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DURC ok, ma anche gli stipendi!

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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MauroC
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Mi è stata fatta un osservazione da parte di un "Tizio" in un cantiere, ossia:
"bene queso è il Durc ma sei sicuro che la ditta paga gli stipendi??
Lo sai che con la nuova normativa in caso che affidi lavori ad una ditta rischi di pagare tu gli stipendi non pagati ?"

Io sapevo di questioni su rivalsa in caso che una ditta non controlli la dichiarazione su i contributi, ma gli stipendi mi sembrano troppo, e poi tra l'altro non l'ho trovato scritto da nessuna parte, a questo punto ho paura di aver scaricato la norma sbagliata, ma visto che l'ho presa qui sono sicurissimo.

A parte la battuta non so proprio da dove è venuta fuori sta storia degli stipendi, ho rivisto anche le varie discussioni su i vari controlli da fare e verifiche ma qualcuno che parli di controllare se vengano pagati regolarmente gli stipendi nulla!!

Saluti

MauroC
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ursamaior
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In effetti è un articolo nascosto di cui nessuno ha mai sentito parlare.
Credo che l'abbiano appositamente occultato nel titolo I del D.Lgs. 81/2008 che notoriamente nessuno legge
art. 26, comma 4
E per giunta 'sti maledetti fanno riferimento ad un'altra normativa irrintracciabile, talmente sconosciuta da essere chiamata con un nome in codice: legge Biagi (precisamente art. 29)
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Bohr
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MauroC ha scritto:A parte la battuta non so proprio da dove è venuta fuori sta storia degli stipendi, ho rivisto anche le varie discussioni su i vari controlli da fare e verifiche ma qualcuno che parli di controllare se vengano pagati regolarmente gli stipendi nulla!!
MauroC
Stiamo rasentando l'idiozia (non mi riferisco a te MauroC)...tra un po ci sarà l'obbligo di verificare se i lavoratori vanno regolarmente di corpo...

Ma dai. Comunque si, Ursa è nella ragione (e non fare lo sborone), è così non proprio da l'altro giorno.

:smt023
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
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MauroC
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Da quello che sapevo il DL 97/2008 aveva abrogato parte della disciplina inerente la responsabilità solidale negli appalti

Ecco perchè io non ho mai sentito parlare ultimamente (ma anche prima ) di dichiarazione da parte del subappaltatore di avere pagati i "buffi" al bar e gli stipendi ai dipendenti.

Permane si la responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi sui redditi di lavoro dipendente, a cui è tenuto il subappaltatore.

Ecco perchè sento invece parlare di Durc.

Comunque grazie Ursa sei sempre puntuale nei tuoi interventi mi rivedrò bene quello che è stato abrogato e quello che no, visto che mi parli dell'art. 29 della legge Biagi sarà ancora in vigore

Ma ero sicuro che tra le modifiche non avevo visto nulla di particolare che riguardava questo tema

Saluti

MauroC
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Nofer
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visto che, soprattutto in edilizia, pare difficoltoso fare sicurezza sul lavoro, forse si saranno detti "proviamo a fare almeno sicurezza del lavoro, e se proprio nemmeno quello è possibile accontentiamoci della sicurezza dello stipendio.

Mi piacerebbe si potesse fare anche per altre cose non inerenti il Titolo IV.

Tipo: a luglio sono andata a fare un certo lavoro per un megaente a Roma, di corsa che ci avevano "il problema" (leggesi amianto). Tutto concordato, hanno voluto uno sconto nel 30% sulle analisi in FTIR assicurandomi il pagamento a consegna elaborati etc. etc. etc., io il 9 stavo a roma, il 13 o 14 ho inviato a mezzo raccomandata il tutto che avevo anticipato anche via fax l'11...
succo: oggi, proprio poco fa, ho telefonato all'ing che mi aveva chiamata e fatto l'ordine, l'ho coperto di improperi, gli ho comunicato che visto che in fattura c'è scritto "sconto a Voi riservato per pagamento a consegna -30% su codice prestazione taldeitali", io intanto gli mando la fattura per quel 30% che non gli spetta più, poi gli scateno appresso il mio avvocato da presa e mi dovranno dare anche gli interessi legali come da D.Lgs. 231/02. Il che , come immaginate, è lungo e pure costa qualcosina. Ma sono stufa stufissima di quelli che se ne fo--ono del lavor e della dignità altrui.
Sarebbe stato assai preferibile che io avessi potuto non retribuire chi collabora (si fa per dire) con me a luglio, dicendo "bimbini, andate dall'Ing. Pinco e fatevi pagare da loro, magari con i soldi di sanzione che hanno risparmiato grazie al nostro lavoro".  
Tutto legale, eh, senz'altro più dello scudo fiscale che non se li porta tutti allo sprofondo.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

MauroC ha scritto:
Comunque grazie Ursa sei sempre puntuale nei tuoi interventi mi rivedrò bene quello che è stato abrogato e quello che no, visto che mi parli dell'art. 29 della legge Biagi sarà ancora in vigore
Beh sì, è innegabile che la Legge Biagi sia ancora in vigore dato che siamo circondati da lavoratori a progetto e altri parasubordinati e che il numero di infortuni mortali che riguarda questi soggetti continua ad aumentare di anno in anno fino ad arrivare quest'anno ad un + 50 e passa % rispetto al 2004, mentre diminuiscono in percentuale gli infortuni per tutte le altre categorie contrattuali.
Tiè

Art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003

(Appalto)

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti (1).

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3_bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2 (2).

3_ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (2).

__________

(1) Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 911, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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