Ciao,
sto sistemando l'archivio sicurezza e sono arrivato ai mezzi di sollevamento,
in azienda abbiamo alcuni carroponti, paranchi, piattaforma elevatrice ecc ecc
le apparecchiature sono tutte marchiate CE e hanno il loro manuale
ma ho letto da qualche parte che bisogna avere a disposizione
nella documentazione il "verbale di messa in servizio e collaudo e certificazione della conformità della struttura"
ora non riesco a trovare il riferimento normativo in quanto sul dlgs 81 non ho trovato nessun riferimento in merito.
Qualcuno può aiutarmi?
Ringrazio anticipatamente
Andrea
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Documentazione apparecchi di sollevamento
Perchè il riferimento è nella direttiva macchine allegato I - IDONEITA' ALL'IMPIEGO - punto 4.2.4 della 98/37 (DPR 459/96), nella 2006/42/CE punto 4.1.3 meglio specificato.
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La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)
Ciao,
ti ringrazio dei riferimenti, ho verificato le parti, ma non ho trovato un riferimento esplicito che mi consenta di "obbligare" il fornitore a consegnarmi la relazione... :smt009
D.P.R. del 24/07/1996 n. 459
Allegato I (previsto dall'art. 2, comma 1)
4. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I RISCHI PARTICOLARI DOVUTI AD UN'OPERAZIONE DI SOLLEVAMENTO
4.2.4 Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio, con adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine pronti ad essere utilizzati, a operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in tutta sicurezza. Le misure suddette debbono tener conto delle caratteristiche statiche e dinamiche delle macchine.
Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nella Comunità, le misure adeguate devono essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese tanto nei locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.
4.1.2.3 Resistenza meccanica
Le macchine, gli accessori di sollevamento e gli elementi amovibili, devono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle condizioni di installazione e di esercizio previste dal fabbricante e in tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da evitare guasti dovuti alla fatica o all'usura tenuto conto dell'uso previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti dal fabbricante soprattutto per quanto riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, la fragilità a freddo e l'invecchiamento.
Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti per sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste.
Il calcolo deve tener conto dei valori del coefficiente di prova statica che è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:
a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5;
b) altre macchine: 1,25.
Le macchine devono essere progettate e costruite per sopportare perfettamente le prove dinamiche effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato dal coefficiente di prova dinamica. Tale coefficiente di prova dinamica è scelto in modo tale da garantire un adeguato livello di sicurezza e, in generale, è pari a 1,1.
Le prove dinamiche devono essere effettuate sulla macchina pronta ad essere messa in servizio in normali condizioni d'utilizzazione e sono generalmente eseguite alle velocità nominali definite dal fabbricante.
Qualora il circuito di comando autorizzi più movimenti simultanei, (per esempio, rotazione e spostamento del carico), le prove devono essere effettuate nelle condizioni più sfavorevoli ossia, in generale, combinando i movimenti.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2006
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
ALLEGATO I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle
macchine
4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I
PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO
4.1.3. Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in
servizio delle macchine di sollevamento o degli accessori di sollevamento, con adeguate misure che egli
prende o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine di sollevamento pronti ad essere utilizzati,
a operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in condizioni
di sicurezza.
Le prove statiche e dinamiche di cui al punto 4.1.2.3 devono essere eseguite su tutte le macchine di sollevamento
pronte per essere messe in servizio.
Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante o del suo mandatario, le misure appropriate
devono essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese tanto nei
locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.
4.1.2.3. Resistenza meccanica
La macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono poter resistere alle sollecitazioni cui
sono soggetti durante il funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle condizioni di
installazione e di esercizio previste e in tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli
effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone. Questo requisito deve essere soddisfatto
anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da evitare guasti
dovuti alla fatica e all'usura tenuto conto dell'uso previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti, soprattutto per
quanto riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, le temperature estreme, la fatica, la fragilità e l'invecchiamento.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da sopportare i
sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste.
