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emissioni atmosferiche

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elettrosiculo
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Iscritto il: 03 giu 2008 13:26

Premetto di aver letto alcuni pots sull'argomento;

in un'azienda metalmeccanica di 150 mq dove si effetuano lavori di saldatura l'USP   chide l'autorizzazione di emissioni atmosferiche
Se alla mia saldatrice portatile io collego un aspiratore ed un filtro senza convogliamento all'esterno devo comuque chiedere l'autorizzazione ? O non comunico niente a nessuno ?
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El Sander
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Iscritto il: 11 ago 2010 15:25
Località: Solaro - MI

Posso dirti che in Lombardia (ma probabilmente uguale nelle altre Regioni) è obbligatorio emettere in atmosfere polveri, fumi, gas e vapori previa richiesta di opportuna autorizzazione (secondo la procedura del silenzio-assenso o altra prassi in base all'attività svolta ed ai quantitativi di materiale in ciclo).
Certo che per chi possiede un'attrezzatura quasi "portatile" e mobile usata una o due volte l'anno la prassi è un poco elaborata, quindi in genere espongo all'azienda l'obbligo di Legge e chiedo cosa intende fare al riguardo.
Ospite

Oggi tutto cio' mi è stato richiesto dalla dottoressa dell' USP, quindi dovro' indirizzare il tutto rispettando la legge e l'ambiente.
Quello che a me incuriosisce ec he in piccole attività del genere si possano richiedere certe autorizzazioni e poi se ci guardiamo in giro ... altro che inquinamento
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

se posso intromettermi, l'autorizzazione è obbligatoria per le emissioni convogliate. Per le emissioni diffuse, solo per quelle che riguardano SOV (art. 275), non per le attività di saldatura. Se puoi dimostrare che non è possibile o razionale convogliare all'esterno l'aspirazione dei fumi di saldatura (esempio: attività assai sporadiche e /o di brevissima durata che non rendono obbligatora l'estrazione dei fumi per la salubrità dell'ambiente di lavoro), e le attività puramente meccaniche senza trattamento superficiale dei metalli di nessun genere PRIMA dovevano comunque chiedere l'autorizzazione sia pure in deroga, ADESSO non più: dal 26 agosto 2010.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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El Sander
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Iscritto il: 11 ago 2010 15:25
Località: Solaro - MI

Scusami Nofer, probabilmente sono in errore e mi scuso, ma ti espongo i miei dubbi.
Posto che nei miei interventi indico spesso la normativa regionale lombarda poichè è quella che conosco e che applico, operando in prevalenza in Lombardia, in base all'art. 272, comma 1 del terzo correttivo del Decreto 152, le attività tra cui il trattamento superficiale dei metalli sono escluse da autorizzazione, ma in base al comma 2 l'ente competente può prevedere l'autorizzazione a carattere generale, e per quanto mi risulta, in Lombardia il trattamento superficiale con consumo di olio > 500 kg/anno è ancora sottoposto ad autorizzazione generale, mentre può benissimo essere che in altre Regioni ciò non sia.
Per quanto riguarda i fumi di saldatura, sempre la norma regionale lombarda prevede che "Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro", per cui non mi sento di consigliare ad un imprenditore di eseguire un'attività di saldatura (seppur sporadica) priva di aspirazione localizzata e convogliamento in atmosfera, perchè reputo che potrebbbe incorrere in contestazioni da parte del tecnico ARPA o ASL di turno.
Quindi in genere sconsiglio dall'acquisto dei carrelli mobili di aspirazione che credo anche poco efficienti (forse esagero in tutela, ma fino ad ora mi sono comportato così).
Un saluto ed un ringraziamento per la disponibilità sempre offerta.
Ospite

L'attività di saldatura è prevalente nei lavori svolti in officina.
Le saldature che si effettueranno sono su materiale anche di acciaio inox e comunque su pezzi anche non del tutto puliti.
Si rientra nel caso di sostanze cancerogene e7o mutagini?
Come posso intervenire in questo caso;
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

