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gestione rifiuti sanitari

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lozio
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Iscritto il: 11 apr 2008 15:31

Sono RSPP per una cooperativa sociale che svolge servizi di assistenza sociale e infermieristica.

Vi pongo un quesito relativo alla gestione di rifiuti sanitari di una cooperativa di servizi.

I rifiuti sanitari sono prodotti a domicilio, ovvero presso gli utenti che usufruiscono del servizio di assistenza infermieristica gestita dalla Cooperativa Sociale. Il servizio è affidato dalla Asl alla Cooperativa per mezzo di gara pubblica (bando).
La procedura, dalla produzione del rifiuto allo smaltimento, che segue la cooperativa è la seguente:

1 - I rifiuti sanitari sono prodotti al domicilio dell'utente...quindi, così come recita l'art.4 comma 2 del DPR 15 Luglio 2003 n.254, il produttore dei rifiuti è la cooperativa stessa (ulteriore riferimento è l'art.58 comma 7-ter del D.Lgs.22/1997, ovvero Decreto Ronchi).

2 - i rifiuti, dopo essere depositati temporaneamente in appositi ed idonei imballaggi a perdere, sono trasportati con mezzo privato (di proprietà dell'operatore fino alla sede amministrativa, dove vengono stoccati in un magazzino (di solito un locale della sede amministrativa della cooperativa);

3 - il deposito temporaneo nel magazzino non supera i limiti di legge (riferimento art.8 DPR 15 Luglio 2003 n.254), e comunque avviene entro 30 giorni consegnando i rifiuti a ditta autorizzata allo smaltimento (con relativa registrazione).




I miei dubbi in merito a tale procedura sono:

- gli operatori della cooperativa possono trasportare i rifiuti con un autoveicolo di proprietà privata, non autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi? Hanno qualche responsabilità in merito in caso di controlli? Da fonte normativa: "...il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini..." (sempre dall'art.4 comma 2 del DPR 15 Luglio 2003 n.254). Vero è che la sede non è in effetti una struttura sanitaria ma un semplice ufficio con deposito...

- il magazzino (una comune cantina di un appartamento) può essere adibito a deposito temporaneo di tali rifiuti e, in caso negativo, bisogna regolarizzarne e in che modo l'esistenza?


Grazie per la risposta!
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sal56
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Iscritto il: 12 nov 2009 19:46

Gli operatori devono iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/06 e indicare nella modulistica il codice CER 18 01 03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)
Trattandosi di rifiuti pericolosi il limite massimo trasportato giornalmente non deve, ripeto NON DEVE, superare i 30 Kg. giornalieri

E' esclusa qualsiasi possibilità di immagazzinare tali rifiuti: tradotto in pratica

- gli addetti ritirano i rifiuti da ogni domicilio degli utenti, compilando tanti FIR (formulari identificazione rifiuti debitamente vidimati) quanti sono gli indirizzi delle assistenze

- riempiono il veicolo (targa autorizzata) e al raggiungimento del trentesimo kilogrammo filano dritti verso l'impianto di smaltimento autorizzato.
Così la vedo io
Sal

PS. il Ronchi è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.
attenzione alla gestione di questi rifiuti poichè trattandosi di rifiuti pericolosi ci sono sanzioni anche penali
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

è la Cooperativa che produce il rifiuto, e lo produce in luoghi diversi, come un'impresa edile che ha più cantieri. Ed al pari di un'impresa edile, per portarsi in giro i rifiuti "dal cantiere alla sede" non c'è bisogno di alcuna autorizzazione, in quanto come non sono ancora normativamente rifiuti nè le terre da scavo nè i mattoni sbreccati, ma solo "residui di lavorazione" , altrettanto possono considerarsi i materiali di risulta della proria attività per la Coop.
In ogni caso, in base al principio che un rifiuto diventa tale solo quando il produttore/ detentore decide che è un rifiuto, in teoria e direi anche in pratica le varie siringhine e batuffoli diventano rifiuto nel momento in cui vuole o deve disfarsene.
Contrariamente a quanto asserisce sal56, a me risulta che il deposito temporaneo anche dei rifiuti pericolosi è ammesso, temporalmente sino a 2 mesi ovvero sino a 10 mc: cfr. D.Lgs. 152/06, art. 183, c.1 lettera m, punti 2,1 e 2.2.
Inoltre, il deposito temporaneo deve avvenire con caratteristiche di omogeneità dei rifiuti e con la debita etichettatura ed imballaggio sempre in d.lgs. 152/06, stesso articolo stessa lettera ma punti 4 e 5. Dove c'è scritto anche che il luogo del deposito temporaneo deve essere idoneo alla bisogna.

