BuonaSera, volevo chiedere a tutti se qualcuno di voi ha già fatto una valutazione Atex (per un'Azienda che produce alimenti), quindi è presente solo un impianto di riscaldamento e una ricarica del carrello elevatore, qualcuno ha la possibilità di darmi delucidazioni in merito?
Grazie :smt003 , buon lavoro a tutti
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Atex
La domanda è un pochino generica... come lo sarà la risposta...
Dunque, dicevano, l'ABC del bravo valutatore ATEX :smt033 :
1) classificazione delle zone a rischio di esplosione utilizzando la normativa tecnica (per polveri CEI 31-52 e CEI 31-56, per gas CEI 31-30 e CEI 31-35);
2) valutazione dei rischi in conformità all'art. 88-5, tenendo conto che il comma 1, lett. a) di tale articolo non è null'altro che la classificazione delle zone (vedi punto precedente);
3) redazione del documento sulla protezione contro le esplosioni in conformità all'art. 88-9 (e, dico io, alle linee guida della comunità europea).
A questo punto si passa la palla al progettista delle misure di prevenzione e protezione (categoria apparecchiature elettriche e non elettriche, venting, soppressione HRD, inertizzazione, isolamento, ecc.)
Ciao e buen trabajo :smt015
Marzio
Dunque, dicevano, l'ABC del bravo valutatore ATEX :smt033 :
1) classificazione delle zone a rischio di esplosione utilizzando la normativa tecnica (per polveri CEI 31-52 e CEI 31-56, per gas CEI 31-30 e CEI 31-35);
2) valutazione dei rischi in conformità all'art. 88-5, tenendo conto che il comma 1, lett. a) di tale articolo non è null'altro che la classificazione delle zone (vedi punto precedente);
3) redazione del documento sulla protezione contro le esplosioni in conformità all'art. 88-9 (e, dico io, alle linee guida della comunità europea).
A questo punto si passa la palla al progettista delle misure di prevenzione e protezione (categoria apparecchiature elettriche e non elettriche, venting, soppressione HRD, inertizzazione, isolamento, ecc.)
Ciao e buen trabajo :smt015
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Peraltro senza ombra di dubbio la postazione di ricarica del carrello elevatore è un "sito" da valutare.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
posso puntualizzare ??Marzio ha scritto:..
Dunque, dicevano, l'ABC del bravo valutatore ATEX :smt033 :
1) classificazione delle zone a rischio di esplosione utilizzando la normativa tecnica (per polveri CEI 31-52 e CEI 31-56, per gas CEI 31-30 e CEI 31-35);
Marzio
La relazione tecnica che prevede la determinazione del tipo, forma ed estensione delle eventuali zone pericolose vengono fatte secondo la procedura prevista dalla norma
CEI EN 60079-10 (CEI 31-30), al fine di permettere la corretta scelta, costruzione ed
installazione delle apparecchiature elettriche E NON ELETTRICHE da impiegarsi in tali
ZONE (questo è stabilito dalla direttiva ATEX 94/9/CE o ATEX 100a).
e da qui...
CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)- Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per
la presenza di gas. Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi;
CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per
la presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)....
xxsun
Posso puntualizzare la puntualizzazione?
La norma CEI 31-30 risulta di fatto inapplicabile se non si utilizza la norma CEI 31-35. Non comprendo inoltre il riferimento alla norma CEI 31-33 nell'ambito del processo di classificazione delle zone. Se lo scopo era indicare i requisiti di sicurezza delle apparecchiature è comunque incompleto perché mancano i riferimenti ad altre norme relative alle apparecchiature elettriche e mancano del tutto quelli relativi alle apparecchiature non elettriche (che appena ho un minuto di tempo posterò); inoltre, a mio avviso, tali riferimenti sono piu' utili da utilizzare per indicare le misure di prevenzione e protezione nel documento di protezione contro l'esplosione.
Ciao :smt044
Marzio
La norma CEI 31-30 risulta di fatto inapplicabile se non si utilizza la norma CEI 31-35. Non comprendo inoltre il riferimento alla norma CEI 31-33 nell'ambito del processo di classificazione delle zone. Se lo scopo era indicare i requisiti di sicurezza delle apparecchiature è comunque incompleto perché mancano i riferimenti ad altre norme relative alle apparecchiature elettriche e mancano del tutto quelli relativi alle apparecchiature non elettriche (che appena ho un minuto di tempo posterò); inoltre, a mio avviso, tali riferimenti sono piu' utili da utilizzare per indicare le misure di prevenzione e protezione nel documento di protezione contro l'esplosione.
Ciao :smt044
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
Marzio ha scritto:Posso puntualizzare la puntualizzazione?
Marzio
![:smt013](./images/smilies/013.gif)
Volevo dire che quando si parla della direttiva ATEX la si associa DIRETTAMENTE alla nuova normativa armonizzata a livello europeo CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) per gli ambienti con presenza di gas e la CEI EN 50281-1-2 (CEI 31-36) per quelli con presenza di polveri.
Poi....le caratteristiche generali sono indicate nella norma CEI EN 50014 (classificazione CEI 31-8) titolata "Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive.
....e poi ce ne sono tante altre...ma non scendiamo sul particolare
![saluto :smt039](./images/smilies/039.gif)
xxsun
In questo caso, credo xxsun, che bisogna tenere separate le normative "sociali" da quelle di "prodotto", le prime sono agganciate al Dlgs 233/03 mentre le seconde al Dlgsl 126/98.
Nella situazione specifica descritta dal Mapelli, credo siano pertinenti le prime e cioè agli obblighi derivanti dal 233/03 o titolo VIII bis della 626/94 che si voglia chiamare.
Perciò il buon Mapelli può applicare la "terribile coppia" CEI 31/30 + 31/35 alla zona di carica del carrello elevatore.
Per la centrale termica dovrà fare altrettanto a meno che la stessa non sia marcata CE ai sensi del DPR 661/96 oppure rientra nei 7 comandamenti della CEI 31/35 variante V2.
Auguro un buon wrestling a Marzio e XXsun :smt006
R
Nella situazione specifica descritta dal Mapelli, credo siano pertinenti le prime e cioè agli obblighi derivanti dal 233/03 o titolo VIII bis della 626/94 che si voglia chiamare.
Perciò il buon Mapelli può applicare la "terribile coppia" CEI 31/30 + 31/35 alla zona di carica del carrello elevatore.
Per la centrale termica dovrà fare altrettanto a meno che la stessa non sia marcata CE ai sensi del DPR 661/96 oppure rientra nei 7 comandamenti della CEI 31/35 variante V2.
Auguro un buon wrestling a Marzio e XXsun :smt006
R
...l'idea del wrestling non è male, ehm... potrebbe avere i suoi lati positivi...Renato ha scritto: Auguro un buon wrestling a Marzio e XXsun :smt006
R
![:smt044](./images/smilies/044.gif)
![:smt003](./images/smilies/003.gif)
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)