Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

ponteggio autosollevante

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
Rispondi
Avatar utente
beppe71_TO
Messaggi: 9
Iscritto il: 27 apr 2009 10:44
Località: Torino

Salve a tutti.
Ho un paio di dubbi riguardo agli adempimenti connessi all'installazione di un ponteggio autosollevante sulla facciata di un edificio.

Il primo dubbio è relativo alla formazione che gli addetti a tale montaggio dovrebbero avere: da un lato ritengo che si debba equiparare il caso a quello di un normale ponteggio e quindi gli addetti dovrebbero aver ricevuto la formazione di cui all'art. 136 commi 6, 7 e 8 del d.Lgs.81 e quindi il DL dovrebbe produrre l'attestato di frequenza al corso di cui all'allegato XXI. D'altro canto una circolare del ministero del lavoro (credo...) precedente al D.Lgs. 81, dichiara che invece per gli addetti al montaggio dei ponteggi autosollevanti è richiesta la sola formazione dei lavoratori in materia di sicurezza (l'attuale art. 73) che in questo caso dovrebbe chiaramente riguardare anche gli aspetti inerenti le lavorazioni in quota ma potrebbe essere attestata dal D.L.

Il secondo dubbio riguarda la necessità di produrre una dichiarazione di corretto montaggio (in particolare di corretto ancoraggio alla facciata) del ponte autosollevante. Non ho trovato riferimenti specifici, qualcuno può illuminarmi?

Grazie
Beppe
Avatar utente
igor
Messaggi: 241
Iscritto il: 20 nov 2004 16:01
Località: ROMA

Una PLAC non è più considerata un ponteggio ma bensì una macchina normata dalla UNI EN 1495.
Non è quindi necessaria la formazione obbligatoria prevista per i montatori di ponteggio, ma bensì la formazione e l’addestramento previsto dall’art. 71 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a cura del datore di lavoro.

Come del resto indica la circolare da te richiamata  ( CIRCOLARE N. 30/2006 del MLPS )
omissis:
“  i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sono soggetti alla norme di
cui al D.P.R. n. 459/96 e le istruzioni per l'uso che obbligatoriamente accompagnano l'attrezzatura (vedi punto 1.7.4 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 459/96) definiscono le modalità per il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura e le istruzioni per l'addestramento dei lavoratori ai quali, comunque
dovrà essere erogata dal datore di lavoro la formazione di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94 [ ndr ora artt. 37-71-73 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ]
omissis

In merito alla dichiarazione di corretto montaggio, per quanto di mia conoscenza, non esiste un obbligo normativo specifico, ma nulla vieta di richiederla  come specifica clausola contrattuale, alla ditta che monta l'attrezzatura.
D’altra parte nel manuale d’uso e manutenzione sono riportati i valori della forza di serraggio sia dei tasselli di ancoraggio sia di ogni bullone di collegamento degli elementi verticali.
Avatar utente
Levriero
Messaggi: 84
Iscritto il: 30 gen 2008 11:13
Località: Calabria Ulteriore

quoto igor
aggiungendo che il corso per i ponteggi forma il lavoratore su 3 tipologie di ponteggio:

tubi giunti
telai prefabbricati
multidirezionali

quindi comunque non forma adeguatamente rispetto alle piattaforme e simili

in pratica nessuno potrà chiedere ad un'automobilista l'obbligo della patente europea del computer :smt044
ciao
"ah...se o' giovane sapesse...se o' viecchio putesse... (versione napoletana di linea guida internazionale)
Rispondi

Torna a “Cantieri temporanei o mobili - Edilizia”