Pardon ma forse mi sono perso qualcosa.
Art. 127 (Sicurezza nei cantieri) Le funzioni del CSE previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal DD.LL.. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni.
Mi dicono che non è più vigente questo articolo ma non riesco a trovare il nuovo regime esistente. Help
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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LL.PP. Automatismo DD.LL -->CSE
visto come so copiaincollare bene anche io?D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha scritto:Art. 151. Sicurezza nei cantieri
(ex art. 127, D.P.R. n. 554/1999)
1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
2. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 131, comma 2, del codice.
3. I provvedimenti di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all’Autorità da parte del responsabile del procedimento.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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per come leggo io, significa che se il DL non può essere CSE perchè non ha i requisiti, l'appaltante, che poi sarebbe il committente "relativo", deve nominare un "direttore operativo" con le funzioni di CSE.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Art. 127 (Sicurezza nei cantieri) (DPR 554/99)
1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni.
Nel 554/99 c'è scritto che "sono svolte", nel testo che hai inserito tu "possono essere svolte", per cui leggendo in questa chiave io deduco che il coordinatore può essere nominato anche se il DL ha i requisiti.
Che ne dici?
1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni.
Nel 554/99 c'è scritto che "sono svolte", nel testo che hai inserito tu "possono essere svolte", per cui leggendo in questa chiave io deduco che il coordinatore può essere nominato anche se il DL ha i requisiti.
Che ne dici?
e dipende da come lo vuoi leggere/interpretare.
Io direi che la sottile, quasi impalpabile variazione tra la scrittura del 1999 e quella fresca fresca del 2010 sia - nel segno della continuità legislativa - da intendersi che in primis lo debba fare il DL, ed eventualmente etc. etc; se invece vuoi leggere quel possono come "ma mica devono!" e allora sì, è come dici tu.
Che t'ho da dì: e si vede che dei CSE che non sarebbero stati capaci di essere DL li hanno riciclati così. D'altronde, non tutti i DL devno aver seguito i corsi. Se tu PA o comunque pubblico hai da fare un piacere ad un amico che magari ti ha portato tanti voti, e c'è un appalto per via, nomini come DL il tuo ing funzionario al quale NON hai fatto fare il corso, e affidi l'incarico di CSE all'esterno. Mica gratis eh! Tanto, il DL sta a stipendio e risponde di un sacchissimo di cose, tra cui anche se qualcuno si ciacca e quindi in cantiere cerca di starci il più possibile pro domo sua; il CSE, anche se va ogni tanto, nessuno ne sente la mancanza; o no?
Io direi che la sottile, quasi impalpabile variazione tra la scrittura del 1999 e quella fresca fresca del 2010 sia - nel segno della continuità legislativa - da intendersi che in primis lo debba fare il DL, ed eventualmente etc. etc; se invece vuoi leggere quel possono come "ma mica devono!" e allora sì, è come dici tu.
Che t'ho da dì: e si vede che dei CSE che non sarebbero stati capaci di essere DL li hanno riciclati così. D'altronde, non tutti i DL devno aver seguito i corsi. Se tu PA o comunque pubblico hai da fare un piacere ad un amico che magari ti ha portato tanti voti, e c'è un appalto per via, nomini come DL il tuo ing funzionario al quale NON hai fatto fare il corso, e affidi l'incarico di CSE all'esterno. Mica gratis eh! Tanto, il DL sta a stipendio e risponde di un sacchissimo di cose, tra cui anche se qualcuno si ciacca e quindi in cantiere cerca di starci il più possibile pro domo sua; il CSE, anche se va ogni tanto, nessuno ne sente la mancanza; o no?
Nofer
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