Ciao a tutti,
provando a rileggere l'Art. 3 comma 7 del Testo Unico relativo al campo di applicazione, mi sorge un dubbio e mi servirebbe un V/s parere.
"7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n.) 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente."
A legger sopra sembra che lavoratori con contratti a progetto, che svolgono la prestazione lavorativa al di fuori degli ambienti del datore di lavoro, sono esenti dal campo di applicazione. E' corretto???
Un mio cliente, oltre alla sua normale attività che svolge in ufficio ha due lavoratrici con contratto a progetto (infermiere) che per ovvi motivi svolgono la loro attività all'interno di un ospedale. Le infermiere che in qualche modo saran soggette a diverse tipologie di rischio, biologico comprese, non devon esser sottoposte a sorveglianza sanitaria? Se sono esenti dal campo di applicazione della normativa, in qualche modo potrebbe non essere obbligatorio, dico obbligatorio e non necessario, riportare la loro attività nel Documento di Valutazione dei Rischi?
Mi sembra tutto così strano, sarà la stanchezza, mah.
Ed ora a voi l'ardua sentenza!!
Saluti a tutti
Angelo
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Contratto a progetto - attività al di fuori della sede
Fermo restando che la domanda è precisissima, io personalmente adempierei a tutto. Il vantaggio di spendere quattro soldi in più è quello di essere un tantino più tutelati visto l'indirizzo giurisprudenziale che "bombarda" a più non posso i DdL.
Una domanda: l'azienda che detiene il rapporto contrattuale di collaborazione a progetto con le due infermiere con che titolo entra nell'ospedale?
Ho come l'impressione che la valutazione e gestione dei rischi vada ricercata lì.
![:smt023](./images/smilies/023.gif)
Una domanda: l'azienda che detiene il rapporto contrattuale di collaborazione a progetto con le due infermiere con che titolo entra nell'ospedale?
Ho come l'impressione che la valutazione e gestione dei rischi vada ricercata lì.
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Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
Non mi pare sia corretto.Angelo ha scritto:"7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n.) 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente."
A legger sopra sembra che lavoratori con contratti a progetto, che svolgono la prestazione lavorativa al di fuori degli ambienti del datore di lavoro , sono esenti dal campo di applicazione. E' corretto???
La società ha un contratto per attività di ricerca con l'Ospedale.
Le infermiere fan prelievi e portano le varie provette in laboratorio.
L'ospedale da parte sua, ha fatto fare specifici corsi di formazione al personale esterno (es. infermiere). Certi aspetti però non sono stati presi in considerazione: es. sorveglianza sanitaria. Per quanto riguarda il rischio biologico mi han appena inoltrato la valutazione fatta dall'Ospedale per le proprie infermiere. Già qualcosa ho ottenuto.
Ma questo comma 7 proprio non mi convince. C'è qualcosa che non mi quadra.
Aspetto altre considerazioni da parte V/s e poi vedo come muovermi.
Grazie a tutti
Angelo
Le infermiere fan prelievi e portano le varie provette in laboratorio.
L'ospedale da parte sua, ha fatto fare specifici corsi di formazione al personale esterno (es. infermiere). Certi aspetti però non sono stati presi in considerazione: es. sorveglianza sanitaria. Per quanto riguarda il rischio biologico mi han appena inoltrato la valutazione fatta dall'Ospedale per le proprie infermiere. Già qualcosa ho ottenuto.
Ma questo comma 7 proprio non mi convince. C'è qualcosa che non mi quadra.
Aspetto altre considerazioni da parte V/s e poi vedo come muovermi.
Grazie a tutti
Angelo
sapessi quante cose a me non quadrano... anche ma non solo per il coso 81.
Rileggendo (credo per la duemilionesima volta...) di nuovo l'intero articolo 3 dico che sì, che angelo ha ragione: fosse solo perchè il commillo 8 subito successivo specifica per contro ( ma proprio contro assai) che ". Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano", beninteso escluso l'omino delle pulizie di casa una tantum, la maestra privata e le baby-dog-grandparent-sitters.
