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La abissale differenza tra un TdP e un compilatore

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

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igno_ranza
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tcam ha scritto: (Ricordo che siamo in una pelletteria)
per gli addetti al confezionamento e affettamento pane, magazzino e confezionamento pizze, il Rischio Rumore NON SUSSISTE."
Be', conoscendo l'estro di certi stilisti, magari esiste davvero un reparto che applica 4 stagioni e pan carrè su giubbotti  e borse :smt044 .

La settimana scorsa una microimpresa che conosco e' stata visitata casualmente da un venditore di sicurezza che, a seguito di sopralluogo&chiacchierata di circa...10 minuti, gli ha presentato qualche giorno dopo fattura di euro 750+IVA a corredo di un elegantissimo e satinato raccoglitore con CD e DVR.
Vi lascio immaginare, visto lo stile del soggetto, la qualita' del DVR.
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
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Bond
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Rischio biomeccanico.
La postazione del cucito (seduta con scapole inarcate in avanti) unita alle lavorazioni di cucito a macchina, in abbigliamento classico già può generare un rischio borderline; se consideri che la pelle è più coriacea di un tessuto in cotone o lana il rischio già può aumentare.
Senza condierare gli aspetti ergonomici della postazione del cucito
La postazione di lucidatura e finitura manuale invece è in piedi e deve necessariamente, per qualità del trattamento, essere effettuata in questo modo per poter esercitare la necessaria forza.
Qui il rischio è già medio o alto (dipende dal tipo di prodotto realizzato)
Anche qui esistono concetti di ergonomia ben defioniti per la postazione in piedi.

Rischio chimico/cancerogeno
Tutte le volte che mi è capitato alla domanda "Che tipo di colle usate" mi sento rispondere "colle all'acqua o a base acqua".
Poi guardo in magazzino e mi trovo i classici mastici da cuoio e pelle.
Esiste un problema di qualità del prodotto.
Finchè realizzi prodotti per il mercato cinese, le colle all'acqua vanno bene: rapporto qualità-prezzo deve restare basso.
Quando invece realizzi prodotti di marca (Luis Vuitton, Fendi, D&G, ecc...) che sul mercato comunitario arrivano a costare cifre da 2 e 3 zeri, il prodotto deve durare nel tempo.
E le colle all'acqua non garantiscono questa durata.
Ergo, si deve ritornare ai classici mastici, colle e lucidanti a solvente che nei paesi più poveri vengono utilizzti come droga per inalazione.

Quindi, per esperienza, ora prima di chiedere quali sostanze chimiche utilizzano chiedo per chi lavorano: da lì capisco se usano o meno schifezze al solvente

Poi c'è il problema del cancerogeno ed è sempre legato alla qualità del prodotto.
Più la qualità deve essere alta più la pelle deve essere buona e quindi richiedere maggiori trattamenti in fase di concia.
Vero che loro non conciano, credo da quel che hai scritto, ma tagliano, sbordano e ludicano e un bel po' di polvere se ne va nell'ambiente pronta per essere assorbita dai polmoni.
Ora ti chiedo: sono presenti e visionabili le schede tecniche delle pelli?

La postazione di lucidatura è una di quelle dove ci può essere una forte concentrazione di polvere e quindi tutti i banchi dovranno avere l'aspirazione localizzata.

Ed è inutile che il DDL insita col dire che usa solo colle all'acqua: D&G li mada subito a cag... perchè non vuole un prodotto cinese.

Rischio rumore
Ok, ci sta che facciano pizze ma hanno fatto le procedure HACCP?

:smt040


Ciaaa
Bond
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tcam
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Il problema non è l'HACCP ma la scarsa ospitalità del DDL che in tutte le volte che sono andato da loro mi ha offerto il caffè ma mai la pizza, e questo mi sembra un segno di scarsa cortesia.

Ma al di fuori dello scherzo ameno.
Il pagamento del "lavoro" al cartaro è stato bloccato già dal momento in cui il DDL ingenuamente me lo ha sottoposto alla firma e ne ha ricavato un mio risoluto rifiuto (era settembre 2010) Da allora sono partite le puntuali contestazioni a tutte le cavolerie scritte, inizialmente in modo collaborativo (gratuito) e bonario da parte mia al consulente, poi, vista la assoluta non disponibilità a modifiche ( e non voglio cercar di capire il perchè), attualmente io ho consigliato tre soluzioni possibili tutte legate alla sospensione di qualsiasi corresponsione economica.
Sono contenute in una recente mail che ho inviato al DDL di cui ti riporto le conclusioni di seguito.
Tuttavia, e l'ho già detto altrove, non mi pare che il problema sia di merito in quanto tutti siamo o predisposti all'errore valutativo o abbiamo delle lacune (colmabili) di competenza. Il problema sostanziale è dunque la professionalità che rappresenta il fattore discriminante tra il TdP e il cartaro., come nel titolo orientativo di questo 3D.
Il secondo tema che si connette al precedente è capire in quale modo si possano portare all'estinzione i cartari.
La mia tesi è composita ed articolata:
1) il medico competente deve fare la sua parte e opporsi a documenti come quello citato e molti altri con l'impegno e la fatica che ciò comporta ed accettando il rischio implicito di diventare la vittima innocente della combutta "cartaro-DDL"
2) I TdP dovrebbero dal loro canto prendere provvedimenti facendo azioni (di categoria) di sensibilizzazione e affermazione/qualificazione della professionalità (verso organizzazioni datoriali, parti sociali, etc. : si parla di Sicurezza e Salute della collettività, non è una fornitura privata di servizio!)
3) come altrove già da me segnalato: utile un collegamento trasversale delle professionalità qualificate a formare (brutto termine) un "cartello territoriale accreditato"

