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Macchina o Quasi-Macchina?

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Marco
Messaggi: 979
Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... quella rappresentata nella foto allegata è la Benna mordente più grande che ho visto, ma funziona in modo diverso. Infatti si vedono le funi che la azionano e che trasmettono il moto dalla Gru. Questo tipo di Benne non hanno un motore, quindi costituiscono un oggetto non paragonabile (anche se simile) a quello della contesa.

Saluti

Marco
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Carlo X
Messaggi: 279
Iscritto il: 25 ago 2009 12:31

Buon giorno Marco.
Per la precisione, la tua foto rappresenta una benna mordente idraulica, per la realizzazione di diaframmi.
La fune metallica ( collegata all'argano dell'escavatore ) serve per la sospensione ( con una carrucola di rinvio in testa-benna) la discesa e la risalita della benna. Il corpo-benna contiene almeno due "pistoni" idraulici che azionano le valve della benna. L'alimentazione di olio idraulico è consentita dalle tubazioni flessibili che si vedono all'estrema destra ed all'estrema sinistra della fune metallica e che sono avvolte sugli aspi che si intravedono sull'escavatore.
Concettualmente questa benna e' identica alla prima mostrata ed a quella postata gentilmente da Mod, per me.
Carlo X
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Marco
Messaggi: 979
Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... hai perfettamente ragione Carlo X.

Saluti

Marco
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Gerod
Messaggi: 296
Iscritto il: 25 ott 2006 17:21
Località: Portogruaro

Mi ero dimenticato di segnalare il commento §46 della guida alla direttiva macchine 2006/42/CE in cui si parla di Quasi Macchine.
Se date un occhio la benna non rientra nella definizione di QM.
Ciao
"La progettazione è un'alchimia di esperienze, prove, calcoli ed errori. E' fondere insieme problemi di ingombri, resistenza, costi, efficienza, sicurezza e funzionalità in un'unica soluzione"
Bohr.

Non so voi come la utilizzate la benna ma io la collego solidamente alla macchina e non "sollevo" un bel niente. Per l'uso che ne faccio io e per quanto ne posso sapere, confrontandomi, con i costruttori...è una quasi-macchina.

Segnalo che questo post e quelli che seguono fino a quello di Lorenzino. di oggi 12.11.2011 (ore 17.27) precedevano, in origine, l'intervento di Marco seguente:  
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... 8376#88376
Cordiali saluti a tutti

Mod :smt039
fbianchi.

mi sa che tu utilizzi il tirannosauro del topic dell'anno scorso. Le tue benne, se ben ricordo, le usavi per mangiare. Qui si era escluso l'utilizzo a mangiare, ma si ragionava soltanto in termini di sollevamento.
Se mangia, concordo che è una quasi macchina.

La discussione si è poi spostata sulla definizione di accessorio di sollevamento in generale, non pensando più a benne.

Ciao
Bohr.

No no è proprio quella solo che è fissata solidamente senza campana e catena. Ad ogni modo al pari delle benne a polipo dei caricatori, quelle mordenti o le pinze per autogru le cui funzioni sono molto simili a meno del sistema di "collegamento" campana+funi e/o catene in un caso e snodi cardanici nel ns. caso  per me il concetto non cambia...rimane una quasi-macchina.
Lorenzino.

ancora qualcosa e l'allego tutta la guida commento n°
§ 46

"Le quasi-macchine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g) sono definite all’articolo 2, lettera g). Si fa osservare che le quasi-macchine non sono annoverate fra i prodotti designati con il termine “macchina” in senso lato – cfr. § 33: commenti sul primo paragrafo dell’articolo 2.Le quasi-macchine oggetto della direttiva macchine sono prodotti destinati a costituire una macchina disciplinata dalla direttiva dopo l’incorporazione.
L’espressione “insiemi che costituiscono quasi una macchina” significa che la quasimacchina è un prodotto simile alla macchina nel senso stretto di cui all’articolo 1, paragrafo 1 lettera a), vale a dire un insieme costituito da parti o componenti collegati di cui almeno uno mobile, ma che manca di taluni elementi necessari per assolvere alla sua applicazione ben determinata. Pertanto, la quasi-macchina deve essere sottoposta a un’ulteriore fase di costruzione per diventare la macchina finale che possa assolvere alla propria applicazione ben determinata.
Questa ulteriore fase di costruzione non comprende il montaggio di un sistema di azionamento su una macchina che ne è sprovvista al momento della fornitura, qualora il sistema di azionamento da installare sulla macchina sia coperto dalla valutazione di conformità del fabbricante – cfr. §35: commenti sul primo trattino dell’articolo 2, lettera a) - né comprende il collegamento al sito di impiego o l’allacciamento a fonti di energia o di movimento – cfr. §36: commenti sul secondo trattino dell’articolo 2, lettera a). Le quasi-macchine vanno altresì distinte dalle
macchine pronte per l’installazione su mezzi di trasporto, in un edificio o in una costruzione – cfr. §37: commenti sul terzo trattino dell’articolo 2, lettera a).
Le macchine che sono in grado da sole di assolvere alla propria applicazione ben determinata ma che mancano soltanto dei mezzi di protezione o dei componenti di sicurezza necessari non vanno considerate quasi-macchine.
Poiché le quasi-macchine costituiscono “quasi una macchina”, è opportuno distinguerle dai componenti che non sono oggetto della direttiva macchine in quanto tali – cfr. §35: commenti sul primo trattino dell’articolo 2, lettera a). Di norma, i componenti possono essere incorporati in una vasta gamma di categorie di macchine con varie applicazioni.
La seconda frase della definizione di quasi-macchine recita:
. . . Un sistema di azionamento è una quasi-macchina.
Tale disposizione si applica anche ai sistemi di azionamento destinati ad essere installati sulle macchine e non ai singoli elementi di tali sistemi.
Ad esempio, un motore a combustione interna o un motore elettrico ad alta tensione immessi sul mercato e destinati ad essere montati su macchine oggetto della direttiva macchine saranno considerati quasi-macchine.
Si fa osservare che la maggior parte dei motori elettrici a bassa tensione non rientra nel campo di applicazione della direttiva macchine ed è disciplinata dalla direttiva “bassa tensione” 2006/95/CE– cfr. §69: commenti sull’articolo 1, paragrafo 2, lettera k).L’immissione sul mercato di quasi-macchine è soggetta a una procedura specifica – cfr. §104: commenti sull’articolo 5, paragrafo 2, §131: commenti sull’articolo 13, §384 e § 385: commenti sull’allegato II, parte 1, sezione B, e commenti sugli allegati VI e VII."


:smt039
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