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nessuna sanzione per omessa verifica impianti di terra

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pegaso22

Nessuna sanzione per la mancata verifica degli impianti di messa a terra perché il DPR 547/55 è stato abrogato
Assunta dalla corte di cassazione una altalenante posizione in merito alla sanzione da applicare in caso di mancata verifica degli impianti di messa a terra prevista dal DPR 547/1955. Assolto un datore di lavoro perchè il DPR 547/1955 e’ stato abrogato.
Leggi la sintesi della sentenza

Nessuna sanzione per la mancata verifica degli impianti di messa a terra perché il DPR 547/55 è stato abrogato
Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza n. 24641 del 15 giugno 2009 (u.p. 3/2/2009) -  Pres. Lupo – Est. Mulliri – P.M. (Diff.) Passacantando - Ric. A. G
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Bohr
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pisano
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Iscritto il: 16 nov 2008 17:56

mi sembra che tutte le sentenze facciano riferimento a sanzioni impartite pre 81
aspetterei a vedere se e quando gli organi di vigilanza, usl e vvf e dove incaricate arpa, sanzioneranno in base all'art. 86, comma 1, dell'81
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Mike_S&G
Messaggi: 436
Iscritto il: 16 ago 2007 15:02
Località: Conegliano

Anche io pensavo che fosse riferito a prima dell'entrata in vigore della 81/08 ma però il DPR 547/55 è stato abrogato con l'entrata in vigore del TUS o sbaglio?
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gibbo39
Messaggi: 1254
Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Scusate, ma l'86 del TU fa riferimento al 462, che detta le modalità di verifica di terra necessarie... a mio avviso un'azienda che non ottempera a quanto richiesto dal 462 disattende l'86 del TU e quindi è palesemente sanzionabile.
Cosa c'entra l'ormai abrogato 547 in tutto questo?
Dove male interpreto ?

grazie per eventuali chiarimenti.

gibbosky
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Penso di poter dire una parola in tal senso...
La mancata verifica degli impianti di terra o di protezione dalle scariche atmosferiche è punita per violazione dell'art. 80, comma 3 e prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1000 € a 4800 €,  non essendo state adottate le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare i rischi derivanti da contatti indiretti, fulminazione diretta ed indiretta e sovratensioni.

La mia intenzione iniziale era quella di rendere punibile l'art. 86, comma 1 nei riguardi di tale violazione (che sarebbe stato di immediata associazione), ma questo articolo non è passato come era stato proposto (è uno dei miei maggiori crucci) e nella sua formulazione finale esso si riferisce ai "controlli" sugli impianti elettrici, per cui ho dovuto ripiegare sulla punibilità dell'art. 80, comma 3.
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pisano
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Iscritto il: 16 nov 2008 17:56

concordo ovviamente che gli impianti di messa a terra devono essere verificati periodicamente e l'omissione e' sanzionata
non concordo sull'articolo da applicare

facendo riferimento a quanto pubblicato sulla GU:
l'art. 86 tratta di verifiche e controlli,
l'art.80, c.3, tratta di misure, procedure d'uso e manutenzione

quindi in generale se uno omette di 'sottoporre a controllo ... per verificarne'  (che sia controllo interno, controllo esterno o verifica periodica secondo 462) viola lo specifico art. 86 c. 1 (sanzionato), perche' applicare il generico art. 80?

mi sembra tutto come prima, solo piu' confuso e poco 'testo unico'
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

c'è poco con cui non essere d'accordo.
L'art. 86 non parla di "verifiche" ma di "controlli" di impianti elettrici e di impianti di protezione dai fulmini (solo nella sua rubrica si citano i controlli, ma è un refuso).
Pertanto non è lui il riferimento normativo riguardante le "verifiche" periodiche degli impianti di terra.
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Mike_S&G
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Iscritto il: 16 ago 2007 15:02
Località: Conegliano

"Verifiche" = DPR 462/01 = organismo privato o ASL/ASPA.
"Controlli" = piano manutenzione programmata in capo al datore di lavoro che a sua volta delegherà personale interno o esterno.
Le verifiche sono già obbligatorie dal DPR 462/01, i controlli che prima erano implicitamente obbligatori ora lo sono palesemente con art. 86 commi 1 e secondo il comma 3 l'esito degli stessi deve essere reso disponibile.
Le "verifiche" sono le attività di controllo esercitate dallo Stato limitate solamente agli aspetti più a rischio (contatti indiretti, pericolo esplosione, protezione dai fulmini) mentre i "controlli" riguardano tutti gli aspetti a 360° e la loro organizzazione, gestione e modalità è lasciata totalmente al datore di lavoro in relazione alla propria realtà produttiva, ai propri impianti e alla propria gestione aziendale e non possono essere standardizzati. In estrema sintesi lo Stato "verifica" che il datore di lavoro "controlli" e di conseguenza mantenga in perfetta efficienza i propri impianti. A mio modesto avviso, con i "controlli" e senza le "verifiche" si garantisce in ogni caso la sicurezza, con le "verifiche" ma senza i "controlli", no.
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Grazie Mike.
Andavo di fretta e non vorrei che la mia precedente risposta fosse stata fraintesa in particolare nel tono, lungi dal voler essere sgarbato.

La versione "originale" delll'art. 86 (diciamo una delle ultime prima dell'approvazione del correttivo) parlava di verifiche e controlli (da qui il nome della sua rubrica, poi rimasto immutato, anche se è più importante il contenuto dell'articolo che il suo titolo) e io mi sono battuto perchè passasse così come era stato proposto. Detto per inciso, la versione "originale" avrebbe dato una bella scossa al regime di manutenzione dell'impiantistica elettrica nei luoghi di lavoro, ma purtroppo non è andata così.
Resta il fatto che l'art. 86 attuale, pur facendo un riferimento al DPR 462/01, lo fa semplicemente "salvo", nel senso che afferma che il regime di controlli non esonera dall'obbligo di verifica, ma non può questo riferimento costituire una qualche forma di sanzionabilità.

Infine, aggiungo, che proprio perchè non era previsto uno specifico articolo che parlasse di "verifiche di impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche", la mancata verifica potrebbe essere sanzionata sia in virtù della mancata applicazione dell'art. 80, comma 3 che dell'art. 64, comma 1, lett. e). Proprio in questa logica ho previsto il medesimo ammontare della sanzione per entrambi gli articoli...

E' evidente che l'applicazione di tali punti non è immediata, ma come ho già detto, con la formulazione finale dell'art. 86, non si è potuto fare di più
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