Per esprimere un parere in merito alle procedure operative, innanzi tutto ritengo indispensabile che gli aghi vengano estratti dalle siringhe mediante gli appositi estrattori che fungono da coperchio inamovibile per i contenitori di oggetti appuntiti e taglienti potenzialmente infettivi, procedura che è anche di sicurezza per gli operatori, poi per il resto del materiale usato può andare nel contenitore monouso (suppongo una bustina di plastica resistente) e dev'essere trasportato almeno in contenitore rigido, tipo frigorifero da campo per capirci, al fine di "evitare rischi in caso di incidente/spandimento". Il contenitore rigido per gli aghi è smaltito a parte, e sempre con il codice 18 01 03*
Il locale che si intende adibire a deposito temporaneo deve essere aereato e facilmente lavabile/disinfettabile. Basterebe il lavabile, ma attese le caratteristiche di potenziale pericolosità (rifiuti sanitari potenzialmente infettivi) è opportuna qualche precauzione in più, trovi sempre quello che vede maree montanti di virus e batteri librarsi fuori anche da contenitori chiusi e, in ogni caso ripeto,  di eccesso di igiene non è mai morto nessuno, mentre dell'opposto la storia anche recente è piena.
Che quel locale sia adibito a quello scopo va informata senza meno la ASL di competenza, e la designazione deve essere univoca, segnalatamente visibile, non accessibile se non ai soli addetti.  Per buona pratica, poichè i contenitori per rifiuti ospedalieri &assimilabili sono in cartone, suggerisco di tenerli in locale asciutto, ed altresì poichè devono essere consegnati almeno disinfettati è indispensabile che il locale abbia l'aereazione naturale o forzata adatta a smaltire i vapori di disinfettante. Personalmente, sarei più dell'avviso di installare ed utilizzare una piccola autoclave dove a fine giornata tutto il materiale raccolto possa essere validamente sterilizzato (almeno 60 minuti a 130 °C e 2 atm. ). In questo caso, il rifiuto è sì sanitario ma non più a rischio infettivo, e dunque può essere conferito anche con il codice 18 01 04 e il deposito temporaneo può avere durata trimestrale ovvero sino a 20 mc. Alcune regioni per questo tipo di abbattimento del rischio infettivo prevedono procedura autorizzativa.
Non è necessaria invece, a mio avviso, alcuna segnalazione o iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in quanto non si effettua nessuna delle attività per le quali detta iscrizione è prevista, atteso soprattutto che il deposito temporaneo dei rifiuti da sè prodotti è attività connessa con la propria produzione (servizi socioassistenziali nel vs. caso) e non è in alcun modo "gestione rifiuti". Non è infatti raffigurabile neppure la raccolta, in quanto la dicitura stessa "raccolta" esclude la produzione: si raccoglie rifiuto se è altrui, come farà appunto ogni 2 o 3 mesi ovvero al 10° o 20° il Gestore/Trasportatore debitamente autorizzato cui affiderete lo smaltimento.
Per quanto attiene infine il registro di carico e scarico e il formulario, ogni giorno (o al massimo entri i 7 giorni successivi) va registrato in "carico" il numero di contenitori già allestiti per il ritiro, quando il Trasportatore/gestore autorizzato viene a raccoglierli sul formulario deve essere indicato il peso o volume complessivo e se prevista la chiamata anche il numero di colli relativo, nonchè l'eventuale caratteristica di pericolosità se non si è proceduto alla sterilizzazione. Sul registro potrà quindi essere riportato 1 solo scarico per più carichi, di cui è indispensabile riportare gli estremi.
Nofer
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sal56
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Iscritto il: 12 nov 2009 19:46

