Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Prevenzione Incendi Uffici

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
Rispondi
Avatar utente
albangius
Messaggi: 190
Iscritto il: 30 gen 2010 15:01
Località: Toscana

Buongiorno, scrivo in quanto ho un problema di interpretazione del D.M. 22 febbraio 2006 che regolamenta la prevenzione incendi negli uffici.
In particolare, devo redigere l'esame progetto per un Palazzo Storico di notevole pregio storico artistico contenente alcuni uffici amministrativi di TIPO 2 (presenze comprese tra 101 e 300). Pertnato, nella richiesta di CPI andrò ad inserire la sola attività 90 del D.M. 16 febbraio 1982. A questo punto mi sorge un dubbio, in quanto sono indeciso se applicare il Titolo IV del D.M. 22 febbraio 2006 (soluzione per la quale opterei) o il D.M. 10 marzo 1998. Vi spiego la mia perplessità: escludendo i Titoli II e III del D.M. del 2006 in quanto il numero di presenze è inferiore a 500 e non sono previste "modifiche sostanziali" dell'edificio, il paragrafo 1.3 del medesimo decreto stabilisce che: " per edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non ricompresi nella casistica di cui al precedente comma 2, per i quali è richiesto il CPI [...] devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo IV dell'allegato al presente decreto". Pertnato, essendo i miei uffici ubicati in un edificio storico (attività 90) e soggetto al controllo periodico, a mio avviso andrebbe apllicato il Titolo IV. Tuttavia sorge il dubbio quando si legge al punto 1.3 "....per i quali è richiesto il CPI", in quanto non si capisce se fa riferimemto agli edifici o agli uffici (in quest'ultimo caso dovrebbe specificare con oltre 500 presenze), se fosse riferita agli uffici allora basterebbe verificare il D.M. 10 marzo 1998.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, ringrazio in anticipo chi voglia contribuire a dare una risposta.[/b
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3205
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Bella questa Albangius. Per me D.M. 10 marzo 1998, se no la norma avrebbe dovuto essere ben più esplicita.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
Levriero
Messaggi: 84
Iscritto il: 30 gen 2008 11:13
Località: Calabria Ulteriore

ciao a tutti
per me d.m. 22/02/2006.

La tua attività soggetta è la 90 ma negli uffici hai più di 25 persone e quindi a mio avviso "devi" applicare la regola tecnica del 2006. nello specifico il titolo IV come tu stesso dicevi.

ciao
"ah...se o' giovane sapesse...se o' viecchio putesse... (versione napoletana di linea guida internazionale)
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4925
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

I Titoli II e III riguardano (comma 2):
1) edifici di nuova costruzione da adibire ad uffici, soggetti a CPI, ma con progetto presentato dopo l'entrata in vigore del decreto
2) edifici esistenti da adibire ad uffici, soggetti a CPI, ma con progetto presentato dopo l'entrata in vigore del decreto
3) edifici esistenti già adibiti ad uffici, soggetti a ristrutturazione soggetti a CPI, ma con progetto presentato dopo l'entrata in vigore del decreto

Il Titolo IV riguarda (comma 3):
- Edifici esistenti non ricompresi nella casistica di cui al comma 2.

Poichè la casistica di cui al comma 2 riguardante edifici esistenti, concerne (vedi sopra):
- edifici esistenti da adibire ad uffici, soggetti a CPI, ma con progetto presentato dopo l'entrata in vigore del decreto
- edifici esistenti già adibiti ad uffici, soggetti a ristrutturazione soggetti a CPI, ma con progetto presentato dopo l'entrata in vigore del decreto,
il titolo IV si applica evidentemente a:
- edifici esistenti da adibire ad uffici, NON soggetti a CPI
- edifici esistenti già adibiti ad uffici, soggetti a ristrutturazione, NON soggetti a CPI

Ma il CPI a quale attività si riferisce?
L'origine del diagramma di flusso da cui il legislatore fa discendere il comportamento, riporta nuovamente al comma 2 e, nel nostro caso, ai punti 2) e 3) che ho indicato precedentemente. E' chiaro che si parla dello "stesso CPI".
Il riferimento è in questo caso più chiaro perchè, con tutta evidenza, si intende sempre edifici/locali adibiti/da adibire ad uffici con più di 500 persone.
Dunque il Titolo IV si applica a tutti gli uffici non ricadenti nell'obbligo di ottenimento CPI

Volendo dimostrare il teorema per assurdo (come all'università), se il CPI di cui al comma 2 non fosse quello relativo ad uffici con più di 500 persone, i titoli II e III non si applicherebbero ad edifici di nuova costruzione adibiti ad ufficio con più di 500 addetti.
Ciò violerebbe la condizione 1).
C.V.D.  :smt003
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Avatar utente
sisca
Messaggi: 8
Iscritto il: 19 mar 2009 15:27

Per me "i quali" è riferito agli uffici.
Il senso del comma 3 dovrebbe essere che gli uffici esistenti soggetti a cpi ma privi di cpi, perché ad esempio provvisti di nulla osta provvisorio, devono essere adeguati entro cinque anni.
Rispondi

Torna a “Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...”