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Responsabilità RSPP esterno in appalto

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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Bobo32
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Iscritto il: 23 gen 2009 14:58
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Ho provato a cercate nei post precedenti ma non ho trovato nulla che potrebbe rispondere al mio quesito, la situazione è la seguente:

Dovrei ricevere l'incarico di RSPP esterno per una società che si occupa di istallazioni fotovoltaiche "premetto che la società affida in appalto l'intera realizzazione ed istallazione dell'impianto quindi non ha dipendenti in cantiere " quindi la stessa impresa si avvale di altre ditte in regime di subappalto per la realizzazione dell'opera.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori (CSE) sostiene che la responsabilità della mancata osservanza della normativa troverebbe inadempiente anche l'impresa principale quindi anche l'RSPP dell'impresa committente "quindi io".

Secondo me il RSPP dell'impresa principale deve preoccuparsi del Servizio di Prevenzione e Protezione della propria impresa, e non può né deve mettere il naso in casa altrui, essendo evidente che non dispone di titoli per dire qualcosa ai Datori di Lavoro diversi da quello che lo ha nominato, e quindi il compito di verifica, controllo e coordinamento è demandato al CSE e che io, ancorchè RSPP, non ho potere decisionale sulle aziende operanti in subappalto dato che rivesto una figura di responsabilità solo per l'azienda che mi ha affidato l'incarico.


Potete cortesemente fornirmi lumi circa le responsabilità del RSPP esterno in caso di appalti?

Grazie a tutti per le eventuali risposte.
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ursamaior
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La società per conto della quale lavori è l'impresa affidataria.
Non è corretto dire che anche il RSPP ne risponde, poichè è il datore di lavoro il destinatario della norma riguardante le imprese affidatarie ed anche i suoi dirigenti e preposti che dovranno verificare il rispetto da parte delle imprese esecutrici di quanto previsto dal PSC ed in generale sulla sicurezza dei lavori affidati.
Il RSPP non vedo come possa essere chiamato in causa...
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Bobo32
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Iscritto il: 23 gen 2009 14:58
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Intanto grazie per la risposta come sempre vi mostrate puntuali e gentili

La società per conto della quale dovrei assumere l'incarico di RSPP esterno è l'impresa affidataria.

Quindi se ho capito bene io in quanto RSPP mi devo limitare ad adempire agli obblighi previsti dall'art 33 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per la società per cui ho l'incarico e pertanto non avendo dipendenti della società in cantiere non ho obblighi verso le imprese in appalto e responsabilità sull'operato delle ditte in appalto....

Buon lavoro
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Giuliano
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Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Attenzione l'Impresa affidataria secondo me, qualcuno in cantiere ce lo deve mandare, sennò come fa ad adempiere a quanto è prescritto nell'articolo 97?
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Sì, ma non è il RSPP
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Bobo32
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l'articolo 97 suggerito dal buon Giuliano si rifà al datore di lavoro mica al RSPP...
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Giuliano
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Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Scusate, io contestavo solo la frase: non avendo dipendenti della società in cantiere
Per il resto è chiaro che l'RSPP in quanto tale non ha gli oneri citati, ma potrebbe averli se fosse incaricato dal Datore di lavoro:
All. XVII. 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
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givi
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Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

Giuliano ha scritto:..... ma potrebbe averli se fosse incaricato dal Datore di lavoro...
in tal caso non risponderebbe in quanto RSPP ma in quanto incaricato /delegato dal datore di lavoro (linea gerarchica). :smt002
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
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59ste59
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Iscritto il: 27 mag 2010 23:17
Località: Orvieto

Il RSPP è un consulente del datore di lavoro e coordina il servizio di prevenzione e protezione nominato appunto dal datore di lavoro.
Le responsabilità del RSPP non possono essere quelle derivanti dall'applicazione del decreto sulla sicurezza, perché tale decreto pone le responsabilità solamente a capo di chi ha effettivamente delega di operare (delega scritta con le caratteristiche dell'art. 16 D.Lgsl81/08) e disporre per conto del datore di lavoro e quindi chi ha anche potere di spesa.(cosa che in genere il RSPP non ha e se ne guarda bene di averne).

Non a caso il decreto sulla sicurezza impone al RSPP dei "compiti" e non degli "obblighi" che sono, a differenza dei compiti, tutti sanzionati amministrativamente e/o penalmente. Sul decreto della sicurezza non esiste nessuna sanzione per il cattivo operato del RSPP.
Tuttavia, essendo la prestazione del RSPP di tipo professionale, un eventuale incidente sul lavoro potrebbe essere cagionato dall'operato del RSPP per motivi di negligenza, imperizia e imprudenza nello svolgimento del prorpio mandato, come accade per ogni altra prestazione professionale.
Straste
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59ste59
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Iscritto il: 27 mag 2010 23:17
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Il RSPP è un consulente del datore di lavoro e coordina il servizio di prevenzione e protezione nominato appunto dal datore di lavoro.
Le responsabilità del RSPP non possono essere quelle derivanti dall'applicazione del decreto sulla sicurezza, perché tale decreto pone le responsabilità solamente a capo di chi ha effettivamente delega di operare (delega scritta con le caratteristiche dell'art. 16 D.Lgsl81/08) e disporre per conto del datore di lavoro e quindi chi ha anche potere di spesa.(cosa che in genere il RSPP non ha e se ne guarda bene di averne).

Non a caso il decreto sulla sicurezza impone al RSPP dei "compiti" e non degli "obblighi" che sono, a differenza dei compiti, tutti sanzionati amministrativamente e/o penalmente. Sul decreto della sicurezza non esiste nessuna sanzione per il cattivo operato del RSPP.
Tuttavia, essendo la prestazione del RSPP di tipo professionale, un eventuale incidente sul lavoro potrebbe essere cagionato dall'operato del RSPP per motivi di negligenza, imperizia e imprudenza nello svolgimento del prorpio mandato, come accade per ogni altra prestazione professionale.
Straste
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