Se trasporti scarti da medicazione sono rifiuti e ogni tratta che fai senza autorizzazioni rischi il penale e il fermo del mezzo
Il deposito temporaneo di cui parla Nofer è quello che fa il produttore presso lo stesso luogo di produzione, ma se prendi il rifiuto in giro e lo porti in un'altro punto si configura il reato di discarico abusiva di rifiuti pericolosi,

Per concludere: non trasportare senza preventiva autorizzazione art. 212, comma 8 e non realizzare discariche di rifiuti pericolosi
Sal

Se vuoi approfondire:
D.Lgs 152/06
Art. 256
(attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, ………………. in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui
agli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216 è punito:
………………
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni a con l’ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se ritratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei
mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena
dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila
se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi
. Alla sentenza di
condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue
la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
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Nofer
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:smt010 sal, ti prego...
il trasporto non si intende messo in macchina e portato chissà dove: il produttore è la cooperativa, la macchina è in uso alla cooperativa, e anche il locale di deposito è della cooperativa, il rifiuto non abbandona mai la competenza di detenzione della cooperativa. Resta in cooperativa sino a che non se lo viene a prendere il trasportatore autorizzato, che quello sì lo trasporta: dal produttore allo smaltitore ci sono 2 soggetti e il trasferimento da un soggetto all'altro.
E non me lo porto in giro, io sono sempre cooperativa, ce l'ho sempre io e non lo lascio mai.
Il deposito temporaneo è nella sede dell'attività, ed il fatto che non sia il caso di tenerli lì senza dirlo a nessuno, e quindi di comunicare alla ASL di competenza questo fatto, è proprio per evitare che si trovi questa roba ammonticchiata senza nessuna comunicazione. Anche se mi pare evidente, e lo sembrerebbe a qualunque magistrato, che nessuno si fa una discarica in ufficio...
Io insisto che 1 siringa, anche usata, non è ancora un rifiuto: in teoria potrei lavarla e usarla magari per iniettare olio di trementina nei buchi dei tarli del mobile di mia nonna. Una siringa che ha contenuto solo un medicinale, e che per come è sì fatta una siringa non ne contiene che miserrime tracce, non è nemmeno a rischio infettivo, e dunque anche la siringa non è un rifiuto pericoloso; se proprio vogliamo sottilizzare l'unico potenzialmente infetto è l'ago. Che infatti va messo nel contenitore apposito, e io prima ho anche sempre detto che per questo si deve sempre usare il codice apposito: trovami un solo momento in cui l'ago, o le medicazioni o l'ovatta o i cerotti o la sacca della fisiologica, non è sempre in possesso/detenzione della cooperativa.  In particolare per queste ultime categorie, lo stesso decreto 152/06 art. 227 c, 1 lettera b) mantiene perfettamente in vigore ed anzi richiama il DPR 254/2003 per i rifiuti sanitari, in base al quale "i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine" sono non già rifiuti pericolosi ma rifiuti sanitari assimilabili agli urbani.
E se il signore sta a casa anzichè in ospedale è più che ragionavole supporre che non sia infettivo. Peraltro, se all'atto del confezionamento del materiale usato in particolare dell'ago che, alla fine, è l'unico da considerarsi sempre pericoloso per rischio infettivo lo si disinfetta (bastano delle soluzioni di ammonio quaternario, ottimi disinfettanti a freddo) ricadiamo nell'ipotesi di cui all'art. 212 ma comma 5, di rifiuti NON pericolosi. Quindi anche volendo ammettere che sia un trasporto, lo spostamento fisico del materiale, essendo non pericoloso non c'è da chiedere niente a nessuno. Suppongo inoltre che tra i rifiuti solo occasionalmente ci sia del "sangue visibile" mentre per contro avremo tanti scatolini delle bende e/o dei medicinali, qualche fialetta di vetro, e il cit. DPR 254/2003 indica l'opportunità di smaltirli come gli urbani in raccolta differenziata.
Ora, non dirmi che secondo te sono pericolosi lo stesso, perchè, visto che di rischi microbiologici ed infettivi abbiamo già assodato non sei propriamente un esperto, o ti attieni alla legge per tutto o io non mi ci ritrovo più e mi fai sgolare a vuoto e non aiutiamo lozio.  

