Fatto.
Ho l'impressione che la "coda" (in tangenziale) non abbia influenzato la mia capacità di intendimento.
Va bene le note stampa ed i giornalisti, ma l'INAIL non è un editore e quindi non ha giornalisti, è ben altro.
Vi invito a leggere bene la nota, c'è scritto il contrario. Bastava fare copia incolla e si evitava.
Scommetto che quella nota a breve sparisce dalla rete.
L'ISPESL era meglio!!! Adesso attendo la DPL di Modena.
Grazie ad Igor per la segnalazione.
Sbaglio o sta arrivando un'altra grossa "novità" e quindi crollano miti e leggende metropolitane?
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Sentenza Corte Giustizia UE - Condanna per art.90 c11 81/08
Scusate, ma se la Direttiva dice che lo Stato membro, previa consultazione delle parti sociali, può derogare all'obbligo della redazione del PSC ad esclusione dei casi in cui siano previsti rischi particolari, ciò significa che il parlamento potrebbe applicare solo la parte della sentenza che obbliga sempre alla nomina ma lasciare intatto l'obbligo della redazione del PSC in ogni caso di nomina dei coordinatori, in quanto la CEE consente di derogare, ma non dice che non si deve redarre il PSC se non in certi casi.
Quindi si sarebbe punto e a capo, il solito bagnetto con muratore e impresa idraulica prevederà la stesura del solito malloppo di cartaccia che nessuno leggerà mai! Peraltro con il solito evidente limite della concorrenza sleale che un lavoratore autonomo produce nei confronti dell'impresa (facessi io qualsiasi tipo di lavoro chiamerei sempre impresa edile e migliaia di lavoratori autonomi come idraulico, elettricista, imbianchino, fabbro, ecc. per non rientrare nell'obbligo delle nomine, con evidente danno per le imprese dello stesso settore).
Saluti,
Alessandro Maggi
Quindi si sarebbe punto e a capo, il solito bagnetto con muratore e impresa idraulica prevederà la stesura del solito malloppo di cartaccia che nessuno leggerà mai! Peraltro con il solito evidente limite della concorrenza sleale che un lavoratore autonomo produce nei confronti dell'impresa (facessi io qualsiasi tipo di lavoro chiamerei sempre impresa edile e migliaia di lavoratori autonomi come idraulico, elettricista, imbianchino, fabbro, ecc. per non rientrare nell'obbligo delle nomine, con evidente danno per le imprese dello stesso settore).
Saluti,
Alessandro Maggi
Isi
Scommessa vinta.... SPARITAbianco 31 ha scritto: Scommetto che quella nota a breve sparisce dalla rete.
Potrebbe essere stata tolta (non ho avuto modo di controllare prima) ma alle 11.36 del 21.10.2010 e' di nuovo presente qui.
Riporto per esteso il testo presente online a tale ora:
Lavoro e sicurezza Sicurezza nei cantieri: il coordinatore è obbligatorio
18 ottobre 2010. Sentenza della Corte di giustizia europea che - sollecitata dal Tribunale di Bolzano in merito all'articolo 90 del Testo Unico - ribadisce l'obbligo di nomina di questa figura professionale anche quando, nella progettazione o nell'esecuzione del lavoratori, concorrono più imprese
LUSSEMBURGO - Nessuna deroga, per nessuna condizione: in un cantiere è sempre obbligatoria la presenza di un coordinatore per la sicurezza, anche se ai lavori - e in fase progettuale - sono chiamate più imprese. La Corte di giustizia dell'Unione europea ribadisce il proprio orientamento e, nel recente procedimento C-224/09 (la sentenza depositata è stata depositata il 7 ottobre scorso), stabilisce che "un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari".
L'intervento in merito era stato sollecitato dal Tribunale di Bolzano, che aveva sollevato la questione riguardante la conformità di alcune norme italiane - in particolare l'articolo 90 del Testo Unico (là dove si consente una deroga all'obbligo per il committente di nominare un coordinatore per la sicurezza, nonché nella parte in cui prevede l'obbligo di redigere un piano di sicurezza solo nel caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese) - e quanto, invece, disposto dall'articolo 3 della Direttiva 92/57/Cee del 24 giugno 1992 (riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).
I Giudici comunitari, hanno confermato il proprio orientamento - già espresso nella sentenza 25 luglio 2008, causa C-504/06, Commissione/Italia -, evidenziando come la direttiva stabilisca senza possibilità di dubbio l'obbligo di nominare questa figura professionale anche in un cantiere in cui sono presenti più aziende e che tale obbligo non prevede alcun tipo di deroga. Per quanto riguarda l'ambito specifico relativo al piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri - solo a seguito di una consultazione delle parti sociali - a derogare all'obbligo di redigerlo soltanto nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari (quali quelli enumerati nella direttiva) o di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.
Cordiali saluti a tutti
Mod :smt039
Azzardare ipotesi o previsioni è come prevedere da che parte scivolerà la goccia.isivisivi ha scritto:...ciò significa che il parlamento potrebbe applicare...
