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GPL e definizione di 'rivenditore' di bombole

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x-alessandra
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Iscritto il: 10 giu 2009 10:06

Mi scuso da subito se riposto il quesito già postato sul forum generale.
E' un quesito  un pò complesso a mio parere...
Al fine di capire in quale normativa rientro per la gestione di una rivendita (???) di gpl in bombole vi chiedo di leggere quanto segue:  
vendendo bombole di GPL (bombole fino a 15 kg) per un totale di max 1000 Kg (le bombole sono di proprietà della società XYZ e riempite da XYZ quindi portate  a me che le porto al cliente finale (quindi vendo il GPL) , che le usa per la cuicna e il riscaldamento e poi le riporta vuote. XYZ si viene a prendere le bombole vuote e mi da le bombole riempite):
1- sono un rivenditore dettagliante e quindi sono escluso dal D. lgs 128/2006 art. 20  comma 1 lettera b)?
2 - rientro nel D.lgs 128/2006 ma sono escluso dall'art. 8.9.13 e 14 secondo quanto scritto nell'art. 20 comma 2? ovvero sono un operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione commerciale dell'azienda distributrice?

Il dubbio si acuisce se leggo l'art. 43 della circolare  del M.I. n. 74 del 20/9/1956 che posto sotto:
"   NORME DI SICUREZZA PER LE RIVENDITE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
Art. 43 (Rivendite)
Vengono classificate per "Rivendite" quei locali destinati alla minuta distribuzione di bottiglie di g.p.l. per uso domestico,nei quali potrà essere ammesso anche l'esercizio di altre attività compatibili con le caratteristiche di pericolosità del gas di petrolio liquefatto.
In tali rivendite saranno ammessi recipienti portatili fino alla capacità massima di kg 15 ciascuno e per un totale di kg 75 di g.p.l. Perle rivendite dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni.   "
Se ho più di 75 kg di gpl in bombole sono o non sono un rivenditore?  :smt044

Mi scuso con il MOD, già da ora se posto la domanda anche sul forum in altro luogo.
Grazie della pazienza per  avermi letto fin qui.
Ciao

Segnalo che il post riportato qua sopra e' presente anche nella seguente discussione (ora bloccata)
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... 4539#74539
Cordiali saluti a tutti

Mod :smt039
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igno_ranza
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Iscritto il: 25 mar 2010 19:44

Prendile con le pinze,perche' vado a interpretazione delle norme che sono riuscito a reperire: i maestri del fuoco qui dentro sono altri e ti conviene rimetterti alle loro indicazioni. Comunque ci provo.

Credo si debba inizialmente fare distinzione fra "deposito" e "rivendita". Nei locali locali destinati alla minuta distribuzione di bottiglie di g.p.l. per uso domestico, nei quali potrà essere ammesso anche l'esercizio di altre attività compatibili con le caratteristiche di pericolosità del gas di petrolio liquefatto, ossia nei locali adibiti alla rivendita,  vale l'art.43 (e tutta la parte terza della circolare) da te citato e,per quanto ne ho ricavato io (fatte salve norme urbanistiche piu' stringenti), non ci sono state variazioni. Ma tu dici che ti occupi direttamente della consegna ai clienti finali e,a mio parere, non si puo' piu' parlare di rivendita o minuta distribuzione (e quindi,a mio parere, non puoi piu' rientrare fra le esclusioni del d.lgs.128/06, art.20,c.1,lett.b).

A questo punto se effettui la  vendita in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di proprieta' di tali aziende (quest'ultima e' l'unica cosa sicura, dal tuo post; sull'esclusivita' non sappiamo),puoi richiedere l'autorizzazione alla vendita (se era questo cio' che ti interessava) secondo le prescrizioni dell'art.20,c.3 del decreto leg. precedente.

Spero di non aver interpretato male.
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x-alessandra
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Iscritto il: 10 giu 2009 10:06

Grazie per la risposta innanzitutto.
Preciso ora, visto che prima non l'ho fatto che l'attività consta sia del deposito dove viene il cliente a ritirare la bombola piena e consegnare la vuota, sia l'attività di consegna al cliente mediante apposito furgoncino.
Quindi comunque rimane il problema del deposito...
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igno_ranza
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Iscritto il: 25 mar 2010 19:44

La faccenda ora mi interessa e ti garantisco (non so quanto la cosa possa confortarti  :smt003 ) che mi sto applicando,pero' sono un po' tanardo (=duro di comprendonio): a te cosa interessa sapere?
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x-alessandra
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Iscritto il: 10 giu 2009 10:06

