mi trovo d'accordo con te.
Ma in una informativa da fornire a tutte le dipendenti sui loro diritti e doveri in caso di stato di gravidanza posso scrivere "sarebbe opportuno informare il DL dello stato di gravidanza appena possibile al fine di inviare la lavoratrice a visita presso il medico competente per poter mettere in atto le forme di tutela opportune e verificare con il MC l'idoneità alla mansione ?"
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Gestanti e puerpere
La lavoratrice non ha l'obbligo (tranne nel caso che dirò dopo) di comunicare il proprio stato di gravidanza ma, come dice piso, deve essere informata del fatto che se non lo fa non si attivano le misure di tutela.yaki ha scritto:in merito alla gravidanza chiedo un chiarimento: quando una lavoratrice deve informare il DL di un possibile stato di gravidanza ? subito appena se ne accorge o al classico terzo mese ? questo in quanto in azienda si voleva integrare l'informativa della tutela delle lavoratrici madri con il momento di obbligo di informare il DL.
La questione nasce dal fatto di lavoratrici con frequenti spostamenti aerei intercontinentali, o soggette a rischio biologico (per esempio addette alla macellazione o infermiere i reparti particolari). Nei primi 3 mesi si possono già sviluppare problematiche per mamma e feto ? secondo me si.
La lavoratrice quindi ha l'obbligo e quando di informare il DL per poter avere una tutela adeguata ?
Grazie
L'eccezione è costituita dalle lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti per le quali "dovrebbe" (art. 69 del D.Lgs. 230/95) essere obbligatorio notificare al ddl il proprio stato di gestazione, non appena accertato.
Dico "dovrebbe" perchè, per quanto ne so ma non sono un esperto in materia, l'art. 69 del D.Lgs. 230/95 è stato prima abrogato dal D.Lgs. 151/01 (marzo) e poi modificato dal D.Lgs. 257/01 (maggio). Così va il mondo...Su questo punto mi appello a chi ne sa più di me.
Piuttosto c'è da considerare che se la lavoratrice svolge attività su aerei c'è da considerare l'esposizione a radiazioni ionizzanti di origine naturale ma sul trattamento normativo della questione non so dire altro.
Si puoi scrivere ciò che vuoi.yaki ha scritto:mi trovo d'accordo con te.
Ma in una informativa da fornire a tutte le dipendenti sui loro diritti e doveri in caso di stato di gravidanza posso scrivere "sarebbe opportuno informare il DL dello stato di gravidanza appena possibile al fine di inviare la lavoratrice a visita presso il medico competente per poter mettere in atto le forme di tutela opportune e verificare con il MC l'idoneità alla mansione ?"
Tuttavia, sempre a mio avviso, non occorre "inviare a visita" nessuno da nessuna parte (se non casi estremamente particolari) ma basta fare un buon DVR e così si sa già chi sono le lavoratrici che devono essere tutelate fin da subito.
![:smt006](./images/smilies/006.gif)
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
quoto integralmente manfro, ed in particolare
E però aggiungo che non sono per nulla d'accordo che la futura mamma possa "per ragioni sue" tacere lo stato di gravidanza al DdL, qualora sia adibita a lavorazione che è stata identificata ne DVR come mansione a rischio per le gravide o/e allattanti.
Proprio perchè DEVE essere informata preventivamente e, ragionevolmente, formata appropriatamente per la tutela della maternità (cosa che io vorrei avvenisse di concerto con i MC che assai meglio di un RSPP possono chiarire le questioni sanitarie), secondo me la lavoratrice con mansione controindicata ha il dovere di informare tempestivissimamente il DdL: fosse solo per non farlo trovare in difficoltà organizzative assai maggiori quando proprio non " se ne può più tacere". E dico organizzative, ma può esser di peggio: vai tu a dimostrare che la signora delle pulizie non sia stata "forzata" da qualche superiore o dal DdL stesso a tacere.
Sentite, c'è poco da dire e meno da fare, oggi come oggi la 151/01 espressamente detta:
e poichè ancora nessuno direbbe che il coso 81 non sia in perfetta continuità normativa con il 303/56 (buonanima, un pensiero grato ed una prece) a me sembra evidente che il legislatore dice che per principio ogni lavoratrice soggetta a SS non può più fare quella mansione quando è gravida, atteso che la SS si può attivare se e solo se c'è un rischio professionale per la salute; altrimenti, quello che compiono DdL e MC è un abuso/violazione di art. 5 L.300/70.
