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Committente e orari di lavoro degli appaltatori

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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aleg72
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Iscritto il: 29 apr 2005 16:22

Un committente che tollera la violazione degli orari di lavoro da parte delle imprese che lavorano nel suo cantiere, cosa rischia ? La sospensione delle attività non più, vista l'abrogazione di parte dell'art. 14, giusto ? E se capitasse un infortunio (se gli operai sono "cotti" è ovviamente più facile), pur rispettando le ditte tutte le altre norme in materia intinfortunistica, ci andrebbe di mezzo ?
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Bohr
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aleg72 ha scritto:Un committente che tollera la violazione degli orari di lavoro da parte delle imprese che lavorano nel suo cantiere, cosa rischia ?
Dunque. L'appaltatore chiede al Committente l'allungamento dell'orario di lavoro motivandone le ragioni. Il Datore di Lavoro, ottenuto l'ok, comunica ai propri dipendenti la necessità di "straordinari" (in maniera compatibile con le contrattazioni contrattuali...non di certo 10 ore al gg. di strarodinari) motivandone la necessità.

Se si seguono delle regole di convivenza e di rispetto...non vedo problemi.

:smt023
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Il committente però ha sempre fretta, e spinge per finire i lavori il prima possibile, fregandosene del rispetto e delle regole della convivenza. Con che cosa posso impaurire lo schiavista ?
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Bohr
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Sai...è dificile gestire tale questione in quanto:

Per lavoro straordinario s'intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003, ossia quello che eccede le 40 ore settimanali eventualmente considerate come durata media in un arco di tempo non superiore all'anno (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003).

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto...e che significa?

Non è più prevista una durata massima giornaliera delle prestazioni straordinarie così come la prevedeva, per i datori di lavoro che non fossero imprenditori industriali, l'art. 5, R.D.L. n. 692/1923 (2 ore giornaliere), mentre per le imprese industriali vi era il limite delle 80 ore trimestrali di cui all'art. 5 bis del R.D.L. n. 692/1923. Viene invece fissata una durata massima settimanale che, cumulata con le ore di lavoro normale, non può superare il livello medio di 48 ore.

Fermi restando i limiti sulla durata massima dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

Il ricorso al lavoro straordinario è legittimo in presenza di un accordo collettivo applicato ovvero applicabile, che preveda una disciplina del lavoro straordinario ovvero, in mancanza di esso, in presenza di un previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. (Come te ne esci da qui?)

In questo ultimo caso il ricorso al lavoro straordinario non può superare le 250 ore annue, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003.

Ad ogni modo...si dovrebbe, in presenza di irregolarità, denunciare il tutto alla Direzione Provinciale del Lavoro.

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