El Sander ha scritto:Scusami Nofer, probabilmente sono in errore e mi scuso, ma ti espongo i miei dubbi.
Posto che nei miei interventi indico spesso la normativa regionale lombarda poichè è quella che conosco e che applico, operando in prevalenza in Lombardia, in base all'art. 272, comma 1 del terzo correttivo del Decreto 152, le attività tra cui il trattamento superficiale dei metalli sono escluse da autorizzazione, ma in base al comma 2 l'ente competente può prevedere l'autorizzazione a carattere generale, e per quanto mi risulta, in Lombardia il trattamento superficiale con consumo di olio > 500 kg/anno è ancora sottoposto ad autorizzazione generale, mentre può benissimo essere che in altre Regioni ciò non sia.
Per quanto riguarda i fumi di saldatura, sempre la norma regionale lombarda prevede che "Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro", per cui non mi sento di consigliare ad un imprenditore di eseguire un'attività di saldatura (seppur sporadica) priva di aspirazione localizzata e convogliamento in atmosfera, perchè reputo che potrebbe incorrere in contestazioni da parte del tecnico ARPA o ASL di turno.
Quindi in genere sconsiglio dall'acquisto dei carrelli mobili di aspirazione che credo anche poco efficienti (forse esagero in tutela, ma fino ad ora mi sono comportato così).
Un saluto ed un ringraziamento per la disponibilità sempre offerta.
Allora, tutti i trattamenti superficiali non rientrano in comma 1, e ciò a livello nazionale, quindi OK. Poi, anche da noi c'è l'obbligo di convogliare tutto il convogliabile, ma ci sono delle attività di saldatura i cui fumi sono oggettivamente NON convogliabili; adesso ti faccio degli esempi che sono capitati a me, così ti rendi conto che era assai difficile ti potessero capitare in lombardia:
1) ossitaglio di motori marini su aree di piazzale esterno
2) saldature su imbarcazioni tirate a secco
3) saldature su componenti di grandi dimensioni (grossissimi tubi per acquedotti o impianti analoghi che ci entra il saldatore in piedi dentro)

come vedi...
In una piccola officina, come quella di 150 mq di cui parliamo, specie se fa solo taglio e assemblaggio può anche capitare che si diano i famosi "piccoli punti di saldatura", il che può avvenire su tutti i banchi di lavoro per ottimizzazione aziendale di carattere artigianalissimo, e per il tempo delle attività (in genere < 30 min./ giorno) oltre che per le tipologie di saldatura (es: MIG e TIG) non si ha sviluppo di fumi tossici in quantità tali da definire non irrilevante il rischio inalatorio derivante dagli stessi, per cui se il rischio chimico da fumi di saldatura è "irrilevante per la salute" il DdL non ha l'obbligo di attuare alcuna misura di prevenzione collettiva: dunque, può non aspirare, convogliare ed espellere all'esterno.
Infatti, in genere è in questi casi che si usano i portatili, così come si è costretti ad usarli nelle situazioni di cui ai miei precedenti punti 2 e 3. Per l'1, mi pare intuitivo che essendo una lavorazione svolta all'aperto il convogliamento è fuori luogo.
Sull'efficacia, ti posso assicurare che ci sono diversi prodotti buoni che -se e quando ben manutenuti- funzionano benissimo; ne ho testati indirettamente in ambienti confinatissimi, appunto i tuboni enormi o a bordo, provando con e senza gli aspiratorini (il cui tubo di scarico ovviamente dev'essere portato all'esterno!) e ti assicuro che funzionano a sufficienza per farci lavorare le persone in condizioni accettabilissime, dati analitici alla mano.
Nofer
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El Sander
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Località: Solaro - MI

Concludo il mio pensiero esprimendo il mio accordo teorico con quanto esponi, praticamente però penso che in una piccola officina dove si danno dei punti di saldatura su un banco per alcuni minuti al giorno necessiti comunque l'impianto di aspirazione ed emissione in quanto trattasi di fumi tecnicamente convogliabili.
Inoltre credo sempre che l'azienda rischi almeno una sanzione se non possiede tale impianto.
Comunque grazie per lo scambio di opinioni sempre proficuo per me.
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elettrosiculo
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In una piccola officina, come quella di 150 mq di cui parliamo, specie se fa solo taglio e assemblaggio può anche capitare che si diano i famosi "piccoli punti di saldatura", il che può avvenire su tutti i banchi di lavoro per ottimizzazione aziendale di carattere artigianalissimo, e per il tempo delle attività (in genere < 30 min./ giorno) oltre che per le tipologie di saldatura (es: MIG e TIG) non si ha sviluppo di fumi tossici in quantità tali da definire non irrilevante il rischio inalatorio derivante dagli stessi, per cui se il rischio chimico da fumi di saldatura è "irrilevante per la salute" il DdL non ha l'obbligo di attuare alcuna misura di prevenzione collettiva: dunque, può non aspirare, convogliare ed espellere all'esterno.


Cosi' facendo e cioè nel caso non si  adotta nessuna misura di prevenzione collettiva in quanto il rischio da fumi  è irrilevante,
il Ddl deve sempre effettuare l' autorizzazione generale per emissione atmosferiche?
non si puo' effettuare qualche autodichiarazione senza far intervenire nessun tecnico?
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