Ma fammi capire, secondo te poi la ASL, proprio la ASL !, bandiva la gara senza chiedere un requisito che se fosse come dici tu sarebbe stato essenziale?  Oddio vero che non c'è da meravigliarsi di nulla, ma ...
Comuque, lozio avrà modo ad ogni buon conto di far chiedere al locale Albo le loro indicazioni in base a quanto da te suggerito, preferibilmente dettagliando le modalità come le ha dettagliate a noi e magari con qualche indicazione in più sulla tipologia dei materiali (non rifiuti, diventano rifiuti quando uno decide di disfarsene), e se magari poi ci racconta com'è andata a finire mi tolgo un dubbio e/o una errata convinzione.

Io dico non iscrizione, tu dici sì iscrizione.
Io dico no rifiuti pericolosi, il grosso, e no trasporto e no discarica ma deposito temporaneo (fatto come si deve e comunicato) se sono sempre in detenzione alla cooperativa.
Tu dici sempre rifiuti pericolosi, trasporto e discarica.
Vedremo.

Lozio, facci sapere!
Nofer
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lozio
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Iscritto il: 11 apr 2008 15:31

Intervengo in questa discussione, innanzitutto per ringraziarvi degli spunti che mi state dando per riflettere su questo problema, e per ringraziare tutti dell'utilità di questo forum.

Devo però dirvi che, come in questa discussione, accade che ognuno interpreta la legge e propone conclusioni anche assai diverse tra loro.

Innanzitutto vi indico la specifica tipologia di rifiuti, e aggiungo alcune precisazioni.
I rifiuti non sono solo garze, aghi e ovatta, ma anche pompe antalgiche (contenenti antinfiammatori), sacche per drenaggi e chemioterapici (cancerogeni!!!).
La raccolta non è giornaliera, nel senso che sono portate via dal domicilio dell'utente non ogni giorno ma quando il contenitore si riempie, e questo accade comunque un paio di volte la settimana.

Sal scrive:
E' esclusa qualsiasi possibilità di immagazzinare tali rifiuti: tradotto in pratica
- gli addetti ritirano i rifiuti da ogni domicilio degli utenti, compilando tanti FIR (formulari identificazione rifiuti debitamente vidimati) quanti sono gli indirizzi delle assistenze
- riempiono il veicolo (targa autorizzata) e al raggiungimento del trentesimo kilogrammo filano dritti verso l'impianto di smaltimento autorizzato.


Al di là di cosa può dire la legge, mi sembra una soluzione impossibile da mettere in atto dal punto di vista organizzativo.

Considerate che la cooperativa ha tantissimi utenti (anche 200 su un Comune di 10.000 abitanti), e gli operatori non possono passare il loro tempo da e per l'impianto di smaltimento.
Una soluzione alla quale avevo pensato era di destinare un mezzo (da autorizzare) alla raccolta e un operatore (con mansione specifica) che un giorno la settimana o più si occupasse della raccolta dei rifiuti sanitari e del conferimento direttamente alla ditta che effettua lo smaltimento, evitando così di dover creare un deposito temporaneo nelle cantine dell'appartamento della cooperativa. Considerando però l'elevato numero di utenti una cosa del genere è irrealizzabile...immaginate un omino che gira per 300 case in un giorno a raccogliere rifiuti? E comunque ovrebbe fare un passaggio su un domicilio dove c'è stato già un suo collega per la medicazione...

Vorrei inoltre precisare che la Asl nel capitolato di gara ha precisato che la gestione dei rifiuti deve essere di competenza di chi eroga il servizio, quindi un coinvolgimento della asl mi sembra quanto meno inutile.

