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Datore di lavoro e RLS

Archivio Figure della sicurezza (DL/RSPP/Addetti SPP/Emergenza e Pronto Soccorso/RLS).
Discussioni relative alle varie figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro quali Datori di Lavoro (DL), Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Emergenze e Pronto Soccorso, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Riservato agli abbonati)
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santo

Scusate, ma chiedo ospitalità, perchè non riesco a trarre il ragno dal buco.

Il mio DDL, con l'autorità ad esso conferita, ritiene di spostare e riunire in via autonoma e senza alcuna consultazione o contrattazione (rispettivamente RLS e OO.SS.) un certo numero di dipendenti (solo parte della dotazione lavorativa) che sono attualmente utilizzati in alcuni luoghi di lavoro ubicati in comuni contermini, presso un unico luogo di lavoro.

Ora, io sostengo che, secondo il D.L.gs. 626/94  senza la preventiva consultazione dei RLS, il suo comportamento è sanzionato penalmente. (vorrei sapere a quale articolo fare riferimento).

Inoltre, ma questo è un fatto per quanto mi riguarda di secondaria importanza, io sostengo che occorre contrattare con le OO.SS. i criteri di selezione del personale.

Mi chiedo e vi chiedo, tenuto conto che a me sembra che si tratti di una riorganizzazione aziendale sostanziale (circa 30 dipendenti), a quali norme devo fare riferimento, tenuto conto che ho trovato come riferimento solo l'art. 4 comma 5 lett. p) del D.Lgs. 626/94, il quale non mi sembra sia sanzionato.

Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
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mirko
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Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
Località: Roma

sai bene che il D.Lgs. 626/94 riguarda il miglioramento delle condizione di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Non vedo il nesso con il tuo problema che mi sembra di altro genere più che di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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shawanda
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Iscritto il: 19 ott 2004 12:15
Località: Milano

Poichè sto vivendo una situazione simile in azienda, confermo che la questione riguarda esclusivamente la sfera sindacale e non quella della prevenzione/protezione dei lavoratori. Quindi eventuali contrattazioni vanno fatte con la RSU (o le OOSS territoriali) e non con gli RLS.
ciao
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore (B.Brecht)
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effenne
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Iscritto il: 18 gen 2005 13:56

Confermo.
la 626 qui ci sta come il cacio sulla crostata di fragole!
Questa è materia sindacale, di cui personalmente non so niente, ma i sindacati li hanno "inventati" per questo! Loro dovrebbero sapere cosa può fare o cosa no il DL, è il loro mestiere
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
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Stilo
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Iscritto il: 07 ott 2004 12:06
Località: Motor Valley

santo ha scritto:
Ora, io sostengo che, secondo il D.L.gs. 626/94  senza la preventiva consultazione dei RLS, il suo comportamento è sanzionato penalmente. (vorrei sapere a quale articolo fare riferimento).
Arduo sostenere questa tesi: manca il riscontro normativo.
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
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Marzio
Messaggi: 1321
Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Forse (forse) il tuo riferimento è all'art. 19, comma 1, lett. b) del 626; come già detto, attento a non confondere la sfera sindacale con le attribuzioni del RLS.

Non conosco la situazione e forse sono ingenuo, ma a me pare del tutto legittimo per un DDL traferire del personale per esigenze produttive da un luogo ad un altro, soprattutto se ravvicinati tra loro.
Il RLS può richiedere al DDL che nel nuovo luogo di lavoro ci siano le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. Probabilmente il DDL ha sbagliato nel non consultare il RLS nel caso si possa ipotizzare una variazione delle previgenti condizioni di sicurezza, ma nella logica della collaborazione (e non della contrapposizione) molti problemi si riescono a superare comunque.

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
santo

A mio avviso, avete ragione un pò tutti.

Ma la mia valutazione, discende, corerentemente al pensiero di Marzio, sulle mutate condizioni di "sicurezza".

Nella fattispecie, pur trattandosi di un ufficio, si tratta di valutare un problema di sovraffollamento dei nuovi locali, per i quali il mio parere di RSPP, è leggermente distante da quello del DDL (che ne è cosciente) e molto vicino (ed evidentemente non glielo posso confermare) a quello dei RLS.

Pertanto, fermo restando le attribuzioni della sfera sindacale, a mio avviso gli RLS devono essere consultati.

Cosa ne pensate. Saluti e grazie.
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effenne
Messaggi: 817
Iscritto il: 18 gen 2005 13:56

Questo sì, se si tratta di questioni di sicurezza e mutazioni delle condizioni della stessa allora siamo d'accordo sull'intervento degli RLS, che però non hanno alcun potere, come tali, se non riferire la situazione ai lavoratori. Ma a quel punto il DL diminuirà il numero di dipendenti da spostare (se il problema deriva solo dal sovraffollamento) e siamo da capo!
Quante volte è già successo: stabilimento che decide di trasferirsi dal nord al sud perchè le spese di produzione sono minori, prende gli operai e gli dice:"O ti trasferisci o cassa integrazione o mobilità che dir si voglia"
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
santo

Ringrazio Fabio e tutti gli altri per quanto mi hanno evidenziato.

Come al solito il sito offre, moltissimo in termini di idee e di professionalità.

Effettivamente, credo che tutto sia riconducibile alla valutazione della rioganizzazione aziendale e delle mutate condizioni.

E' chiaro come avevo già detto, che con i RLS ci si consulta e non si contratta.

saluti
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