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Uni-inail e D.81

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gipi20
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Iscritto il: 01 set 2008 15:54

Vorrei porre una domanda riguardo le linee guida UNI-Inail per il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.
Non capisco bene l'istituzione di queste linee guida, poiche il rispetto rigoroso del D. Lgs. 81 indirettamente mi soddisfa anche le UNI-Inail.
Mi spiego meglio: se io seguo fedelmente il decreto, facendo una valutazione preliminare dell'azieda, trovando le situazioni pericolose e riducendo il rischio ad un livello accettabile, compilo il DVR (in forma completa o tramite autocertificazione) e DUVRI in tutte le sue parti, nominando i ruoli aziendali e occupandomi dell'informazione, formazione ed addestramento del personale in maniera responsabile (cioè facendo capire al dipendente che non è solo una perdita di tempo ma che è importante conoscere gli eventuali rischi che corre  mentre lavora per cercare di evitarli); attuo un programma di controlli medici ai lavoratori e controllo periodicamente la situazioen aziendale (magari semestralmente o prima in caso di modifiche importanti); controllo i macchinari e gli impianti utilizzati dai dipendenti etc.......in questa maniera ho indirettamente applicato anche le linee-guida uni facendo un SGSL strutturato nelle varie fasi indicate dal ciclo di Deming plan-do-check-act. Forse l'unica differenza e l'istituzione degli auditor interni e d esterni che seguendo l'81 vengono svolti rispettivamente dai lavoratori e dal consulente esterno sulla sicurezza (che di solito è sempre presente nelle aziende medio piccole).
Per cui un'azienda che è obbligata ad applicare l'81, indirettamente applica anche le linee Guida UNI-Inail...
...correggetemi se sbaglio......
Cordialmente.
Panda
Messaggi: 88
Iscritto il: 12 set 2009 18:42

Buon giorno,
senza nessuna pretesa, vorrei far notare che le linee guida UNI-INAIL sono precedenti all'81 (se la memoria non m'inganna risalgono al 2001 e le integrazioni al 2003).
Le linee guida nascono dalla volontà di indicare ai datori di lavoro una strada per un sistema di gestione della sicurezza e salute in azienda, specie in quelle dove la sicurezza è percepita come "un obbligo" e per cercare di diffondere la "cultura della sicurezza".
Per il resto è vero, le linee guida- come gli altri sistemi di SGSSL- delineano una strutura vicina agli obblighi di legge, ma un buon datore di lavoro può sempre imporsi misure maggiori rispetto a quelle previste dal legislatore.

Saluti
Panda
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
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Con l'81 rispondi a cogenze con un SGSL anche le extra cogenze normative...insomma fai di più.

:smt023
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gipi20
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Iscritto il: 01 set 2008 15:54

E' vero le UNI-Inail sono precedenti al D.81, ed esso sicuramente riprende le indicazione delle linee guida UNI, ma non riesco a capire cosa ci sia in più nelle UNI-Inail rispetto all'81.
Penso che l'unica differenza è che le UNI-Inail ti obblighi di un consulente esterno (chiamasi audit esterno o altro) che valuti la situazione aziendale cercando di migliorarla e che si interfacci con preposti rspp rls, ddl (auditor interni).
secondo il mio modestissimo parere, tutti coloro che applicano il D.81 ed hanno un consulente esterno, diciamo con contratto annuale,  seguono le linee guida e posso anche sfruttare i vantaggi di esso (tipo sgravi inail 10% e D.231)
Ricorreggetemi se risbaglio.....
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gipi20
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Iscritto il: 01 set 2008 15:54

Bohr ha scritto:Con l'81 rispondi a cogenze con un SGSL anche le extra cogenze normative...insomma fai di più.

:smt023
Grazie Bohr per la risposta, ma in soldoni, quali sono le extracogenze in più.
Panda
Messaggi: 88
Iscritto il: 12 set 2009 18:42

Col mio intervento non voglio correggere nessuno, ma solo riflettere su un argomento interessante...