Chiaramente contatterò (l'ho già fatto via email ma nessuna risposta!) telefonicamente la sezione locale dell'Albo Gestore Rifiuti, e vi terrò aggiornati...
...anche per vedere alla fine chi avrà ragione!

Intanto vi posto delle risposte che ho ricevuto da altri consulenti colleghi...a presto e alla prossima puntata!

Risposta1 (che penso si avvicini molto rispetto a quanto sostenuto da nofer)
Il tuo quesito è interessante, ma richiede un approfondimento notevole.
A mio avviso, occorre utilizzare mezzi autorizzati per il trasporto, mentre il deposito temporaneo non è soggetto nè ad autorizzazione nè a comunicazione. andiamo per ordine.
Anche se ai sensi dell'art. 227 del suddetto decreto i rifiuti sanitari sono sottratti alla disciplina del Testo unico ambientale e restano disciplinati dalla legge speciale (DPR 15/07/2003 n. 254) la lett.b) del co.3 dell'art. 8 del DPR 254/2003 sancisce tuttavia che "le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi"
Dunque trasporto e deposito temporaneo sono disciplinati dal D.Lgs. 152/2006.
Il trasporto è disciplinato dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi soggetto ad autorizzazione per i mezzi e ad obbigo di FIR (formulario).
Il deposito temporaneo, ai sensi della lett. m) dell'art.183del D.Lgs. 152/2006, è una fase che non rientra nella gestione del rifiuto e come tale non è sottoposta ad alcuna forma di autorizzazione o comunicazione. Ciò è confermato dall'art. 208 co. 17 del medesimo decreto.


Risposta2
Il trasporto di rifiuti anche in genere di tipo sanitario deve essere sempre effettuato con un automezzo autorizzato, di tipo aziendale, iscritto regolarmente, con perizia per la sua idoneità al trasporto, all'Albo Gestori, a cui l'azienda per svolgere l'attività dovrebbe essere iscritta. Se pensi che questa procedura è prevista pure per coloro che trasportano inerti da costruzioni, intendo i piccoli imprenditori, ritengo che a maggior ragione questo deve essere effettuato. Il problema però potrebbe essere superato per il tipo e la quantità di rifiuti speciali sanitari che devono essere trasportati e dove: infatti molti comuni nei loro regolamenti comunali sui rifiuti hanno reso assimilabili ai rifiuti normali anche rifiuti di produzione sanitaria soprattutto se prodotti a livello domestico. Se il trasporto si riferisce a residui contente materiale infettivo e/o radiottativo la cosa va esaminata diversamente.
Ma se il rifiuto sono altre tipologia, sarebbe necessario saperle, anche con i codice CER di riferimento, beh si può vedere come fare.
Comunque è certo che chi trasporta rifiuti deve redigere un formulario, di cui deve lasciare una copia al produttore a cui deve arrivare la quarta copia dopo l'avvenuto smaltimento dalla quale risulta la quantità smaltita e l'impianto di smaltimento. Ovviamente riferito al tipo di rifiuto trasportato.
Anche il deposito temporaneo deve essere autorizzato e deve corrispondere a dei requisiti di legge: l'ASL a proposito istruisce le pratiche per questa autorizzazione.
Comunque le leggi di riferimento sono il D.Lgs 152/2006. Il Ronchi non esiste più.
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Nofer
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:smt005 miiiii, e che casotto!
Allora, in effetti voi avete il di tutto e il di più, del 254/2003!
Mettiamo le i sotto a quei pochi puntini certi che abbiamo in questo momento.
I codici corretti sono più d'uno, e tra essi ci sono anche rifiuti pericolosi "seri (per me, l'ago non è "serio", la sacca del chemioterapico invece proprio sì). Non so perchè, forse perchè qua da me di assistenza domiciliare non se ne parla proprio nemmeno per sbaglio (giusto le Dame di San Vincenzo...), ma io ipotizzavo più un' assistenza verso pazienti anziani, tipo terapie dall'antidiabetico all'antipertensivo, flebo post-operatorie, medicazioni etc., diciamo astanteria in genere, e non certo per centinaia di utenti. Quello che una volta facevano i pratici di infermeria, per capirci.

