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informazione: interpretazione art.36

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birdofprey
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Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

l'art 36 recita, tra le altre cose, il seguente obbligo:
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sulle procedure che riguardano il primo soccorso.
secondo voi, cosa deve intendersi per "procedura che riguarda il primo soccorso" ?

1) Alcuni sostengono che si debba limitare soltanto ad informare ciascun lavoratore su chi è Addetto al primo soccorso e sui contenuti generali del piano di emergenza in caso di infortunio (ma allora perchè il legislatore avrebbe previsto un altro comma dove specifica di comunicare i nominativi degli addetti ?)

2) Altri sostengono che oltre ai contenuti di cui al punto precendente sarebbe opportuno fornire qualche linea guida basilare sui comportamenti corretti da adottare nei classici casi di infortunio.

3) Su un noto testo in materia, ho letto addirittura che sarebbe consigliabile, nelle attività che presentano certi rischi prevedere una sorta di formazione sul campo estesa a tutti i dipendenti, pur in presenza di addetti appositamente formati tramite corso.

L'intepretazione del punto 3) mi pare un pò esagerata, però porta con sè una tacita implicazione, ovvero che la informazione sul primo soccorso non si può limitare a "allerta Pinco Pallino" e "chiama il 118" ma deve comunque prevedere almeno un minimo di nozioni assolutamente elementari e teoriche su come comportarsi di fronte ai casi più comuni di incidente.
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birdofprey
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Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

nessuno si pronuncia ?  :smt012
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El Sander
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Iscritto il: 11 ago 2010 15:25
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Per le aziende che possiedono una procedura di gestione dell'emergenza, consegno ed illustro ai lavoratori tale procedura.
Così facendo mi pare di soddisfare l'obbligo normativo.
:smt006
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Giosmile
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Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
Località: Napoli

Concordo con El Sandler

per quanto concerne l'art.36 di solito consegno sempre un manuale di informazione e procedure ai lavoratori che contiene quanto previsto dall'articolo, quindi inserisco per esempio i rischi generali e specifici come stralcio del dvr ed inoltre stralciando dal piano delle emergenze le procedure per il primo soccorso in caso di malori o infortuni e l'evacuazione in caso di incendio, terremoto, ecc., nonchè i nominativi degli addetti.

Ritengo che contrariamente all'art.37 (su cui ci sono milioni di discussioni su questo forum), l'art.36 sia ottemperabile in vari modi, non c'è una regola precisa, cioè oltre ai classici "corsi di formazione/informazione" che possono avere tempi diversi in base all'organizzazione e l'intenzione del DDL di spendere o meno dei soldini, io di solito elaboro all'inizio dell'incarico e a termine della valutazione rischi un manuale completo dei punti di cui sopra e poi sporadici aggiornamenti in virtù di revisioni del documento o dei piani o dei nominativi degli addetti, nonchè tutto quello che possa servire ai lavoratori in temini di "informazione"... ultimamente, per esempio, ho redatto degli opuscoli informativi relativi "al divieto di fumo negli ambienti di lavoro, rischi dovuti al fumo e consigli su come smettere di fumare" tanto per dirne una.

Per quanto concerne il primo soccorso, l'informazione è un primo passo, anche perchè è obbligo del DDL di informare tutti i lavoratori in merito a tutte le procedure emergenziali.


Giosmile
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birdofprey
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Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

ci ho pensato su ed ho partorito questa idea

all'informazione sul primo soccorso, il legislatore ha accompagnato, nello stesso comma, subito a seguire, l'informazione antincendio: è quindi ragionevole pensare che modalità, logica e livello di approfondimento richiesti siano simili per entrambe le tematiche

ora, i contenuti dell'informazione antincendio, seppur non classificati per livello di rischio, sono ben definiti nell'Allegato 7 del DM 10/03/98 che, grosso modo, ricalca le informazioni di un Piano di emergenza con l'aggiunta di qualche nozioncina teorica sul rischio incendio

non credo di sbagliare quindi impostando l'informazione sul primo soccorso in modo del tutto analogo, ricalcando grosso modo le procedure del Piano di emergenza previste per una emergenza sanitaria, aggiungendo soltanto, data la tipologia di attività statisticamente a rischio infortuni, 2 punti:

- un excursus teorico sulle linee guida di primo soccorso nelle casistiche più classiche di infortunio;
- nozioni teoriche sui presidi sanitari presenti in azienda.

Così facendo, credo di mettere un bel ferro dietro la porta dell'aggettivo "adeguata" (informazione) che campeggia, come una spada di Damocle, in testa all'art. 36
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Giosmile
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Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
Località: Napoli

a mio avviso per l'informazione puoi fare come ti pare, ma "adeguata" non deve significare "prolisso"... cioè evita di compilare opuscoli/manuali o come li vuoi chiamare da 500 pagine, perchè non sarebbero più, appunto, adeguati  :smt002

semplicità, snellezza, comprensibilità e contenuti essenziali delle procedure previste.

Pensa sempre chi deve riceve queste cose...


Giosmile
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birdofprey
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Giosmile ha scritto:evita di compilare opuscoli/manuali o come li vuoi chiamare da 500 pagine
quello sicuramente... massimo 30 pagine scritte in modo chiaro, con un bel carattere e tante illustrazioni...
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