Il calcolo della resistenza deve tenere conto del valore del coefficiente di prova statica che è scelto in
modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:
a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5,
b) altre macchine: 1,25.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da sopportare perfettamente le prove dinamiche
effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica. Il coefficiente
di prova dinamica è scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato; questo coefficiente è,
in generale, pari a 1,1. Le prove sono generalmente eseguite alle velocità nominali previste. Qualora il circuito
di comando della macchina autorizzi più movimenti simultanei le prove devono essere effettuate nelle condizioni
più sfavorevoli, in generale combinando i relativi movimenti.
ti ringrazio dei riferimenti, ho verificato le parti, ma non ho trovato un riferimento esplicito che mi consenta di "obbligare" il fornitore a consegnarmi la relazione... :smt009
D.P.R. del 24/07/1996 n. 459
Allegato I (previsto dall'art. 2, comma 1)
4. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I RISCHI PARTICOLARI DOVUTI AD UN'OPERAZIONE DI SOLLEVAMENTO
4.2.4 Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio, con adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine pronti ad essere utilizzati, a operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in tutta sicurezza. Le misure suddette debbono tener conto delle caratteristiche statiche e dinamiche delle macchine.
Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nella Comunità, le misure adeguate devono essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese tanto nei locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.
4.1.2.3 Resistenza meccanica
Le macchine, gli accessori di sollevamento e gli elementi amovibili, devono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle condizioni di installazione e di esercizio previste dal fabbricante e in tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da evitare guasti dovuti alla fatica o all'usura tenuto conto dell'uso previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti dal fabbricante soprattutto per quanto riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, la fragilità a freddo e l'invecchiamento.
Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti per sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste.
Il calcolo deve tener conto dei valori del coefficiente di prova statica che è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:
a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5;
b) altre macchine: 1,25.
Le macchine devono essere progettate e costruite per sopportare perfettamente le prove dinamiche effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato dal coefficiente di prova dinamica. Tale coefficiente di prova dinamica è scelto in modo tale da garantire un adeguato livello di sicurezza e, in generale, è pari a 1,1.
Le prove dinamiche devono essere effettuate sulla macchina pronta ad essere messa in servizio in normali condizioni d'utilizzazione e sono generalmente eseguite alle velocità nominali definite dal fabbricante.
Qualora il circuito di comando autorizzi più movimenti simultanei, (per esempio, rotazione e spostamento del carico), le prove devono essere effettuate nelle condizioni più sfavorevoli ossia, in generale, combinando i movimenti.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2006
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
ALLEGATO I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle
macchine
4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I
PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO
4.1.3. Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in
servizio delle macchine di sollevamento o degli accessori di sollevamento, con adeguate misure che egli
prende o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine di sollevamento pronti ad essere utilizzati,
a operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in condizioni
di sicurezza.
Le prove statiche e dinamiche di cui al punto 4.1.2.3 devono essere eseguite su tutte le macchine di sollevamento
pronte per essere messe in servizio.
Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante o del suo mandatario, le misure appropriate
devono essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese tanto nei
locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.
4.1.2.3. Resistenza meccanica
La macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono poter resistere alle sollecitazioni cui
sono soggetti durante il funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle condizioni di
installazione e di esercizio previste e in tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli
effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone. Questo requisito deve essere soddisfatto
anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da evitare guasti
dovuti alla fatica e all'usura tenuto conto dell'uso previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti, soprattutto per
quanto riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, le temperature estreme, la fatica, la fragilità e l'invecchiamento.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da sopportare i
sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste.
Il calcolo della resistenza deve tenere conto del valore del coefficiente di prova statica che è scelto in
modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:
a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5,
b) altre macchine: 1,25.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da sopportare perfettamente le prove dinamiche
effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica. Il coefficiente
di prova dinamica è scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato; questo coefficiente è,
in generale, pari a 1,1. Le prove sono generalmente eseguite alle velocità nominali previste. Qualora il circuito
di comando della macchina autorizzi più movimenti simultanei le prove devono essere effettuate nelle condizioni
più sfavorevoli, in generale combinando i relativi movimenti.
Più che ritrovarlo nei requisiti essenziali di sicurezza che hai riportatato non co che altro "obbligo" ti serva da parte del costruttore ( a parte non pagarlo finchè non hai ottenuto il "rapportino" di messa in funzione)
4.2.4 Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio.......
4.1.3. Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio.......
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4.2.4 Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio.......
4.1.3. Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio.......
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La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)
già pagato mannaggia gli appalti pubblici! :smt022Lorenzino ha scritto:Più che ritrovarlo nei requisiti essenziali di sicurezza che hai riportatato non co che altro "obbligo" ti serva da parte del costruttore ( a parte non pagarlo finchè non hai ottenuto il "rapportino" di messa in funzione)
adesso devo sistemare la documentazione in vista di possibile/probabile visita ASL!