Chiedo scusa per il ritardo nella risposta ma, come noterete sopra, ho avuto un “sosia” che ha risposto per me.
Cara Nofer sono assolutamente d’accordo con te sul piano etico ma non posso concordare sul piano operativo. Piaccia o non piaccia siamo tenuti a rispettare la norma esistente che, concordo pienamente con te, è quanto meno ridicola per i motivi che tu ben descrivi.
Ma se vogliamo essere operativi, ed è questo siamo obbligati a fare, dobbiamo agire in conformità della norma esistente. E la norma dice di considerare negativo (ovviamente in prima battuta, per quello che viene definito “test di screening”) gli accertamenti con risultati inferiori al cut off stabilito.
Cosa stabilisce la norma:
prima dell’esecuzione del test di screening il dipendente deve dichiarare (tra le altre cose), la eventuale assunzione di farmaci anche riferita ai giorni trascorsi. Poniamo che il lavoratore in questione dichiari di avere assunto una sostanza farmacologica nota per essere interferente con il test di screening e questo risulti positivo (si pensi ad esempio alla assunzioni di calmanti per la tosse contenenti codeina, o antidolorifici – Contramal, Coefferalgan ecc- che danno positività agli oppiacei), come ci si deve comportare? Si invia al il campione di urina (contrassegnato con la lettera “B”) al laboratorio per l’analisi di II livello. In questo caso la tecnica gascromatografica abbinata alla spettrometria di massa ci fornirà un risultato negativo senz’ altra conseguenza per il dipendente.
N.B.: il Medico competente NON deve dichiarare la temporanea non idoneità del dipendete. Il giudizio deve infatti essere espresso alla conclusione delle procedure di primo livello ossia a seguito del risultato positivo del test di conferma mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa eseguito presso un laboratorio B2 (vedi FAQ Regione Lombardia riportate anche in questo sito). Quindi per il dipendente non vi saranno “complicanze”. Da quanto sopra descritto si deduce che una accurata anamnesi farmacologica (attuale e pregressa), sia di vitale importanza per il corretto del MC
Altra possibilità:
Nel caso di test di primo livello positivo è corretto che non venga data nessuna comunicazione al DDL fino al test di conferma? E se nel frattempo accade un infortunio chi ne è responsabile?
Tra il test immunochimico (on site o presso laboratorio) e il test di conferma devono passare 5 giorni in Lombardia o 10 nel resto del mondo...
Quando il test immunochimico di primo livello è eseguito presso un Laboratorio di tipo B2, in presenza di risultato positivo, il Laboratorio provvede di norma all’effettuazione del test di conferma senza nessuna comunicazione al MC di tale prima positività. Il MC riceverà solo il risultato conclusivo, positivo sia al primo livello che nella conferma.
Nel caso invece di primo test eseguito dal MC direttamente presso l’Azienda, spetterà al MC la valutazione, caso per caso, sulla scelta più opportuna: attesa della conferma di positività senza assunzione di provvedimenti, oppure, in presenza di dati anamnestici e obiettivi indicativi di situazione di alto rischio, assunzione di misure immediate, ivi compreso l’allontanamento cautelativo dalla mansione del lavoratore.
Penso che questa sia la risposta a Koala, altrimenti ... ci riprovo!
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Ciao!