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Rifiuti prodotti da società di formazione durante le lezioni

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cabbinato

Buongiorno.
Provo a sintetizzare agli esperti del forum un caso su cui riflettere, anche perché credo sia diffuso e quindi potenzialmente di interesse per molti.
Un’impresa che eroga corsi di formazione svolge la sua attività presso varie sedi (aule) sparse per l’Italia. Durante le lezioni gli allievi svolgono varie attività, anche pratiche. Tra le altre cose, per esempio, assemblano cavi elettrici (partendo da spezzoni di cavo, giunti, terminali).
Tema: qual è la corretta gestione dei rifiuti (cioè i cavi assemblati non più utilizzabili per future lezioni) prodotti presso le aule da parte dell’impresa?
Pongo alcune riflessioni che mi sono venute in mente. Ben venga se la questione interessa anche ad altri e si vuole proporre pure qualche altro spunto. Possiamo provare a ragionarci assieme.

1 Ricezione del materiale
Qualora l’impresa voglia utilizzare per le proprie lezioni degli spezzoni di cavo regalati da aziende clienti, come dimostrare che il materiale che arriva in ditta non è rifiuto? (pensiamo che tale materiale transita dalle ditte clienti fino all’impresa, anche per lunghi tratti, con il rischio di essere fermati per trasporto non autorizzato di rifiuti)
Ricorrendo alla definizione di sottoprodotto? L’applicazione mi pare un po’ forzata, ma mi sembra la soluzione migliore. In questo caso andremo ovviamente a strutturare un fascicolo di documenti utile a dimostrare in ogni momento la liceità del ricorso al regime di favore.
Il ricorso alla circolare delle cosiddette “MPS all’origine” non mi pare applicabile.
Il problema è importante perché tale materiale da utilizzarsi durante le lezioni viaggia dalla sede presso le aule sparse per l’Italia, con il rischio di essere fermati per trasporto rifiuti c/t non autorizzato.

2 Attribuzione cer corretto
In generale il cer corretto per il prodotto finale assemblato a mio giudizio è il 17.04.11.
Ma per un ipotetico cavo assemblato impregnato di olio (per esempio) potrebbe essere necessario il 17.04.10*: le analisi sono indispensabili in quest’ultimo caso?
Secondo me sono necessarie, non credo che per la classificazione possano essere sufficienti delle schede tecniche dei cavi.

3 Deposito temporaneo
A mio giudizio il rifiuto viene prodotto presso le aule e solo lì potrebbe essere messo in deposito temporaneo. Come giustificare il trasporto di tali (minime) quantità di rifiuto dalla aule alla sede dell’impresa?
Ricorrere al principio dei rifiuti da manutenzione mi sembra una forzatura ridicola (i cavi sono stati assemblati per motivi didattici, non per effettuare una manutenzione in cantiere…).

4. Conferimento del materiale
Considerato che il produttore è un impresa, e che non ricorre il caso dell’occasionalità e della saltuarietà (leggi: non prevedibilità) della produzione e del trasporto dei rifiuti, qualora l’impresa volesse trasportare i propri rifiuti dovrebbe iscriversi all’Albo art. 212 c. 8.
Altrimenti potrebbe rivolgersi ad un trasportatore autorizzato.
Meglio conferire in isola ecologica (iscritti art. 212 c.8 ) oppure rivolgersi ad un trasportatore?
Considerate le minime quantità (1 metro cubo all’anno) credo varrebbe la pena trovare un trasportatore che sia in grado di pratica un buon prezzo per quell’unico scarico annuale.

Su registri/MUD/Sistri non mi sembra ci sia molto da dire. Considerato che l’azienda ha meno di dieci dipendenti (i docenti sono tutti professionisti esterni), in tal senso la grossa differenza sta nel fatto che l’azienda produca o meno rifiuti pericolosi (cioè 17.04.10*), nel qual caso sarà certamente tenuta a registri/MUD/Sistri.