Pur fantasioso come persona, non vedo altre vie praticabili.
Concludo allegandoti le mie proposte al DDL e complimentandomi con chi è intervenuto sino ad ora per la dimostrata bella sensibilità al tema.

Nota al DDL della pelletteria:

"Se prendiamo dunque atto di quanto affermato dall’Ing. ...............(penserei a titolo meramente commerciale in quanto egli non ha incarichi normati), le possibili azioni conseguenti possono essere:
1) accettazione della precedente consulenza tal quale ed invito esplicito all’RSPP a collaborare con il datore di lavoro alla valutazione del rischio per redigere un nuovo documento e parimenti invitare il medico competente ad ottemperare ai suoi obblighi, dando effetto esecutivo all’art.29 del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed integrazioni.
2) Adeguare nella forma e nel merito il documento esistente nel rispetto di quanto previsto all’art.29 sopramenzionato.
3) Chiedere parere peritale a soggetto adeguatamente accreditato, sulla qualità e completezza del documento


Non vedo al momento altre possibili soluzioni che tuttavia potrebbero essere sfuggite alla mia attuale analisi del problema.



Saluti e complimenti a voi tutti

Tcam
C'è una macchina in ogni luogo di lavoro che non ha marchio CE, non ha libretto di manutenzione ed uso, ha controlli periodici, si danneggia se utilizzata impropriamente: è l'uomo
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Bond
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tcam ha scritto:Il secondo tema che si connette al precedente è capire in quale modo si possano portare all'estinzione i cartari.
Non vedo al momento altre possibili soluzioni che tuttavia potrebbero essere sfuggite alla mia attuale analisi del problema.[/b][/color]
Una soluzione c'è, eccome ma spetta allo stato attivarla.
Rigurda la mia avversione tendente a crociata contro l'allegato XVII: la verifica dell'idoneità tecnico professionale.
Finchè non sarà lo stato ad attivarla in sede di apertura della posizione non se ne uscirà mai.

Da qui mi viene da pansare che tre enti preposti concendono l'autorizzazione ad esercitare a ditte che non possiedono i requisiti fondamentali per farlo ossia il rispetto a quanto dettato dall'art. 17 del D.Lgs 81/2008.
Attualmente ci troviamo nelle seguenti condizioni:
- la camera di commercio concede l'autorizzazione ad esercitare senza verificare l'art. 17 e senza interfacciarsi con INPS ed INAIL;
- l'INPS apre la posizione di copertura previdenziale senza verificare l'art. 17 e senza interfacciarsi con CCIAA ed INAIL;
- (più grave) l'INAIL assicura contro gli infortuni sul lavoro una ditta senza verificare l'art. 17 e senza interfacciarsi con CCIAA ed INPS;
- tutte e tre rilasciano tranquillamente, dietro pagamento del corrispettivo, il DURC e l'autorizzazione ad esercitare all'esterno della ditta.

Finchè non si tapperà questa falla, i cartai avranno gioco facile e nessuno avrà un'arma per poterli sopprimere ed estinguere.

Ora mi chiedo, come può un ente assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, assicurare i lavoratori di una ditta senza verificare ALMENO gli adempimenti di cui all'art. 17?

Ciaaa
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tcam
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citato da Bond
Una soluzione c'è, eccome ma spetta allo stato attivarla.
Rigurda la mia avversione tendente a crociata contro l'allegato XVII: la verifica dell'idoneità tecnico professionale.
Finchè non sarà lo stato ad attivarla in sede di apertura della posizione non se ne uscirà mai.
______________________

Quanto dici è condivisibile perchè anche i mc hanno non poche rivendicazioni che vorrebbero recepite dallo Stato.

Lo stato c'è ma o dorme o finge o non ha interesse a che le cose si svolgano diversamente da come avviene.

Dunque attendere lo Stato è strategicamente errato pur logico e pertinente il vivere civile.