Visto così, il problema è effettivamente più complesso. Come anche tu notavi, io sono propensa per la correttezza della risposta 1, e confesso senza remore che la presenza direi costante di rifiuti pericolosi di tipo chimico(cancerogeno) mi indirizza nettamente verso la posizione di sal56 in merito alla necessità di autorizzazione del veicolo da parte dell'Albo. Ti dirò, più che per un fatto amministrativo, proprio per l'idoneità del mezzo.
Il fatto stesso che nel medesimo "cantiere" si producano rifiuti sanitari sia assimilabili agli urbani che pericolosi rende la relativa gestione per forza differenziata, visto che il destino di queste diverse tipologie è obbligatoriamente diverso. Però, questo significa che presso il domicilio dell'utente le "bustine" di raccolta mi diventano per forza multiple, ce ne vogliono almeno due per gli imballaggi non pericolosi (1  x la carta e l'altra per gli altri materiali che vanno a recupero, peraltro forse da differenziare ulteriormente), poi uno per i sanitari non infettivi assimilabili agli urbani, poi ne serve 1 per gli imballaggi pericolosi non infettivi (tra cui anche le sacche che hanno contenuto i citostatici) ed infine quello per i rifiuti pericolosi per rischio infettivo, che però è opportuno vengano comunque disinfettati in loco, scegliete voi come.  
In alternativa, al termine di ogni assistenza l'operatore, che si è portato dei contenitorini appresso, ripone ogni materiale al posto giusto, e a fine giornata, o anche a fine turno, torna alla sede e piazza ogni tipologia nel contenitore finale che sarà poi conferito a smaltimento.
Per ciò che riguarda quelli che io ho appena chiamato "contenitorini", valgono le indicazioni dell'art. 8 del 254/2003, e l'unica questione seria da dirimere è se, attesa anche la quantità  -che ritengo comunque assai limitata- per ciascun operatore di materiali da portarsi in giro sia possibile l'uso delle vetture private, in base a quel principio che ho già espresso sulla permanenza dei materiali nel possesso del produttore/detentore abbinato alla oggettiva irrilevanza del pericolo anche in caso di incidente (per rottura, sversamento etc.)  
Tenuto anche conto che sia i materiali contenenti residui di citostatici che quelli a rischio infettivo sono pericolosi, e devono entrambi finire a termodistruzione (incenerimento, tanto quell'è) la scelta dipende molto dal destino finale: se vanno allo stesso impianto, può valere la pena di avere effettivamente un mezzo autorizzato per i pericolosi in genere che vada al più settimanalmente (il venerdì, se non si opera sabato e domenica, se no ogni 5 giorni e basta) a ritirare tutti i rifiutini pericolosi casa per casa mettendoli mano mano nei loro contenitori "finali". Sottolineo che i contenitori finali devono essere comunque distinti, perchè uno ha codice 18 01 03 e l'altro 15 01 10, il primo con pericolosità H9 e l'altro con pericolosità H7. A parte che finiscono teoricamente allo stesso impianto, dal punto di vista giuridico non si possono mischiare perchè qualcuno potrebbe opporre che il mischia-mischia è stato fatto per "diluire" le rispettive caratteristiche di pericolo, e poi non si possono mettere 2 codici sullo stesso contenitore o sullo stesso FIR e men che mai sul registro per 1 sola voce di carico e 1 di scarico.
Il passaggio critico è "dalla casa dell'utente" a "il mezzo autorizzato", ma oggettivamente anche se cade di mano la bustina rigida colorata CHIUSA non vedo la possibilità di fare poi che danno ambientale.
Per i materiali non pericolosi, invece, che davvero possono essere portati dovunque perchè appunto da considerarsi materiali e non ancora rifiuti, e quindi stiamo parlando di imballaggi vari, dalla scatolina alla fialetta vuota alla bottiglia in vetro della fisiologica, io continuo imperterrita ad essere dell'avviso che l'operatore a fine turno o fine giornata (non so come siete organizzati) prende queste cosette e le porta in sede, nel locale dedicato dove ci saranno anche i contenitori forniti dal servizio di raccolta urbana per carta, vetro, plastica etc. (tutti codici 20 xx xx se vanno al servizio urbano o 15 xx xx se vanno al privato) + il contenitore dei 18 01 04 dove senza meno finiranno anche i guanti monouso utilizzati.  
La problematica operativa sarebbe così risolta, ma non ci aiuta però più di tanto nella gestione amministrativa, perchè per forza di cose il FIR rischia di poter essere compilato solo a fine corsa, e non si può camminare con dei rifiuti appresso senza il relativo FIR: a meno di non uscire già "preparati", il che è fattibile ma con notevole lavoro amministrativo di preparazione . Infatti, predisponendo il giro da fare, si fa anche il calcolo di quanti contenitori rigidi per l'una e per l'altra tipologia potranno essere riempiti alla fine, e si esce con quel numero già precompilato. Resta solo che occorre scrivere tutto il tragitto, ma tutto sommato nulla che non si possa risolvere con un bell'ordine di servizio protocollato e nella chiamata "percorso" si scrive "come da OdS n.X del Y", che uno ce lo spilla vicino in copia e così si va tranquilli. Dal punto di vista puramente formale, trattandosi di carico e scarico pressocchè contemporanei, ed essendoci 7 giorni di tempo, il registro si aggiorna al ritorno dello scarico.
Per quanto riguarda il deposito temporaneo,  vero che non bisogna nè autorizzarlo nè comunicarlo all'Albo, ma alla ASL sì eccome, in quanto poi la gestione di quel locale rientra sia nel rischio professionale che nell'igiene pubblica, e se non si è data evidenza e trasparenza  si corre il rischio che paventa sal56 di trovare lo scriteriato che viene, vede la stanzetta con i vari contenitori e intanto ti accusa di aver fatto una discarica. L'ho visto fare in una officina di carpenteria per gli imballaggi (non pericolosi) e i residui di lavorazione (alluminio e ferro che rivendevano a rottame) che venivano stoccati in un locale a parte , con il particolare che quel locale, vicino all'ingresso e separato dal capannone, nel layout inizialmente consegnato era indicato come portineria-guardiania. Hanno vinto, alla fine, ma ci hanno messo 5 anni per avere la sentenza per non luogo a procedere, speso un botto di avvocati e perizie, perso la 14001, e bruciati diversi contratti con PA.  