Grazie a chi vorrà contribuire con il proprio parere.
Roby jam

buongiorno,

premetto che sull'argomento rifiuti non sono molto ferrato e quindi ne approfitto per imparare un pò..

a quanto ne so io, per i rifiuti pericolosi è assolutamente vietato il trasporto anche di minime quantità.
Attendo conferme/smentite da parte di altri

saluti
Roby
cabbinato

Grazie per il contributo.
Vietato non lo è.
Il trasporto di rifiuti pericolosi in conto terzi è vietato se... non è autorizzato! (iscriz. Albo art. 212 c. 5, cat. 5).
Il trasporto di rifiuti pericolosi in conto proprio è ammesso purchè autorizzato (iscriz. Albo art.  212 c. 8), a patto che si rientri nel caso delle operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
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Max DP
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Partiamo con una piccola base sull'argomento:

un qualcosa diventa rifiuto nel momento in cui colui che lo detiene decide di disfarsene o ha l'obbligo di farlo.

se volete la definizione esatta andate a ripescarvi la definizione al titolo IV del 152/06 e smi.

ora, assodato questo, e ricordando che il fine di ogni normativa ambientale e' la tutela dell'ambiente, se riusciamo a rendere effettivo il passaggio dalla ditta che ha gli spezzoni all'utilizzatore, beh, direi che questi non sono rifiuti.


1 Ricezione del materiale
per esempio facciamo comunque un documento di accompagnamento che dica ti vendo/regalo/offro gli spezzoni di cavo per attività didattica di cablaggio, assmblaggio, ecc.


2 Attribuzione cer corretto
SOLO DOPO CHE ABBIAMO DECISO CHE SONO RIFIUTI! Certo che con l'analisi posso avere una certa tranquillita', ma dovrei farla per ogni carico di rifiuti che smaltisco. Io opto sempre per la possibilita' di escludere, ove possibile, la pericolosita' del rifiuto dal processo che l'ha generato.


3 Deposito temporaneo
Sempre per la definizione di rifiuto, quegli spezzoni cablati, posso portarmeli a casa e accorciarli, scablarli? se verosimile, allora in aula non produco rifiuti. poi comunque quei rifiuti eventuali potrebbere essere assimilabili (per qualità e probabilmente per quantita') ai RSU e trattati come tali. In quest'ultimo caso si tratta di capire di chi sono i rifiuti, mi spiego, o tento. io docente ti vendo gli spezzoni, e i tuoi lavoratori che io istruisco li lavorano?, beh, allora il rifiuto e' tuo...

Ricorrere al principio dei rifiuti da manutenzione mi sembra una forzatura ridicola (i cavi sono stati assemblati per motivi didattici, non per effettuare una manutenzione in cantiere…). SONO D'ACCORDO

4. Conferimento del materiale
Ripartiamo da capo, sono rifiuti? puoi gestirli come RSU? altrimenti correttamente iscrizione per il trasporto in conto proprio o smaltimento attraverso terzi autorizzati (ma penso convenga la prima per il quantitativo)

Max DP
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cabbinato.

Grazie anche a te per le considerazioni.

Riprendo e commento per punti.

1) Ho capito cosa vuoi dire. Purtroppo, però,  sappiamo bene quanti malintesi ha generato e genera la definizione di rifiuto.
Non è pensabile far arrivare in ditta, per esempio, 200 Kg tra cavi e giunti/terminali regalati con solo un documento di accompagnamento con su scritto, che so, "gift"!
Se non c'è una solida documentazione a bordo del mezzo (in questo senso pensavo al ricorso del regime agevolato specifico per i sottoprodotti), sappiamo bene che chi ferma il mezzo e potrebbe dare una sanzione, nel dubbio la dà.
Poi, certo, faremo ricorso, ma intanto la multata è stata data, il mezzo è stato fermato, la lezione è saltata...

2) Non necessariamente devi ripetere l'analisi per ogni carico. Se il processo produttivo che genera il rifiuto è sempre lo stesso, non devi ripetere l'analisi ogni volta.