Diciamo anche che già con la L. 151, che è del 26 marzo 2001, il legislatore non sapeva cosa altro si era legiferato nel frattempo e parlo del 626, che già dal 1994 ed applicativamente dal 1996 agganciava la SS all'esito della DVR.
Ciò, intuitivamente, sembre rendere gli ulteriori allegati della 151/01 all'apparenza "sovrannumerari", e tuttavia io leggo questi allegati con lo spirito di stretto intendimento normativo: l'allegato A dice a quali lavorazioni non possono essere adibite le future mamme o le neo-mamme. Il C indica le lavorazioni in cui, oltre ad essere interdetta la lavorazione, c'è l'obbligo del DdL a informare specificamente le lavoratrici (ai sensi ora dell'art. 37 di koso 81, prima del 21 nel 626), il B poi indica gli ulteriori agenti e le ulteriori lavorazioni per cui le lavoratrici -oltre quelle di cui all'Allegato A, possono fruire gratuitamente delle prestazioni a tutela della maternità e prevenzione fetale a carico del SSN.
Ora, non so a voi, ma a me mi è appena scattato nel cervello che dell'obbligo di tale informazione di dettaglio forse è opportuno si diano esplicitazioni formali nei DVR. E che nei verbali di formazione si inserisca la vocilla apposita. Il fatto che io ne parli quando la formazione le faccio io non mi assicura che se ne parli quando ad esempio la fa il DdL o il RSPP.
Ecco, perchè ce n'era poca, di carta... E perchè poi le donne le assumono preferenziamente (...) già da adesso tutti...
come giustamente sottolineava manfro, mi sa che la strada "mentale e culturale" da fare sia tanta, ma tanta tanta.
Eppure, secondo me beninteso, "proteggere la famiglia" non dovrebbe essere solo un fatto di tasse.
Le donne in età fertile vanno CORRETTAMENTE e PREVENTIVAMENTE informate sulle tutele relativamente alla LORO mansione e in base a quanto evidenziato nella LORO valutazione dei rischi.
E però aggiungo che non sono per nulla d'accordo che la futura mamma possa "per ragioni sue" tacere lo stato di gravidanza al DdL, qualora sia adibita a lavorazione che è stata identificata ne DVR come mansione a rischio per le gravide o/e allattanti.
Proprio perchè DEVE essere informata preventivamente e, ragionevolmente, formata appropriatamente per la tutela della maternità (cosa che io vorrei avvenisse di concerto con i MC che assai meglio di un RSPP possono chiarire le questioni sanitarie), secondo me la lavoratrice con mansione controindicata ha il dovere di informare tempestivissimamente il DdL: fosse solo per non farlo trovare in difficoltà organizzative assai maggiori quando proprio non " se ne può più tacere". E dico organizzative, ma può esser di peggio: vai tu a dimostrare che la signora delle pulizie non sia stata "forzata" da qualche superiore o dal DdL stesso a tacere.
Sentite, c'è poco da dire e meno da fare, oggi come oggi la 151/01 espressamente detta:
e poichè leggendo l'allegato A scopriamo che1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
etc.
e poichè ancora nessuno direbbe che il coso 81 non sia in perfetta continuità normativa con il 303/56 (buonanima, un pensiero grato ed una prece) a me sembra evidente che il legislatore dice che per principio ogni lavoratrice soggetta a SS non può più fare quella mansione quando è gravida, atteso che la SS si può attivare se e solo se c'è un rischio professionale per la salute; altrimenti, quello che compiono DdL e MC è un abuso/violazione di art. 5 L.300/70.
Diciamo anche che già con la L. 151, che è del 26 marzo 2001, il legislatore non sapeva cosa altro si era legiferato nel frattempo e parlo del 626, che già dal 1994 ed applicativamente dal 1996 agganciava la SS all'esito della DVR.