Tcam
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El Sander
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In primis ti faccio i complimenti (averne di MC come te, sopratutto nelle piccole realtà !).
Tra tutte le cose condivisibili scritte, su cui non mi soffermo, indico però due aspetti:
- rischio rumore: non è possibile scrivere che il rischio rumore non sussite, è come scrivere che l'ossigeno nell'aria di un ambiente di lavoro non c'è (devono scrivere che i lavoratori con mansione .... sono esposti a meno di ........);
- perchè scrivi TdP per identificare la figura che si occupa di sicurezza facendo da consulente al DL ? Visto che tra l'altro è un Ing. e comunque per fare il consulente va bene qualsiasi titolo di studio (anche la 5° elementare), chiama tali figure consulenti così li inglobi tutti !
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tcam
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El Sander ha scritto:In primis ti faccio i complimenti (averne di MC come te, sopratutto nelle piccole realtà !).
........
- perchè scrivi TdP per identificare la figura che si occupa di sicurezza facendo da consulente al DL ? Visto che tra l'altro è un Ing. e comunque per fare il consulente va bene qualsiasi titolo di studio (anche la 5° elementare), chiama tali figure consulenti così li inglobi tutti !
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manfro
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Località: Ascoli Piceno

tcam sei un GRANDE...
il tuo "amico" si che hacapito tutto, gli scemi siamo noi che studiamo, facciamo corsi e soprattutto ci facciamo sempre 1000 domande, a saperlo...
:smt006 manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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kgirmi
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yaki ha scritto:ci sono sicuramente una serie di incongruenze secondo me: se dice rischio irrilevante per la salute ma devi usare i DPI. Assurdo, se usi i DPI il rischio è rilevante. Non puoi dire: caro medico, il rischio è irrilevante, però se vuoi fai la sorveglianza.
Premesso che sono d'accordo in toto con i Vs. interventi: in una pelletteria il rischio chimico NON può essere considerato irrilevante per la salute... vorrei soffermarmi con quanto evidenzia "yaki" in quanto non sono totalmente in accordo con quanto definito. L'utilizzo di DPI non è sempre coioncidente con la rilevanza o l'irrilevanza del rischio stesso. Se utilizzo un prodotto chimico che per quantità e tempo di esposizione mi identifica un rischio irrilevante per la salute, i DPI non li uso? Certo che si! Posso compiere una operazione anche solo una volta al mese e con quantità limitatissime, ma i DPI (maschera, guanti, indumentio e via dicendo) li indosso lo stesso.
A mio modesto parere l'utilizzo dei DPI non è subordinato al livello di rischio.

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tcam
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Pur potendo condividere l'opinione che quaclcuno potrebbe opporre che le linee guida non siano norma nè "verbo", se a queste vogliamo dar credito nel merito, la scelta dell'utilizzo di un DPI è un semiautomatico riconoscimento della presenza di un rischio.
Definire un rischio chimico irrilevante per la salute vuol dire dare per certo che in nessun caso possa determinarsi un danno per la salute, precindendo anche dalla occasionalità della esposizione. Vuol dire essere certi che in ogni caso il lavoratore sarà esposto a valori inferiori ai PELs (ivi compresi TWA e STEL).
In tal senso può giovare considerare le opinioni accreditate in materia del prof. Fulvio d’Orsi le cui competenze sono alla base della struttura di linee guida regionali (LAzio, Piemonte)
E' nella definizione di dispositivo di protezione individuale l'automatismo del riconoscimento del rischio, infatti la norma recita chiaramente:

Articolo 74 - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

E' ancora nella norma l'obbligatorietà dell'utilizzo di un dispositivo di protezione il cui uso si giustifica solo se vi sia evidenza di un rischio specificamente attenuato da tale dispositivo.
Laddove il rischio non sia evidenziato il dispositivo non è giustificato e rappresenta anzi una fonte incongrua di disagio per il lavoratore che, in assenza di rischio, è autorizzato a non farne uso.

Tuttavia, e qui davvero l'abisso tra un cartaro e un Consulente diviene abbagliante, nel caso specifico da cui è nato questo dibattito il cartaro dopo aver scritto che il rischio è irrilevante stabilisce che i DPI siano da utilizzare e in particolare prescrive per l'utilizzo del mastice (neokitt) dato con pennellino sul bordo del componente di pelle da assemblare:
"UTILIZZARE ADEGUATI SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE QUANDO SI VERIFICANO CONCENTRAZIONI SUPERIORI AI LIMITI DI ESPOSIZIONE,
GUANTI IN CASO DI CONTATTO PROLUNGATO,
OCCHIALI PROTETTIVI CONTRO GLI SPRUZZI,
INDUMENTI DA LAVORO ANTISTATICI E RESISTENTI ALLE ALTE TEMPERATURE.
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