Cacchio, e dire che se avessi dovuto farla come consulenza me la sarei fatta pagare un tanto a parola...
Mi raccomando, eh, facci sapere!
Nofer
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lozio
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la situazione sta diventando più complicata del previsto.
Domani ho una riunione con gli operatori e gli amministratori della cooperativa, ma penso che la cosa migliore sia incontrare il responsabile dell'Albo Gestore Rifiuti della mia provincia e un responsabile della Asl di competenza.

A presto
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Nofer
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mi sembra una ottima maniera di affrontare il tutto con prospettive di compiutezza!
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sal56
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Al di la della classificazione e della differenzazione del rifiuto da effettuare prima dell'inizio della raccolta, forse non te ne sei accorto della dritta, ma se ti iscrivi all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/06, sarai uno dei primi in Italia ad avere questo tipo di autorizzazione per questo tipo di rifiuti.
Questo significa che potrai organizzare i servizi in proprio, ma ricorda che il limite per i pericolosi è 30 Kg./giorno e ovviamente devi utilizzare automezzi classificati N1 (autocarri) e non vetture ad uso privato.
Questa procedura di iscrizione non richiede perizia giurata sull'automezzo.

Ribadisco NON puoi effettuare alcun deposito al di fuori del luogo di produzione del rifiuto poichè si configura il reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata: chiama i NOE se hai dei dubbi.

per Nofer: fai il favore di non giudicare le mie competenze, come io faccio con te. In un'altro forum che frequento da molti mesi, non ho mai letto valutazioni dirette sulla qualità dei partecipanti, ma solo interventi personali per ridadire le proprie idee.
Fammi inoltre il favore di non commentare questa mia richiesta, se vuoi continuare posso anche non partecipare al forum!
un saluto
Sal
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