Mi sono informata un pò in qualche ufficio comunale che si occupa prevalentemente dei carburanti e mi hanno detto che sei "rivenditore dettagliante" perchè così è scritto nell'oggetto sociale della camera di commercio, nulla c'entra con i kg di carburante venduto. Mi hanno assicurato quindi che indipendentemente da quanti kg vendi, se vendi al dettaglio rientri nell'articolo 20. Poichè le bombole non sono proprie, si rientra nell'articolo 20 ma comma 2, quindi si viene esclusi dall'art. 8 e 9.
Per il deposito di bombole sotto i 5000kg credo di dovermi riferire solo alla circolare ministeriale di cui al primo intervento e quindi deposito di II categoria con tutto quello che c'è scritto sulla circolare per quel tipo di deposito.
Che ne dite?
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igno_ranza
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Iscritto il: 25 mar 2010 19:44

x-alessandra ha scritto:sei "rivenditore dettagliante" perchè così è scritto nell'oggetto sociale della camera di commercio, nulla c'entra con i kg di carburante venduto.
Se lo dicono loro: riguardo alla circolare ministeriale immagino non abbiano detto nulla.Mah...
x-alessandra ha scritto:Mi hanno assicurato quindi che indipendentemente da quanti kg vendi, se vendi al dettaglio rientri nell'articolo 20.
Art. 20.Esclusioni1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: (...)b) ai  depositi  di  rivenditori  dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in bombole. Mah...
x-alessandra ha scritto:Poichè le bombole non sono proprie, si rientra nell'articolo 20 ma comma 2
Che rimanda al comma 3,come ti avevo detto io: fammi gongolare un po',scusa.
x-alessandra ha scritto:Per il deposito di bombole sotto i 5000kg credo di dovermi riferire solo alla circolare ministeriale di cui al primo intervento e quindi deposito di II categoria con tutto quello che c'è scritto sulla circolare per quel tipo di deposito.
Che ne dite?
Di II categoria e' fino a 1000 kg.
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x-alessandra
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Iscritto il: 10 giu 2009 10:06

Esattamente come hai scritto...niente su kg venduti e quindi definizione di rivenditore al dettaglio.
Per quanto riguarda il deposito esattamente 1000 Kg II categoria (i 5000kg sono riferiti al limite max descritto dalla normativa in questione)
Mi piacerebbe avere l'opinione anche di qualche addetto ai lavori nella P.A. così mi metto l'anima in pace  :smt008
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x-alessandra
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Iscritto il: 10 giu 2009 10:06

Ritorno sulla questione in quanto, in seguito a probabile futuro verbale per mancata formazione come da articolo  11 del  128/2006. Il dubbio è “Rientro o non rientro nella normativa in oggetto?”
Il presente post quindi per richiedere agli esperti del settore una definizione normativa di "Operatore terzo" e "Rivenditore dettagliante" di cui all'art. 20, rispettivamente comma 2 e 1 lettera b) del D. Lgs 128/2006.
Consideriamo il caso più comune del venditore di gpl in bombole che ha un contratto con il deposito commerciale che gli fornisce in esclusiva il gpl mediante bombole in comodato.
l'art. 20 comma 2 dice:  
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non si applicano agli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di proprieta' di tali aziende.
 

DUBBIO 1): Gli operatori terzi secondo questa dicitura normativa, non hanno proprie bombole, ma bombole delle aziende distributrici e vendono il prodotto esclusivo della azienda distributrice (quindi noi supponiamo essere il ns. caso ossia acquistiamo solo da voi e mediante Vs parco bombole così come per contratto) con marchio esclusivo quindi.
Ora, non avendo trovato altra definizione in altre leggi di Operatore Terzo, vorrei capire se può esistere un operatore terzo che vende GPL con proprie bombole e magari che compra gas da più aziende distributrici o l'operatore terzo è colui che vende gpl in bombole mediante bombole in comodato e con esclusività del rifornitore.
 
DUBBIO 2): Gli operatori terzi devono essere "Autorizzati" (autorizzati alla Provincia?)
-  art 20 comma 3 del 128/06 di seguito indicato: 
3. Gli operatori di cui al comma 2 (N.d.r. Operatori terzi), sono autorizzati alla vendita dall'ente competente, previa loro domanda corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice che dimostri l'appartenenza all'organizzazione commerciale della azienda stessa. Entro il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale.
 
 La domanda di autorizzazione prevede che si alleghi una dimostrazione dell'appartenenza all'organizzazione commerciale dell'azienda distributrice :va bene il contratto di comodato d'uso delle bombole e l'acquisto del gas in esclusiva?
 