Il nostro legislatore è dotato di una innata e fervida fantasia quindi, azzeccarci, è come vincere il superenalotto: 1 su 622.614.630
Ciaaa
Bond
Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
Indice affidabilità: ° (è un asteroide, non una stella)
Indice affidabilità: ° (è un asteroide, non una stella)
Appunto, e siccome reputo la posizione della CEE la più intelligente perchè
1) prevede casi in cui si riduce lo spreco di materiale derivante da essenze vegetali (carta) con evidente beneficio per l'ambiente;
2) prevede la nomina di due figure che avrebbero un compito propositivo ed ispettivo, garantendo la presenza di qualcuno in cantiere che conosce la normativa e sovrintende alla sua applicazione;
3) alleggerirebbe la ritrosia dei committenti ad ottemperare agli obblighi, in quanto consentirebbe un evidente risparmio di danari, dovuto alla mancata redazione di un documento, senza però abbattere drasticamente, soprattutto nei casi di cantieri modesti, il livello minimo di cautela.
ho il motivato timore che si farà di tutto affinchè la norma non ricalchi la direttiva, rendendola definitivamente più restrittiva perchè in ItaGlia si pensa che il rimedio a tutti i problemi sia l'abbattimento degli alberi per ricavare TAAAAAANTA carta.....
Salutonno!
Isivisivi
1) prevede casi in cui si riduce lo spreco di materiale derivante da essenze vegetali (carta) con evidente beneficio per l'ambiente;
2) prevede la nomina di due figure che avrebbero un compito propositivo ed ispettivo, garantendo la presenza di qualcuno in cantiere che conosce la normativa e sovrintende alla sua applicazione;
3) alleggerirebbe la ritrosia dei committenti ad ottemperare agli obblighi, in quanto consentirebbe un evidente risparmio di danari, dovuto alla mancata redazione di un documento, senza però abbattere drasticamente, soprattutto nei casi di cantieri modesti, il livello minimo di cautela.
ho il motivato timore che si farà di tutto affinchè la norma non ricalchi la direttiva, rendendola definitivamente più restrittiva perchè in ItaGlia si pensa che il rimedio a tutti i problemi sia l'abbattimento degli alberi per ricavare TAAAAAANTA carta.....
Salutonno!
Isivisivi
Isi
A proposito di carta... a mio parere a questo punto il legislatore si trova già "incartato", in quanto se chiede che in ogni cantiere venga nominato un coordinatore per la progettazione, egli si troverà assoggettato all' art. 91, quindi per forza produrrà carta (PSC, FT), che nella maggior parte dei casi sarà sprecata.
No vedo che diavolo si potrà adesso inventare il legislatore, dopo 15 anni di bagianate e sanzioni da parte della CE... forse un "Coordinatore per la Supposizione"?
No vedo che diavolo si potrà adesso inventare il legislatore, dopo 15 anni di bagianate e sanzioni da parte della CE... forse un "Coordinatore per la Supposizione"?
Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...
Assai semplice (almeno l'inizio....):
Art. 91 comma 3 - Il PSC di cui ai precedenti commi potrà non essere realizzato nei casi in cui il cantiere non preveda la presenza di rischi particlari di cui all'all. XI
Si lascia la discrezionalità di poterlo fare, e comunque dovranno essere adeguati gli articoli che si legano al 91. Per me la sentenza CEE è oro, l'ho già detto, mai più tutta la solfa della lagna del committente per le costose nomine ma comunque ci sarebbe sempre una figura in cantiere responsabile e formata.
Art. 91 comma 3 - Il PSC di cui ai precedenti commi potrà non essere realizzato nei casi in cui il cantiere non preveda la presenza di rischi particlari di cui all'all. XI
Si lascia la discrezionalità di poterlo fare, e comunque dovranno essere adeguati gli articoli che si legano al 91. Per me la sentenza CEE è oro, l'ho già detto, mai più tutta la solfa della lagna del committente per le costose nomine ma comunque ci sarebbe sempre una figura in cantiere responsabile e formata.
Isi
Avanti siori e siore, venghino, venghino.
Ne avete già sparate una decina.
Ne mancano 622.614.620.
Ciaaa
Bond
Ne avete già sparate una decina.
Ne mancano 622.614.620.
Ciaaa
Bond
Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
Indice affidabilità: ° (è un asteroide, non una stella)
Indice affidabilità: ° (è un asteroide, non una stella)
...quando mi invitano, accetto...
Mi sparo un sistema a più variabili:
art. 89 definizione RdL: copia-incolla da direttiva europea (e la famo finita con sono il progettista e il DL e la sicurezza non la fo')
art. 89 definizione di PSC: curioso, manca. C'è il POS ma non il PSC ergo so dare una definizione di uno ma non dell'altro
art.90 c11 ...abrogato
art 91 c 1a: proposta isivivi girata in positivo
art 92 tutti i commi aggiungere: "qualora sia stato elaborato il PSC"
Vabbeh Bond siamo ragazzi, si fa per ridere... è venerdì. Quante possibilità copro con questo sistema? :smt031
Mi sparo un sistema a più variabili:
art. 89 definizione RdL: copia-incolla da direttiva europea (e la famo finita con sono il progettista e il DL e la sicurezza non la fo')
art. 89 definizione di PSC: curioso, manca. C'è il POS ma non il PSC ergo so dare una definizione di uno ma non dell'altro
art.90 c11 ...abrogato
art 91 c 1a: proposta isivivi girata in positivo
art 92 tutti i commi aggiungere: "qualora sia stato elaborato il PSC"
Vabbeh Bond siamo ragazzi, si fa per ridere... è venerdì. Quante possibilità copro con questo sistema? :smt031
Non sono sicuro che la legge non ammetta ignoranza... se così è non è giusto!