3) No, scablarli non è pensabile. Non sarebbero riutilizzabili per altre lezioni.
E, diciamocelo, la scappatoia che i rifiuti siano prodotti dagli allievi è proprio una scappatoia (ci avevamo già pensato  :smt003 ).
Giustamente osservi che potrei verificare l'assimilabilità con i rifiuti urbani. Ma dovrei verificarla per ogni comune dove vengono fatte le lezioni...
Mi sa che è pià pratico portate tutto in ditta e fare 1/2 scarichi all'anno...
E di per sè non potrei portarli in ditta dato che il luogo di produzione è l'aula, dove faccio al più il deposito termporaneo, e da un deposito temporaneo un rifiuto può essere trasportato solo presso un impianto di stoccaggio/recupero/smaltimento...

4) Sì, per il quantitativo potrebbe convenire un trasporto c/p, ma l'impresa dovrebbe avere un mezzo immatricolato al trasporto merci c/p per gli scarichi, e procedere all'iscrizione all'Albo ex art. 212 c. 8, ma non sembra intenzionata (non ha un furgone).

Sembra semplice ma è abbastanza complicata...
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Meo
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Mi sembra di capire che  devi inviare alla sede centrale da più sedi periferiche determinati manufatti che una volta arrivati a destinazione verrà decisa la loro destinazione: rifiuto si rifiuto no. In tal caso a fronte di DDT di ingresso ( dalla sede centrale o da fornitore) si chiude il cerchio con DDT a sede centrale di materiale lavorato/assemblato/cometipare. In questo modo chiudi fisicamente fiscalmente anche i magazzini delle varie sedi e della sede centrale. Periodicamente effettuerai il carico/scarico solo dalla sede centrale quanto si stabilisce che sono rifiuti ( dopo opportune analisi ad esempio, ogni 10 gg il carico, massimo un anno, e così via). Senti anche l'amministrazione, il commercialista, ma così dovrebbe funzionare.
cabbinato

Il commercialista cosa c'entra con la gestione dei rifiuti? Non capisco la consuetudine di tirare in ballo il commercialista per tutto. Il lavoro del commercialista è prezioso, lasciamo che faccia il suo lavoro.
Non fraintendermi, Meo, non volevo criticare il tuo intervento, ma concedimi questa digressione.  :smt002

Ho capito la tua idea. In parte la condivido, forse la applicherò.
Tuttavia, è inutile girarci attorno. Riflettendoci, il rifiuto viene prodotto in aula, per portarlo in sede bisognerebbe fare un trasporto di rifiuti (o con mezzo della ditta autorizzato al traporto ex art. 212 c.8, o con trasportatore terzo autorizzato ex. art. 212 c. 5) e... la sede dovrebbe essere un impianto autorizzato alla gestione rifiuti (almeno alla messa in riserva).
Il tutto diventa impraticabile.
Potrebbero esserci due soluzioni:
a) fingere che i rifiuti siano rifiuti da manutenzione. Cioè che gli allievi abbiamo manutentato spezzoni di cavo al fine di creare l'assemblato finale. In tal senso si potrebbe ricorrere al regime agevolato che prevede che il deposito temporaneo sia avvenuto presso la sede della ditta e che il trasporto dall'aula alla sede non sia formalmente mai avvenuto. Ovvio, ci capiamo, questa soluzione è più una barzelletta che una proposta credibile  
b) al termine delle lezioni il docente torna in sede con tutto il materiale (spezzoni, giunti, terminali e materiale assemblato). Durante il viaggio di ritorno il materiale viaggia come "sottoprodotto". Solo in sede un esperto (per esempio il docente stesso) valuta quale materiale può essere ancora utilizzato per le lezioni: decide dunque di quali cavi o assemblati intende disfarsi. Ecco che il rifiuto viene prodotto in sede e dunque in sede può essere effettuato il deposito temporaneo.
Anche in questo caso è molto tirata come soluzione, ma a mio avviso già più ragionevole che la a).