L'applicazione di un sistema conforme alle linee guida UNI-INAIL potrebbe differenziarsi dall'81 per:
- la definizione di una politica aziendale dichiarata in merito alla sicurezza (che non sempre è così chiara) e che deve andare oltre gli obblighi normativi prevedendo misure ulteriori a quelle previste dall'81;
- l'organizzazione del sistema di prevenzione con l'attiva partecipazione dei lavoratori e se mi è permesso con un valore aggiunto per la formazione (solitamente vissuta come "perdita di tempo"- ma posso anche sbagliarmi su questa personalissima percezione);
- un'attenta gestione della documentazione (dal manuale alle procedure ed istruzioni operative che raccontano la sicurezza in azienda superando il solo aspetto della valutazione dei rischi)
- il riesame della direzione non per la gestione della sicurezza in generale, ma per gli obiettivi specifici che sono stati previsti nella politica.

Per quanto riguarda la 231 aggiunge alcuni elementi in più tra cui:
- l'obiettivo di partenza che è la prevenzione dei reati commessi a vantaggio dell'ente (solo il 25 septies si occupa di sicurezza)
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che deve garantire obiettività ed autonomia di valutazione per verificare la corretta e costante applicazione del modello previsto
e soprattutto il fatto che la confomità del modello, in questo caso, è riconosciuta dal giudice durante il procedimento a carico dell'ente.

Per ulteriori riflessioni sulla 231 si possono consultare le linee guida di Confidustria del 2008 o il materiale predisposto dall'Azienda ULSS 21 di Verona (http://prevenzione.ulss20.verona.it/azs ... guida.html ).

A voi ogni possibile aggiunta o segnalazione,
buona serata
Panda
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Meo
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Iscritto il: 07 feb 2005 18:59
Località: Ariccia

in questa maniera ho indirettamente applicato anche le linee-guida uni facendo un SGSL strutturato nelle varie fasi indicate dal ciclo di Deming plan-do-check-act.
Nell'81/08 nessun articolo ti impone il ciclo di Deming: lo dici tu stesso, lo applichi indirettamente, quindi puoi saltare il plan, oppure il check ( il do no perchè altrimenti non applichi nemmeno l'81/08).
Questa è la differenza tra la gestione di un sistema (qualità, ambiente, privacy, sicurezza, ecc.) e la semplice ( mica tanto) applicazione di una normativa.
Un saluto
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

Ciao Gipi20...i colleghi hanno gia risposto. Gli aspetti che vanno oltre la cogenza normativa sono un bel po. Al momento mi viene in mente il mansionario (sono un po di giorni che ho in bocca sta parola), semplicemente l'organigramma aziendale, gli obiettivi aziendali (gia detti), le istruzioni di lavoro, la definizione di procedure...

... :smt023
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

bella discussione, ma io mi sono sentita le lacrimucce.
Lacrimucce di nostalgia perchè alcune delle cose che oggi intendiamo come sofisticate, citate da Bohr ma anche da Panda, come "di più" etc., vi posso assicurare, giurare e rigiurare che fino agli anni 70 erano "défault".
Addirittura, udite udite, nel pubblico impiego.
Tu facevi domanda di assunzione, diretta o per concorso nel pubblico oppure prima dello statuto dei lavoratori-eri chiamato a cottimo o raramente a tempo,  ti chiamavano, ti mollavano il contratto che dovevi sottoscrivere ed accettare, dove c'era scritto con che qualifica e paga eri assunto, quale era l'orario di lavoro, che mansioni avresti svolto e agli ordini di chi, chi sarebbe stato il tuo tutor nel periodo di affiancamento iniziale. Il tutto si concludeva sempre con il pistolotto finale dove veniva richiamata l'attività aziendale (che poteva essere una banca, il comune o una cassa mutua come una fabbrica nemmeno grande o uno studio di avvocato o di ingegneri etc.) e l'importanza di tenere sempre conto della prevalenza delle esigenze di servizio sulle proprie.
Punto, data e firma.
Nel pubblico impiego e nelle grandi aziende si consegnava i R.O., regolamento organico, dove c'erano scritte per filo e per segno le regole da seguire e pure le sanzioni se non le seguivi. Ma anche nei negozi, giuro: mia mamma iniziò a lavorare nel 1969 in un negozio di antiquariato (che ci aveva la fissa), e parola mia il suo contratto era non meno di 4 pagine. C'era scritto tutto, pure cosa doveva controllare che la signora delle pulizie facesse e cosa invece non poteva fare, come regolarsi in caso di impedimento per malattia o altro (aveva le chiavi del negozio) etc. etc. ; addirittura, a mamma c'era scritto anche come doveva vestire! A me per fortuna no, ma noi femminucce nel 1972 portavamo ancora il camice (=divisa), e ai maschietti se stavano con la camicia a mezze maniche d'estate, ma anche con il pullover d'inverno, il direttore se li chiamava: ho visto irrogare censure scritte per una lacoste: mancanza di senso del decoro dell'Ente.
E se per caso ti cambiavano reparto o settore, nuova letterilla tutto da capo. Se cambiavano i Capi, era il Super Capo che riuniva il personale che dipendeva dal nuovo tizio, e lo presentava; per leggera gerarchia burocratica, se cambiava un dirigente lo si presentava prima ai funzionari/quadri in separata sede, e poi alla manovalanza, in genere, prima dell'inizio del lavoro il giorno prima che prendesse servizio il nuovo arrivato: ti avvisavano "domani vieni un po' prima che ci devono presentare il nuovo caporeparto".  
Da notare che anche le "nuove investiture" di personale già in servizio seguivano la stessa prassi: diciamoci la verità, era davvero difficile che uno non sapesse chi era il suo superiore e quindi non sapesse a chi chiedere o a chi rivolgersi.

