Buongiorno al forum!
Mi è venuto un dubbio e sono andato cercare tutti i Decreti citati nell'art. 32 comma 5!
Ebbene nessuno di questi menziona la laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.Si fa riferimento solo ad un DM del 4 Agosto del 2000 dove però sono definite esclusivamente le Lauree specialistiche della prevenzione.
Qualcuno mi può dare qualche altra delucidazione in merito .... grazie.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Tecnico della Prevenzione è scomparso dal D.Lgs 81/08
D. Lgs 626/94 3 smi
Art. 8 bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni) (1)
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza Stato - Regioni, con cadenza almeno
quinquennale.
Ti riferivi a quanto segue:
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della Sicurezza e Protezione" o di
"Scienze della Sicurezza e Protezione" o di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro"
sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
Per fortuna che è sparito, era una vergogna, lobbye delle univesità!
L'articolo è stato inserito dal D.Lgs 195/2003, non ricordo a memoria fosse presente nella stesura del primo 626.
Quei virgolettati erano i nomi di alcuni corsi (pochissimi) universitari che esoneravano dal corso RSPP. Le università (pochissime 4/5) avevano fatto la volpata di chiamare il corso esattamente con quel nome...15 anni per abolire una irregolarità del genere mi sembrano troppi.
Ora hanno allargato a troppi ... ah siamo in regime di deregulation
Art. 8 bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni) (1)
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza Stato - Regioni, con cadenza almeno
quinquennale.
Ti riferivi a quanto segue:
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della Sicurezza e Protezione" o di
"Scienze della Sicurezza e Protezione" o di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro"
sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
Per fortuna che è sparito, era una vergogna, lobbye delle univesità!
L'articolo è stato inserito dal D.Lgs 195/2003, non ricordo a memoria fosse presente nella stesura del primo 626.
Quei virgolettati erano i nomi di alcuni corsi (pochissimi) universitari che esoneravano dal corso RSPP. Le università (pochissime 4/5) avevano fatto la volpata di chiamare il corso esattamente con quel nome...15 anni per abolire una irregolarità del genere mi sembrano troppi.
Ora hanno allargato a troppi ... ah siamo in regime di deregulation
Non sono sicuro che la legge non ammetta ignoranza... se così è non è giusto!
L'ho trovato da solo ..... il DM 2 Aprile 2001 .... che in realtà sono due!
Nello stesso giorno sono stati emanati 2 decreti: uno per definire le classi di Laurea della prevenzione e l'altro per definire le relative lauree specialistiche.
Nello stesso giorno sono stati emanati 2 decreti: uno per definire le classi di Laurea della prevenzione e l'altro per definire le relative lauree specialistiche.
La mia anima magnifica il Signore!