Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

ancora verifica idoneità

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
Rispondi
Avatar utente
lugal
Messaggi: 29
Iscritto il: 28 dic 2008 10:30

In qualità di RL e Coord. esec. chiedo di verificare la documentazione di cantiere e l'idoneità tecnico-professionale.
Invio due paginate di richiesta documenti e ricevo una autodichiarazione resa dal titolare di una delle ditte che fa puù o meno così:
Il sottoscritto dichiara:
- di essere iscritto ala CCiAA
- di aver redatto la valutazione dei rischi
- di essere in possesso di attrezatura necessaria all'esecuzione dell'opera
- che i lavoratori hanno i dpi
- che il sig. ... è il RSPP
- che il sig. ... è il RLS
- che il medico competente è il dott. ......
- di essere in possesso di tuttu gli attestati inerente la formazione ....
- che sul libro matrico compaiono i sig.ri ....
- di essere in possesso del Durc (mi allega un durc che scade domani)
- dichiara di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione ecc.
- POS stringato
Posso accettare un'autocertificazione del genere?
Grazie
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Guarda che l'idoneità tecnico professionale va acclarata dal RL (o dal Committente) PRIMA di entrare in cantiere, anzi prima di firmare il contratto.
Avatar utente
lugal
Messaggi: 29
Iscritto il: 28 dic 2008 10:30

Ok, il cantiere non è ancora partito, sto infatti valutando la documentazione e la sua idoneità. Il problema era per me se accettare un'autodichiarazione oppure no.
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Il Committente o il RL chiede alle imprese i documenti elencati nell’Allegato XVII. Nel caso l’entità presunta del cantiere sia inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all’allegato XI il Committente può accontentarsi del certificato della Camera di Commercio, del DURC e di un’autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti.
L’”autocertificazione” ( o meglio, art. 46 DPR  445/2000, la dichiarazione sostituiva di certificazione) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell’attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, ma non un mezzo di prova legale; pertanto il suo contenuto resta necessariamente soggetto a verifica ad opera dell’amministrazione destinataria.
Accettare l’autocertificazione è un obbligo per un ente pubblico (legge 15/1968, DPR 403/1998, DPR 445/2000), ma non lo è per un privato. Un privato potrebbe pretendere dall’impresa tutti i documenti elencati nell’allegato XVII anche nel caso di lavori di modesta entità (cioè inferiori a 200 uomini-giorno).
La legge che ha istituito l’autocertificazione prevede, in caso di controllo, pesanti sanzioni penali se ciò che viene autocertificato non è veritiero (art. 26 legge 15/1968, art. 11 DPR 403/1998, art. 76 DPR 445/2000).
Nel caso di lavori privati il Committente non ha questo deterrente pertanto nei rapporti tra privati, secondo me, è bene inserire nel contratto una clausola che permetta la recessione del contratto stesso per dichiarazioni mendaci.
Rispondi

Torna a “Cantieri temporanei o mobili - Edilizia”