Ciò, intuitivamente, sembre rendere gli ulteriori allegati della 151/01 all'apparenza "sovrannumerari", e tuttavia io leggo questi allegati con lo spirito di stretto intendimento normativo: l'allegato A dice a quali lavorazioni non possono essere adibite le future mamme o le neo-mamme. Il C indica le lavorazioni in cui, oltre ad essere interdetta la lavorazione, c'è l'obbligo del DdL a informare specificamente le lavoratrici (ai sensi ora dell'art. 37 di koso 81, prima del 21 nel 626), il B poi indica gli ulteriori agenti e le ulteriori lavorazioni per cui le lavoratrici -oltre quelle di cui all'Allegato A, possono fruire gratuitamente delle prestazioni a tutela della maternità e prevenzione fetale a carico del SSN.
Ora, non so a voi, ma a me mi è appena scattato nel cervello che dell'obbligo di tale informazione di dettaglio forse è opportuno si diano esplicitazioni formali nei DVR. E che nei verbali di formazione si inserisca la vocilla apposita. Il fatto che io ne parli quando la formazione le faccio io non mi assicura che se ne parli quando ad esempio la fa il DdL o il RSPP.
Ecco, perchè ce n'era poca, di carta... E perchè poi le donne le assumono preferenziamente (...) già da adesso tutti...
come giustamente sottolineava manfro, mi sa che la strada "mentale e culturale" da fare sia tanta, ma tanta tanta.
Eppure, secondo me beninteso, "proteggere la famiglia" non dovrebbe essere solo un fatto di tasse.
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
avere "il dovere" non significa avere "l'obbligo".
Facciamoci a capire, io sono daccordo con voi, ma non si possono forzare queste cose, purtroppo si naviga in acque molto agitate e il confine fra privacy, tutele, chiacchiericcio e soprattutto profonda ignoranza, è davvero inesistente.
manfro
Facciamoci a capire, io sono daccordo con voi, ma non si possono forzare queste cose, purtroppo si naviga in acque molto agitate e il confine fra privacy, tutele, chiacchiericcio e soprattutto profonda ignoranza, è davvero inesistente.
![:smt006](./images/smilies/006.gif)
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
![:smt002](./images/smilies/002.gif)
e l'obbligo in quanto tale al momento c'è solo per le radiazioni ionizzanti, e persino quello - non essendo sanzionato- è un obbligo normativamente imperfetto.
dalle mie parti si dice che con una mano si dà e con l'altra si riprende...
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
è obbligatorio, diciamo che non è sanzionato.che io sappia informare il DDL non è assolutamente obbligatorio, è bensì una scelta della mamma.
Resta evidente che è un processo abbastanza complicato da osservare per ha occhi non attenti.
si informa il ddl tramite il certificato di gravidanza (le parole in questo caso non hanno valore come potete ben immaginare) redatto da un qualsiasi medico:
quando? appena lo si sa anche 10 giorni dopo la mancata mestruazione se gli elementi clinici di diagnosi esistono ed il medico può redarre il certificato che deve riportare anche la settimana di gravidanza e la data presunta del parto
questo perchè la lavoratrice deve prendere tutela di se stessa e del nascituro per il tramite di ciò che è riportato nel dvr
se la dipendente non comunica, il datore di lavoro non ha responsabilità per ciò che succede alla lavoratrice.
diverso è per quanto attiene alla situazione nella quale si trova il MC quando la signora comunica lo stato di gravidanza al mc ma non vuole che lo sappia il DDL.... allora si che sono....
![:smt012](./images/smilies/012.gif)
ps i primi tre mesi sono forse i più delicati n relazione ai trigger teratogeni, proprio perchè il feto si sta formando..
In genere fino alla 10 settimana.xsfne ha scritto:ps i primi tre mesi sono forse i più delicati n relazione ai trigger teratogeni, proprio perchè il feto si sta formando..
Obbligo o dovere poco mi importa.
Ci sono alcuni DDL (forse più di quel che si pensa) che ci tengono ai loro lavoratori e lavoratrici e farebbero di tutto per non arrecare loro alcun danno.
La privacy?
Beh... se fossi il DDL e la mia lavoratrice non mi volesse dir nulla, me strafregherei della privacy e rischiando di beccarmi una denuncia per violazione.
Poi spiegherò al suo avvocato ed al giudice che ho agito per salvare non una ma bensì due vite.
Voglio vedere se avranno il coraggio di incolparmi
Ciaaa
Bond
Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
Indice affidabilità: ° (è un asteroide, non una stella)
Indice affidabilità: ° (è un asteroide, non una stella)