E però, il problema mi sorge nel momento in cui mi sono andata a riguardare proprio l'art. 61 del d.lgs. 276/2003 cui l'esclusione fa riferimento, che testualmente dice
Orbene, si parla di Albi e non di ordini o collegi, e le infermiere per poter esercitare devono essere iscritte al loro collegio, tuttavia da che la professione infermieristica ha assunto onore accademico ci sono forti istanze a che la definizione passi da "collegio" ad Ordine, ed in ogni caso ciò non toglie per nulla che gli iscritti ad un Collegio quanto ad un Ordine siano comunque iscritti ad un ALBO che li abilita all'esercizio delle loro professione.
Qual è la conclusione? che se mi serve una figura professionale per il cui esercizio è richesta l'iscrizione ad un Albo il cosiddetto contratto a progetto non si può fare. E non perchè lo dica io, ma perchè lo dice la stessa norma regolamentatrice.
Dunque, caro Angelo, partendo dal principio che sarebbe opportuno parlare con il consulente del lavoro del tuo cliente per chiedergli di preciso che mestiere fa, se pure gli altri ignorano la legge tu non puoi ignorarla, e pertanto anche atteso che la forma contrattuale dichiarata a te sia quella, siccome NON PUO' essere quella, sarà un altra, co.co.co, a termine, collaborazione professionale esterna, ma in ogni caso il coso 81 si applica.
P.S. alle infermiere il rischio biologico è presente di défault, ma non prevede SS periodica, solo occorre che sia nominato il MC e che formi/informi gli addertti sulle corrette modalità operative di tipo profilattico. Anche se - pure in questo caso- sono certa che le infermiere ne sanno più del MC in fatto di prevenzione microbiologica.
P.P.S. se a questo lo beccano quelli dell'INPS o della DPL lo fanno nero, oppure se le ragazze -quando il progetto- finisce fanno causa per farsi assumere a tempo indeterminato la vincono netto. Ed io mi chiedo: ma il consulente del lavoro che ci sta a fare? sarebbe come se uno di noi scrivesse solo ciò che fa comodo o piacere al DdL: ci sono cartari ignoranti pure lì? e meno male!
P.P.S.: ma lo vedete che non si può lavorare in queste condizioni! non basta la legge scritta con i piedi, non bastano quelli che fanno verbali per "sentito dire", non bastano gli Organi Amministrativi che decidono un bel mattino di farsi le regole a come gli pare, pure gli altri professionisti ci si devono mettere!
P.P.P.S.: uffà, non voglio lavorare più!
Rileggendo (credo per la duemilionesima volta...) di nuovo l'intero articolo 3 dico che sì, che angelo ha ragione: fosse solo perchè il commillo 8 subito successivo specifica per contro ( ma proprio contro assai) che ". Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano", beninteso escluso l'omino delle pulizie di casa una tantum, la maestra privata e le baby-dog-grandparent-sitters.
E però, il problema mi sorge nel momento in cui mi sono andata a riguardare proprio l'art. 61 del d.lgs. 276/2003 cui l'esclusione fa riferimento, che testualmente dice
D.Lgs. 276/03, art. 61, dal Capo su Lavoro a Progetto e Occasionale ha scritto:Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
Orbene, si parla di Albi e non di ordini o collegi, e le infermiere per poter esercitare devono essere iscritte al loro collegio, tuttavia da che la professione infermieristica ha assunto onore accademico ci sono forti istanze a che la definizione passi da "collegio" ad Ordine, ed in ogni caso ciò non toglie per nulla che gli iscritti ad un Collegio quanto ad un Ordine siano comunque iscritti ad un ALBO che li abilita all'esercizio delle loro professione.
Qual è la conclusione? che se mi serve una figura professionale per il cui esercizio è richesta l'iscrizione ad un Albo il cosiddetto contratto a progetto non si può fare. E non perchè lo dica io, ma perchè lo dice la stessa norma regolamentatrice.
Dunque, caro Angelo, partendo dal principio che sarebbe opportuno parlare con il consulente del lavoro del tuo cliente per chiedergli di preciso che mestiere fa, se pure gli altri ignorano la legge tu non puoi ignorarla, e pertanto anche atteso che la forma contrattuale dichiarata a te sia quella, siccome NON PUO' essere quella, sarà un altra, co.co.co, a termine, collaborazione professionale esterna, ma in ogni caso il coso 81 si applica.
