
secondo quanto riporta la lettera c-bis) ART. 34, D.Lgs. 626/94 e secondo la mia interpretazione, la fase di accesso tramite scala a pioli ad un posto di lavoro in quota (esempio: tetto di un'abitazione di altezza 6 metri) deve essere inteso come lavoro in quota, poichè trattasi di "attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio" di caduta dall'alto (h>2m). Premesso tutto ciò, laddove non possa essere utilizzata un'attrezzatura più sicura di una scala a pioli per accedere ad un tetto, sottinteso che la suddetta sia già a norma e utilizzata secondo le indicazioni di cui all'art. 36-ter, il datore di lavoro può essere sanzionato nel caso di caduta del lavoratore nella fase di salita o discesa?
In caso affermativo, quali misure cautelative adottereste?
Grazie, Steind