DUBBIO 3 bis) L'autorizzazione di cui si parla nell' art. 20 comma 3 del 128/2006 di cui sopra, non è la stessa autorizzazione prevista dall'art. 3 comma 1  del D. Lgs 128/06?
Art. 3.
Autorizzazioni e monitoraggio
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali.
e che prevede il seguente comma 56 art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 239 che riporto di seguito:
 
art. 1 comma 56 : Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

Cioè mi pare di capire che esistono due tipi di autorizzazioni, una per l'impianto di distribuzione e deposito (quello per intenderci con i serbatoi fissi che hanno le attrezzature per l'imbottigliamento ecc...) di cui all'art. 3 del D. Lgs 128/2006 e una autorizzazione per la distribuzione per gli Operatori terzi che non devono avere tutti i requisiti dell'azienda distributrice essendo dei meri distributori art. 20 comma 3. stessa norma?
 
Dubbio 4) La definizione di Rivenditore Dettagliante di cui all'articolo 20 del 128/06
Art. 20.
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione;
b) ai depositi di rivenditori dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in bombole.
l'ho trovata nella circolare del M.I. n. 74 del 20/9/56 che copio di seguito:

Parte terza
NORME DI SICUREZZA PER LE RIVENDITE DI GAS DI PETROLIOLIQUEFATTI
Art. 43 (Rivendite)
Vengono classificate per "Rivendite" quei locali destinati alla minuta distribuzione di bottiglie di g.p.l. per uso domestico,nei quali potrà essere ammesso anche l'esercizio di altre attività compatibili con le caratteristiche di pericolosità del gas di petrolio liquefatto.
In tali rivendite saranno ammessi recipienti portatili fino alla capacità massima di kg 15 ciascuno e per un totale di kg 75 di g.p.l. Perle rivendite dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni
Quindi mi pare di capire che o hai poche bombole di gas (fino a 75 kg) e non hai bisogno di autorizzazioni di alcun tipo e il deposito deve avere le caratteristiche degli articoli successivi al 43 della circolare di cui sopra, o hai più bombole (es. deposito fino a 1000 kg) e devi essere un Operatore Terzo, autorizzato dall'ente addetto e con deposito che deve avere il CPI e deve sottostare alla Circolare 74/56 titolo I e II.
La domanda è quindi, se vendo gpl in bombole e ho quantitativi maggiori di 75 kg, in quale categoria rientro???
La mia analisi scaturisce anche dal fatto che se non fosse come sopra analizzato, tutti sarebbero Rivenditori Autorizzati, non avendo vincoli di alcun tipo (nè autorizzativi, nè normativi di settore), essendo invece l'Operatore Terzo soggetto comunque agli articoli 10 (norme in materia di cauzioni delle bombole), art. 11 (formazione degli addetti), art. 12 (norme in materia di proprietà, collaudo e riempimeno delle bombole).

Ringrazio sin da ora chiunque voglia illuminarmi e scusatemi sin d'ora se ho scritto imprecisioni.
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x-alessandra
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Dopo ulteriore studio, sono arrivata a questa conclusione:
il distributore-venditore provvede al riempimento delle proprie bombole o ha contratto con raffineria o importatore o stabilimento di imbottigliamento, è soggetto a regime concessorio da parte della Regione. L'operatore Terzo è un intermediario, è sempre un venditore-distributore, ma distribuisce bombole di una azienda distributrice, con contratto di esclusivista.
Il rivenditore non ha il vincolo della esclusività del distributore che gli fornisce le bombole (cioè può vendere bombole di x e di y) e fino a 1000 kg non è in regime concessorio (sopra i 1000 kg sottostà alla normativa D.R. 1741/1933 art. 11). L'utente finale del rivenditore è il cliente che si porta a casa la bombola di gas.
Quindi tre figure che effettuano tre lavori diversi e che sono soggetti a leggi diverse. Non ho specificato qui le normative inerenti i depositi in quanto non era oggetto della discussione.
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Ringrazio sentitamente x-alessandra per aver condiviso con tutti le considerazioni finali a cui è arrivata.
Mettere a disposizione del forum anche conclusioni e analisi proprie rafforza ancor di piu' lo spirito di condivisione delle conoscenze e competenze che da sempre anima la nostra community e che, grazie al contributo straordinario di tutti voi, l'ha resa un importante punto di riferimento per chi si occupa di sicurezza e salute sul lavoro nel nostro Paese.
GRAZIE DI CUORE A TUTTI E BUON WEEKEND PROSSIMO VENTURO.

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