Ringrazio anche te per il contributo.
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Max DP
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scusa ma io non la vedo cosi' complicata:

per iniziare: il materiale che ti arriva da chi te lo manda DEVE arrivare con DDT di consegna in cui esplicitare per bene che il materiale e' in conto vendita per l'attivita' di formazione. (qua il tuo commercialista c'entra eccome! con lui puoi studiare bene la diciura da inserire nei ddt)

quando il docente parte verso il luogo di docenza, si carica una borsa di sto materiale come si carica un libro, il video proiettore, il pc portatile, ecc. e' materiale suo, punto. e come materiale suo, poi a fine lezione se lo porta a casa.

al rientro dalla docenza, il docente si riporta in sede principale tutto il materiale e decide quali cavi non sono piu' riutilizzabili e quali possono essere "rilavorati", ... e solo ora cominciamo a parlare di rifiuti!

e da ora saranno trattati e gestiti come tali.

Se pero' vuoi percorre la strada del trasporto conto proprio dei rifiuti + autorizzazione sede in R13 + formulari / registri / sistri (quando capiremo qualcosa), ecc. ... AUGURI! A sto punto nemmeno la via dell'assimilabilità dei rifiuti non e' poi tanto complessa.

Max DP
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cabbinato

Sarò sintetico, spero che quello che scrivo sia ugualmente comprensibile.

Il commercialista non c'entra nulla, ripeto, e anzi in questi casi c'è da augurarsi che nessuno lo contatti e che continui a fare il suo (prezioso) lavoro.
Credi che sia sufficiente - questo in termini generali - viaggiare con materiale che per un controllore potrebbe essere un rifiuto solamente con a bordo un "DDT di consegna in cui esplicitare per bene che il materiale e' in conto vendita per l'attivita' di formazione"?
In quale legge sta scritto che se si viaggia con un DDT di consegna che esplicita che il materiale a bordo è in conto vendita per attività di formazione tale materiale non è un rifiuto?
Quello che è legge, per esempio (ma non è detto che questa sia la strada migliore), è che se il materiale risponde a tutte le caratteristiche di "sottoprodotto", si può godere di un regime agevolato, liberandosi di quelli che sono gli obblighi in materia di gestione rifiuti.
Dal momento che invocare il regime di favore è un diritto ma a chi lo invoca spetta l'onere della prova, presso il mittente, in viaggio e a destino dovrà essere elaborato un fasciscolo redatto secondo precisi criteri (per esempio può essere necessario che contenga precisi riferimenti alle caratteristiche merceologiche e di compatibilità ambientale del materiale).
Ripeto: secondo te questo lo può fare il commercialista? E con cosa lo timbra, il fascicolo?
Se secondo te lo può fare il commercialista, bene, allora da oggi anch'io oltre al mio lavoro di tecnico, a mia volta, mi metto a fare anche il commercialista... poveri i miei futuri assistiti!  :smt005

Concordo con te, in effetti, che la soluzione migliore è stabilire che il rifiuto venga prodotto al ritorno del materiale in sede, all'esito di una verifica del materiale da parte di un tecnico. Però, almeno tra noi tecnici, diciamoci le cose chiaramente: nel caso specifico, il rifiuto è il cavo assemblato. Si sa già che non potrà essere più utilizzato, e lo si sa già in aula al termine della lezione! Quindi è lì, in aula, che il rifiuto viene generato. Poi, concordo, evitiamo assurde complicazioni.

Grazie, sono felice che a qualcuno interessi discuterne!  :smt039
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Max DP
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giusto per non essere frainteso,

il commercialista e' un mio consulente, e siccome ddt e fatture sono comunque qualcosa che lo riguarda, almeno nella forma, un consulto con lui, visto che lo pago, lo faccio.

ti ricordo che optando per la strada del sottoprodotto se qualche ispettore sotuttoio ti dice che e' rifiuto devi comunque smazzarti per dimostrare che hai applicato correttamente la normativa, le definizioni, ecc.

Comunque la legge mi dice cosa e quando e chi decide se qualcosa e' o meno rifiuto.

Max DP
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