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Perforazioni Sondaggi geognostici D. lgs 81/08

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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smallamb
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Iscritto il: 24 nov 2010 16:13

Buongiorno!
Avrei bisogno di sapere  come collocate nel perforazioni all'interno del decreto legislativo!
Sono soggette ad essere esguite in titolo IV?
Sono considerati lavori edili?

Il concetto di contemporaneità:
Se eseguo perforazione ed attrezzo il foro.
Dopo tempo x (3 mesi , 6 mesi , 1 anno), una nuova società lo automatizza, rientro in titolo IV?
Grazie e buona giornata!
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QUADRATO
Messaggi: 1518
Iscritto il: 13 lug 2010 08:50
Località: BL-TV-VE

in teoria tutte le opere edili e di ingegneria civile sono denominate cantieri, quindi uno scavo una trivelliazione è un opera di ingegneria civile se serve appunto ad un opera, non capisco però cosa intende per automatizzare il foro?! se fosse più chiaro potrei dirle qualche cosa di più
so di non sapere (Socrate)
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smallamb
Messaggi: 4
Iscritto il: 24 nov 2010 16:13

Diciamo che il sondaggio è finalizzato a metter in opera uno strumento, quindi si fa il foro, e si inserisce dentro un tubo, poi, forse, si inserisce un cado (automatizzazione). Grazie e buona gioranta
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Carlo X
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Iscritto il: 25 ago 2009 12:31

Buon giorno smallamb.
Titolo IV. Cantieri temporanei o mobili. Senza ombra di dubbio.
Carlo
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smallamb
Messaggi: 4
Iscritto il: 24 nov 2010 16:13

Scusatemi, ho solo bisogno di capire visto che non ho simestichezza con la legislatura:

Ora secondo art. 6 Testo unico edilizia , i sondaggi geognostici rientrano in quello che loro chiamano edilizia libera
L'articolo 90 del d.lgs, dice che non è necessario coordiantore per la progettazione nel caso di cantieri non soggetti a  permesso di costruire ed inferiori a 100000.

Quindi non dovendo richiedere permesso di lavoro , ed essendo l'importo inferiore a 100000 euro, non rientro in titolo IV.

Cosa sbaglio nel mio ragionamento?Grazie ancora

Articolo 90
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte
architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si
svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di
realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in
considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.


11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in
base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Ora secondo art. 6 Testo unico edilizia , i sondaggi geognostici rientrano in quello che loro chiamano edilizia libera

ART. 5. .
(Attività edilizia libera).
1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
« ART. 6. (L) – (Attività edilizia libera). –
1. Salve più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell’attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l’interessato, anche per via telematica, comunica all’amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
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igor
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Il fatto è che questa disposizione è in contrasto con la direttiva cantieri e quindi con circolare n° 30/2009, il MLPS, tentando di metterci una pezza, ha precisato che, anche se non si nomina il coordinatore della progettazione, occorre che sia nominato il coordinatore per l’esecuzione, il quale per realizzare tutti i compiti del coordinatore per la progettazione, deve essere nominato contestualmente all’incarico di progettazione ( quindi PSC e conseguenti….)
Non chiedermi di commentarlo, però.
Allego circolare
Allegati
20091029_Circ_30.pdf
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smallamb
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Iscritto il: 24 nov 2010 16:13

Grazie mille!
Non capisco la logica, perchè se legge è , va rispettata
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friz
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Iscritto il: 31 lug 2010 11:42

[quote="igor"]Il fatto è che questa disposizione è in contrasto con la direttiva cantieri e quindi con circolare n° 30/2009, il MLPS, tentando di metterci una pezza, ha precisato che, anche se non si nomina il coordinatore della progettazione, occorre che sia nominato il coordinatore per l’esecuzione, il quale per realizzare tutti i compiti del coordinatore per la progettazione, deve essere nominato contestualmente all’incarico di progettazione ( quindi PSC e conseguenti….)

La circolare specifica solo che la nomina va fatta all'atto della nomina del progettista, il resto lo diceva già il comma 11 dell'art. 90 in cui si specifica che le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte in quel caso dal coordinatore per l'esecuzione.
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igor
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friz ha scritto:
igor ha scritto:Il fatto è che questa disposizione è in contrasto con la direttiva cantieri e quindi con circolare n° 30/2009, il MLPS, tentando di metterci una pezza, ha precisato che, anche se non si nomina il coordinatore della progettazione, occorre che sia nominato il coordinatore per l’esecuzione, il quale per realizzare tutti i compiti del coordinatore per la progettazione, deve essere nominato contestualmente all’incarico di progettazione ( quindi PSC e conseguenti….)

La circolare specifica solo che la nomina va fatta all'atto della nomina del progettista, il resto lo diceva già il comma 11 dell'art. 90 in cui si specifica che le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte in quel caso dal coordinatore per l'esecuzione.
??"solo"??
Quindi
non nomino il CSP che doveva essere nominato contestualmente al progettista
nomino però il CSE contestualmente al progettista ed il CSE fa il CSP
Ma allora nominiamolo subito sto CSP!!!

Se non si comprende che questa è una pezza messa per non incorrere in moniti e sanzione della UE, si potrebbe pensare “ ma che stamo a gioca’ !! “
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friz
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Che sia una "pezza", Igor, concordo con te.
La mia era solo una precisazione su quanto detto dalla circolare e quanto già indicato dalla norma.
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