ciao
concordo con Fabio sull'assurdità dei 2mq lordi a lavoratore.
Tale articolo di legge mi ha impedito in passato, presso alcuni clienti, di intervenire per migliorare le condizioni di lavoro di molti lavoratori, proprio perchè le postazioni "rispettavano la normativa" ed il datore di lavoro poteva così "pressare" le persone a piacimento...
Un vero peccato, così ci ritroviamo in molti luoghi di lavoro persone strette come sardine in scatola e per la legge "a posto!"; anche per noi consulenti su questo è difficile intervenire con processi di miglioramento, avendo pochi appigli normativi...
i locali sono un costo e molti datori di lavoro, senza la mannaia delle sanzioni e dei mancati rispetti di norme, non ci pensano minimamente ad intervenire...
Postazioni più umane, grazie!!
Luca
Tale articolo di legge mi ha impedito in passato, presso alcuni clienti, di intervenire per migliorare le condizioni di lavoro di molti lavoratori, proprio perchè le postazioni "rispettavano la normativa" ed il datore di lavoro poteva così "pressare" le persone a piacimento...
Un vero peccato, così ci ritroviamo in molti luoghi di lavoro persone strette come sardine in scatola e per la legge "a posto!"; anche per noi consulenti su questo è difficile intervenire con processi di miglioramento, avendo pochi appigli normativi...
i locali sono un costo e molti datori di lavoro, senza la mannaia delle sanzioni e dei mancati rispetti di norme, non ci pensano minimamente ad intervenire...
Postazioni più umane, grazie!!
Luca
Agisci da uomo di pensiero e pensa da uomo di azione. (Henry Bergson)