Nel caso di mega-aziende, quelle con migliaia di operai che si sono evaporate ed altre rinsecchite, se cambiava un pezzo grosso veniva presentato di persona solo ai funzionari e ai quadri, per il restante personale si affiggeva l'avviso in bacheca. Poi, quelli che l'avevano visto in faccia e di persona lo indicavano agli operai... "guarda, guarda quello! è il nuovo direttore del servizio acquisti!".
La cosa più bella, diciamo anche quella davvero positiva, era che anche una pischellina come fui io ha avuto la "balia" per almeno 10-15 gg.: la prova da me durava sei mesi, ma se non superavi positivamente i primi 15 giorni con "la balia" che prima ti istruiva passo passo, poi nei giorni successivi ti veniva controllare che stavi facendo con sufficiente frequenza a risistemare le cose se avevi fatto qualche errore, e per i primi giorni non prendevi nemmeno cazziate, ti spiegavano dove avevi sbagliato e perchè. Era istruttivo.
Oggi la chiamano "formazione" e infomazione, e ne hanno fatto un obbligo in merito alla sicurezza e un di più per il resto. Bah, questo prima si considerava l'unico sistema per essere efficienti per la produzione, non un'efficienza di sistema che sacrificava tempo alla produzione...

Eh, ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare...
E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo...
come lacrime nella pioggia
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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gipi20
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Iscritto il: 01 set 2008 15:54

Grazie a tutti per le risposte, ma, sarò un pò duro di testa, il mio dubbio permane; poichè se prendo l'art. 28 del decreto, quello sulla valutazione dei rischi , il comma 2 elenca in maniera abbastanza esaustiva le procedure per una correta valutazione, ed io ci vedo perfettamente tutte le procedure illustrate dalle linee guida:

comma 2 lett a .... una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa  
per fare una valutazione di una situazione, in questo caso della sicurezza, devo ovviamente "pianificare" il lavoro per individuare il problema o gli obbiettivi e proporre strategie e fini
comma 2 lett.b ... l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  d)l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
questo ovviamente è il "Do" cioè eseguire i provvedimenti pianificati per raggiungere il fine e creare una struttura della sicurezza con un organigramma aziendale, con delle procedure da attuare e dei ruoli che comunichino tra di loro per il rggiungimento del fine.

comma 2 lett. b) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
Qesto è l'ACT, cioè la verifica dei risultati e il miglioramneto nel tempo della sicurezza.

Manca il ChecK che può essere fatto da un consulente esterno della sicurezza per valutare in maniera indipendente (che parolona!!)   la situazione sicurezza e lo scostamento dai fini prefissati

Poi se per rispettare le linee guida UNI devo produrre un 50% di carta in più rispetto ai già pesanti DVR (proprio nel senso fisico del termine), per documentare tutti i flussi informativi tra i vari attori della sicurezza (cosa che peraltro è presente anche nell'81) ... penso che non servi ad aumentare "la qualità della sicurezza aziendale".
Un saluto e  buon lavoro a tutti
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