Salve a tutti.
Ho un paio di dubbi riguardo agli adempimenti connessi all'installazione di un ponteggio autosollevante sulla facciata di un edificio.
Il primo dubbio è relativo alla formazione che gli addetti a tale montaggio dovrebbero avere: da un lato ritengo che si debba equiparare il caso a quello di un normale ponteggio e quindi gli addetti dovrebbero aver ricevuto la formazione di cui all'art. 136 commi 6, 7 e 8 del d.Lgs.81 e quindi il DL dovrebbe produrre l'attestato di frequenza al corso di cui all'allegato XXI. D'altro canto una circolare del ministero del lavoro (credo...) precedente al D.Lgs. 81, dichiara che invece per gli addetti al montaggio dei ponteggi autosollevanti è richiesta la sola formazione dei lavoratori in materia di sicurezza (l'attuale art. 73) che in questo caso dovrebbe chiaramente riguardare anche gli aspetti inerenti le lavorazioni in quota ma potrebbe essere attestata dal D.L.
Il secondo dubbio riguarda la necessità di produrre una dichiarazione di corretto montaggio (in particolare di corretto ancoraggio alla facciata) del ponte autosollevante. Non ho trovato riferimenti specifici, qualcuno può illuminarmi?
Grazie
Beppe
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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ponteggio autosollevante
Una PLAC non è più considerata un ponteggio ma bensì una macchina normata dalla UNI EN 1495.
Non è quindi necessaria la formazione obbligatoria prevista per i montatori di ponteggio, ma bensì la formazione e l’addestramento previsto dall’art. 71 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a cura del datore di lavoro.
Come del resto indica la circolare da te richiamata ( CIRCOLARE N. 30/2006 del MLPS )
omissis:
“ i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sono soggetti alla norme di
cui al D.P.R. n. 459/96 e le istruzioni per l'uso che obbligatoriamente accompagnano l'attrezzatura (vedi punto 1.7.4 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 459/96) definiscono le modalità per il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura e le istruzioni per l'addestramento dei lavoratori ai quali, comunque
dovrà essere erogata dal datore di lavoro la formazione di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94 [ ndr ora artt. 37-71-73 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ]
omissis
In merito alla dichiarazione di corretto montaggio, per quanto di mia conoscenza, non esiste un obbligo normativo specifico, ma nulla vieta di richiederla come specifica clausola contrattuale, alla ditta che monta l'attrezzatura.
D’altra parte nel manuale d’uso e manutenzione sono riportati i valori della forza di serraggio sia dei tasselli di ancoraggio sia di ogni bullone di collegamento degli elementi verticali.
Non è quindi necessaria la formazione obbligatoria prevista per i montatori di ponteggio, ma bensì la formazione e l’addestramento previsto dall’art. 71 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a cura del datore di lavoro.
Come del resto indica la circolare da te richiamata ( CIRCOLARE N. 30/2006 del MLPS )
omissis:
“ i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sono soggetti alla norme di
cui al D.P.R. n. 459/96 e le istruzioni per l'uso che obbligatoriamente accompagnano l'attrezzatura (vedi punto 1.7.4 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 459/96) definiscono le modalità per il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura e le istruzioni per l'addestramento dei lavoratori ai quali, comunque
dovrà essere erogata dal datore di lavoro la formazione di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94 [ ndr ora artt. 37-71-73 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ]
omissis
In merito alla dichiarazione di corretto montaggio, per quanto di mia conoscenza, non esiste un obbligo normativo specifico, ma nulla vieta di richiederla come specifica clausola contrattuale, alla ditta che monta l'attrezzatura.
D’altra parte nel manuale d’uso e manutenzione sono riportati i valori della forza di serraggio sia dei tasselli di ancoraggio sia di ogni bullone di collegamento degli elementi verticali.
quoto igor
aggiungendo che il corso per i ponteggi forma il lavoratore su 3 tipologie di ponteggio:
tubi giunti
telai prefabbricati
multidirezionali
quindi comunque non forma adeguatamente rispetto alle piattaforme e simili
in pratica nessuno potrà chiedere ad un'automobilista l'obbligo della patente europea del computer
ciao
aggiungendo che il corso per i ponteggi forma il lavoratore su 3 tipologie di ponteggio:
tubi giunti
telai prefabbricati
multidirezionali
quindi comunque non forma adeguatamente rispetto alle piattaforme e simili
in pratica nessuno potrà chiedere ad un'automobilista l'obbligo della patente europea del computer
![:smt044](./images/smilies/044.gif)
ciao
"ah...se o' giovane sapesse...se o' viecchio putesse... (versione napoletana di linea guida internazionale)