P.S. alle infermiere il rischio biologico è presente di défault, ma non prevede SS periodica, solo occorre che sia nominato il MC e che formi/informi gli addertti sulle corrette modalità operative di tipo profilattico. Anche se - pure in questo caso- sono certa che le infermiere ne sanno più del MC in fatto di prevenzione microbiologica.
P.P.S. se a questo lo beccano quelli dell'INPS o della DPL lo fanno nero, oppure se le ragazze -quando il progetto- finisce fanno causa per farsi assumere a tempo indeterminato la vincono netto. Ed io mi chiedo: ma il consulente del lavoro che ci sta a fare? sarebbe come se uno di noi scrivesse solo ciò che fa comodo o piacere al DdL: ci sono cartari ignoranti pure lì? e meno male!
P.P.S.: ma lo vedete che non si può lavorare in queste condizioni! non basta la legge scritta con i piedi, non bastano quelli che fanno verbali per "sentito dire", non bastano gli Organi Amministrativi che decidono un bel mattino di farsi le regole a come gli pare, pure gli altri professionisti ci si devono mettere!
P.P.P.S.: uffà, non voglio lavorare più!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
scusa, avevo dimenticato di fare un esempio di contratto a progetto efficace dove vale il commillo 7: gli stenotipisti.
Uno si fa una società di stenotipia, li assume per 12 mesi con il progetto di stenotipare X sedute processuali. Gli adempimenti ex coso 81 sono a carico del tribunale dove andranno a lavorare, perchè sono assunti per stenotipare ma avranno il distacco presso il trib di Pincopallo a Cavallo, quindi si applica l'art 3: ma il comma 6.
Ovviamente ciò implica che se il "distacco" non è comunicato in via preventiva e con date di inizio e fine, ma per ogni giornata di lavoro si fa il foglietto (mi viene da scrivere la"cartuscella fasulla apposita") il lavoratore a progetto in questo caso non ha NESSUNA delle tutele che persino un obbrobrio come il coso 81 prevedeva. Perchè il DdL orginale non deve per art. 7, e il distaccatario non può perchè gli vengono nominati giorno per giorno, non sa nemmeno come si chiamano, quelli si presentano ogni mattina con il loro bravi foglio di distacco...
Così, abbiano lavoratori di serie A, di serie B e pure quelli del campionato oratoriale della diocesi di Pincopallo a Cavallo ma persino quelli che stanno ancora ad aspettare quando le loro partite, che pure giocano e per cui si allenano, siano definite un campionato da qualche lega...
E non mi si venga a dire che è un caso, perchè è congegnato troppo bene ad andare in quel posto a un bel numero di persone perchè sia un fatto casuale davvero.
Marchionne docet, ricordate questa mia frase.
Uno si fa una società di stenotipia, li assume per 12 mesi con il progetto di stenotipare X sedute processuali. Gli adempimenti ex coso 81 sono a carico del tribunale dove andranno a lavorare, perchè sono assunti per stenotipare ma avranno il distacco presso il trib di Pincopallo a Cavallo, quindi si applica l'art 3: ma il comma 6.
Ovviamente ciò implica che se il "distacco" non è comunicato in via preventiva e con date di inizio e fine, ma per ogni giornata di lavoro si fa il foglietto (mi viene da scrivere la"cartuscella fasulla apposita") il lavoratore a progetto in questo caso non ha NESSUNA delle tutele che persino un obbrobrio come il coso 81 prevedeva. Perchè il DdL orginale non deve per art. 7, e il distaccatario non può perchè gli vengono nominati giorno per giorno, non sa nemmeno come si chiamano, quelli si presentano ogni mattina con il loro bravi foglio di distacco...
Così, abbiano lavoratori di serie A, di serie B e pure quelli del campionato oratoriale della diocesi di Pincopallo a Cavallo ma persino quelli che stanno ancora ad aspettare quando le loro partite, che pure giocano e per cui si allenano, siano definite un campionato da qualche lega...
E non mi si venga a dire che è un caso, perchè è congegnato troppo bene ad andare in quel posto a un bel numero di persone perchè sia un fatto casuale davvero.
Marchionne docet, ricordate questa mia frase.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.