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Grazie a Bohr e a tutti + problema smaltimento

In questo Forum DEVE scrivere chi si e' registrato da poco e non conosce bene le regole scritte e non scritte della nostra community, chi si occupa da poco di sicurezza o chi non e' certo che il suo quesito possa trovare spazio nei Forum principali.
Ricordiamo che nei nostri Forum esistono le REGOLE AUREE che devono essere sempre rispettate da tutti!
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Perplettico

Grazie molte per la chiarezza e la disponibilità! E grazie soprattutto a Bohr. Finalmente comincio ad avere chiaro cosa devo fare.

Vi giuro, nessuna provocazione, solo sincero bisogno di capire e poco tempo per studiare la questione visto che lavoro giorno e notte (anche per potere pagare questi lavori)... Stenterete a immaginare cosa si trova davanti un profano, in una situazione di emergenza e con pochi soldi a prestito. Prima di decidere come fare e a chi affidare il lavoro, in oltre 9 mesi ho consultato diverse imprese, architetti, geometri anche approfonditamente, e nessuno di loro ha mai risposto alle mie domande in merito alla mie responsablità sulla sicurezza. Ora che spero d'avere risolto i problemi di diagnosi e di soldi, ho deciso di scavare a fondo sul problema sicurezza finché sono in tempo.
Se metti il ponteggio non serve più la piattaforma...ovvio.
Ora mi è stato detto che il lavoro verrà eseguito operando esclusivamente dalle piattaforme e nessun ponteggio è stato preventivato (non sarebbe di nessuna utilità sulle ripide falde a causa della loro forma). Invece dovrei per forza imporre l'uso di un ponteggio?

Altro problema. Le tegole vecchie contengono amianto. Su questo credevo di avere le idee chiare: le sostituisco con tegole identiche senza amianto (che ho trovato con grande fatica) e mi assicuro che sia stato ottenuto il permesso di smaltimento dalla ASL. Però ora pare che il permesso (devo ancora vederlo) sia stato effettivamente chiesto e ottenuto da un operatore specializzato con cui la ditta collabora per questo aspetto. Questo significa che sul cantiere lavorano effettivamente 2 ditte? Leggendo il D.L.vo 81/2008 temo che questo possa cambiare non poco...
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

BASE:  nessuno che non sia espressamente abilitato può toccare l'amianto.
Quindi, quello che ti è stato detto a proposito dei montatori di tegole vale doppio per gli smontatori, per i quali occorre aggiungere che dovresti assicurarti che siano iscritti nella categoria almeno 10A all'albo nazionale gestori ambientali, (facile da google digiti albo nazionale estori ambientali, e cerchi per nome della ditta/azienda, se non c'è no buono, si cambia). Poi, sempre come committente ti devi assicurare che abbia fatto la notifica alla locale ASL, soprattutto verificare se la quantità prevista di rifiuti di amianto è quella vera, il resto ti riguarda poco, escludendo che è opportuna tutta una serie di cautele durante lo smontaggio/rimozione, di solito indicate dalla ASL. Non sei tu produttore del rifiuto, ma l'azienda che fa la bonifica: in ogni caso, se le tegolette fanno una brutta fine (nel senso di ignota) è ragionevole ti vengano a chiedere se ti eri assicurato che si trattasse di ditta con tutti i requisiti. In compenso, l'impresa di bonifica ha una seria paurosa di adempimenti.

Soprattutto, il discorso che ti è stato fatto a proposito di non necessità di CSP e CSE se le imprese esecutrici passano a 2, e passano, nel momento stesso in cui tu hai saputo che sarebbero state 2 secondo me sei tenuto a nominare un CSP che provveda a stilare un PSC (sembra anagramma ma non è), i pos passano a loro volta a 2 ma questi saranno valutati dal CSE e non è un tuo compito: lo è solo assicurarti di affidarti ad un professionista esperto, oltre che in possesso die titoli necessari.
questo perchè l'art 90 dice, a tutto il settembre 2010
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese


se è tutto vero, in bocca al lupo.
P.S: ma perchè mai togli queste tegole?  
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

A parte che un secondo post per questo argomento è una cosa inutile (povero Mod), comincio a pensare che bianco31 ci avesse azzeccato: l'odore di troll è forte.

Purtroppo quando si parla di cantieri (ma anche in qualche altro caso) possono essere dietro l'angolo.
Come sempre state molto attenti a non prestare il fianco a questi professionisti che impiegano il loro tempo libero per cercare di abbassare il livello delle discussioni.  
Purtroppo sono molto abili a dissimulare i loro interventi ma vedo che alcuni forumiani riescono a capire tra le righe quando siamo di fronte a questi troll ... e questo mi e' molto di aiuto per far poi rientrare in un ambito corretto le discussioni.
Grazie di cuore a tutti coloro che sostengono in modo serio tutto il lavoro che viene svolto dalla community di sicurezzaonline,
Un cordiale saluto a tutti

Mod :smt039
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