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Verbali di accettazione POS e PSC

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
Santander

e il committente non rischia mai niente?
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littlecharlie
Messaggi: 245
Iscritto il: 12 ago 2008 10:00

l'allegato XV nei contenuti minimo del pos, riporta:

- il numero e la qualifica dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.

è il mio caso. nel senso che l'impresa è presente in cantiere e affida parte dei lavori a questo autonomo. lui prende visione del psc del committente e del pos dell'impresa da cui ha ricevuto il lavoro...sbaglio ?
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catanga
Messaggi: 1912
Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Il legislatore vuole dire che nel POS dell'impresa devono essere indicati i lav-aut che hanno avuti affidati, con contratto d'opera, uuna parte dei lavori dell'impresa.
Questo non significa che devono sottoscrivere un documento facendone propri i contenuti.
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littlecharlie
Messaggi: 245
Iscritto il: 12 ago 2008 10:00

ma non dice neanche di non farlo
nel senso che il lav-aut si adegua a quello previsto dal pos dell'impresa affidataria dopo averne preso visione
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linoemilio
Messaggi: 824
Iscritto il: 26 ago 2005 15:58
Località: San Giovanni Bianco (BG)

scusa carletto...
se il LA sottoscrive il POS vuol dire che condivide, tra le altre cose, tutte le lavorazioni con relative procedure dell'impresa.
Mi spieghi perchè deve farlo (o perchè è opportuno che lo faccia)?
Anche a me coordinatore la Legge non vieta di sottoscrivere il contratto d'appalto fra committente e impresa.
Anche in questo caso, mi spieghi perchè dovrei farlo?
l'ignoranza si riduce con l'umiltà di chi possiede la conoscenza
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light01
Messaggi: 65
Iscritto il: 16 ott 2009 15:56

Siccome l'art 101 dice che il PSC deve essere messo a trasmesso dall'impresa affidataria alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in subappalto, anche io chiedo una dichiarazione del lavoratore autonomo dove dice di aver preso visione del PSC e di averne compreso i contenuti. Anche perchè se in cantiere c'è ad esempio una linea aerea elettrica, mi pare giusto che il L.A. ne sia informato tramite il PSC e voglio che me lo dichiari.
Poi chiedo anche una dichiarazione realtiva alla presa visione del POS dell'impresa affidataria, e qui in effetti non sono così certo della correttezza della procedura, fatto sta che l'impresa affidataria nel PSC  del cantiere che sto aeguendo ha l'obbligo di coordinare i subappaltatori, imprese o l.a. che siano, mi pare sensato che i L.A. siano consci delle modalità di esecuzione delle lavorazioni previste dall'impresa affidataria.
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linoemilio
Messaggi: 824
Iscritto il: 26 ago 2005 15:58
Località: San Giovanni Bianco (BG)

La firma sul PSC con la scritta che rappresenta ricevuta di consegna del documento al committente/RL ci sta.

Quella sul POS potrebbe contare come il due di picche quando non è di briscola in caso di reato d'evento.

Quello che contano, in questi casi, sono i comportamenti penalmente esigibili.

Paradossalmente ho validato POS non sottoscritti dal DdL dell'impresa.

A me quello che interessa è il contenuto. Il POS lo può redigere SOLO una figura: il DdL... se non è firmato, il documento porta SEMPRE e SOLO ad una figura: il DdL.

La procedura per trasmettere le decisioni concordate con l'impresa affidataria ai propri subappaltatori (imprese e LA) devono essere previste nel PSC.

Questo è ciò che inserisco io:

Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento e della reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi (All. XV punto 2.1.2. lett. “f” → punti 2.3.4 e 2.3.5.)

L’osservanza a quanto previsto nel titolo, avverrà (attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante l’esecuzione dell’opera) nel modo sotto indicato.

Prima di iniziare i lavori, verrà effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente o il Responsabile dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DdL) dell’Impresa affidataria e quello delle eventuali altre imprese e/o lavoratori autonomi affidatari (contratti scorporati) con contratto d’appalto diretto con il Committente.
Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle decisioni emerse nella riunione, s’impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre che alle proprie sub-appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai rispettivi Datori di Lavoro di effettuare la necessaria informazione e formazione nei confronti degli altrettanti propri dipendenti) i rischi individuati e le conseguenti prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a loro assegnate (art. 97 comma 1 D. Lgs. 81/2008).

La stessa procedura verrà attuata per ogni riunione di coordinamento successiva.

Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per l’Esecuzione il verbale della riunione di coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione sui suoi contenuti.

Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento verranno ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti.
Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e costituiranno variante allo stesso e ai POS delle imprese interessate oltre che assolvimento a quanto prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. c).

Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento aggiornato.

Sarà compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail, comunicazione verbale o telefonica.

A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni:

Prima Riunione preliminare di Coordinamento:
La prima riunione di coordinamento avrà carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto per quanto riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. Di questa riunione verrà stilato apposito verbale.

Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie:
Spetterà al CSE indire periodicamente e, comunque, al verificarsi di situazioni lavorative non previste o di varianti dell’opera oppure di variazioni del cronoprogramma dei lavori… alla presenza degli stessi soggetti specificati nella Prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura. L’argomento o gli argomenti in discussione dipenderanno dal motivo della riunione. Anche di questa, verrà stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese" e/o "Lavoratori Autonomi"
Alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da parte della Committenza, il CSE indirrà prima dell’inizio dei lavori di ogni singola impresa o di ogni lavoratore autonomo affidatari, una specifica riunione di coordinamento, alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura. Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC e del POS relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese e/o lavoratori autonomi e, come le precedenti, anche di queste riunioni verrà stilato apposito verbale.
l'ignoranza si riduce con l'umiltà di chi possiede la conoscenza
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