Domandina per i più esperti di me in ambito Atex.
Alla domanda di un cliente : "in zone dello stabilimento classificate Atex devo installare rilevatori certificati Atex?"
La mia risposta è stata sì......sono stato poi aggredito verbalemnte dal cliente perchè tali rilevatori costano 10 volte tanto quelli certificati EN54, LPC e VDS.....
La mia risposta è corretta secondo le prescrizioni minime di sicurezza di cui l'allegato XV-ter parte A ? Però ho anche esplicitato che se non mi fa leggere il documento sulla protezione contro le esplosioni......la mia risposta non può essere che presa con le molle...o con quello che vuole.
Grazie per eventuali interventi.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Rivelatori per zone classificate
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Secondo me la tua risposta è corretta Vise.
L'allegato VX ter 2.6 dice : se dal caso, i lavoratori sono evacuati prima che le condizioni per l'esplosione siano raggiunte"
La parte B dice di prendere dispositivi certificati CE ATEX salvo che il doc di prot contro le esplosioni non preveda altrimenti.
Per cui tra un "se dal caso e qualora non preveda altrimenti" c'e' di mezzo di tutto.
ciao
Renato
L'allegato VX ter 2.6 dice : se dal caso, i lavoratori sono evacuati prima che le condizioni per l'esplosione siano raggiunte"
La parte B dice di prendere dispositivi certificati CE ATEX salvo che il doc di prot contro le esplosioni non preveda altrimenti.
Per cui tra un "se dal caso e qualora non preveda altrimenti" c'e' di mezzo di tutto.
ciao
Renato
Se l'installazione deve ancora essere realizzata allora si applica, oltre all'allegato XV-ter/A anche l'allegato XV-ter/B. Quest'ultimo associa al tipo di zona classificata la categoria dell'apparecchiatura (elettrica e non elettrica).
Diverso è se l'impianto è stato realizzato prima del 30/06/2003. In questo caso a mio avviso puoi applicare l'art. 2.5 dell'allegato XV-ter/A (non si applica infatti la parte B). Cosa significa? Significa che è opportuno verificare se le vecchie zone CEI 64-2 sono assimilabili alla nuovi criteri dettati dalle sorelline CEI 31-30/CEI31-35. In caso affermativo gli impianti montati i precedenza possono andare bene (ad esempio puoi mantenere validi gli impianti realizzati in zona C1Z0 se essa è stata riclassificata di tipo 0 ecc.)
Nel caso di classificazione con polveri la cosa si complica un pochino nel senso che, mentre prima la CEI 64-2 suddivideva le zone AD e non AD ora la CEI EN 50281-3 suddivide in zona 20, 21 e 22. Con le polveri quindi DEVI riclassificare e installare in luogo dei vecchi impianti IP 44 almeno protezione IP 6X (nel caso di zona 22 IP 5X) verificando al contempo che la massima temperatura superificiale sia adeguata alla temperatura di accensione della polveri in nube e in strato.
Forse ho messo troppa carne al fuoco... , confido comunque non tanto nella mia capacità di chiarezza quanto nella capacità di interpretazione di chi legge...
Ciao
Marzio
Diverso è se l'impianto è stato realizzato prima del 30/06/2003. In questo caso a mio avviso puoi applicare l'art. 2.5 dell'allegato XV-ter/A (non si applica infatti la parte B). Cosa significa? Significa che è opportuno verificare se le vecchie zone CEI 64-2 sono assimilabili alla nuovi criteri dettati dalle sorelline CEI 31-30/CEI31-35. In caso affermativo gli impianti montati i precedenza possono andare bene (ad esempio puoi mantenere validi gli impianti realizzati in zona C1Z0 se essa è stata riclassificata di tipo 0 ecc.)
Nel caso di classificazione con polveri la cosa si complica un pochino nel senso che, mentre prima la CEI 64-2 suddivideva le zone AD e non AD ora la CEI EN 50281-3 suddivide in zona 20, 21 e 22. Con le polveri quindi DEVI riclassificare e installare in luogo dei vecchi impianti IP 44 almeno protezione IP 6X (nel caso di zona 22 IP 5X) verificando al contempo che la massima temperatura superificiale sia adeguata alla temperatura di accensione della polveri in nube e in strato.
Forse ho messo troppa carne al fuoco... , confido comunque non tanto nella mia capacità di chiarezza quanto nella capacità di interpretazione di chi legge...
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
grazie per gli interventi.
Tutto chiaro.
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- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
In realtà la classificazione delle zone con pericolo di esplosione e la successiva redazione del documento contro le esplosioni creerà scompiglio quando le ASL partiranno con le verifiche. Ad oggi infatti le "apparecchiature elettriche e non elettriche" richieste dal documento addirittura non sono ancora prodotte, vise è fortunato che quelle del suo cliente esistono... Sono assolutamente in accordo con Marzio sull'estensione critica della valutazione fatta aisensi della CEI 64-2, però occhio che lo stesso Marzio ha scritto: è opportuno verificare se le vecchie zone CEI 64-2 sono assimilabili alla nuovi criteri dettati dalle sorelline CEI 31-30/CEI31-35. In caso affermativo gli impianti montati i precedenza possono andare bene .
Quindi va fatta una specie di perizia; e io me la farei pagare eccome...
Quindi va fatta una specie di perizia; e io me la farei pagare eccome...
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Colgo l'occasione per complimentarmi con tutti voi.
Leggendo questo messaggio mi è venuto un dubbio: un impianto di rilevatori di fumi deve essere progettato da un perito/ing. elettrico iscritto all'albo o da un tecnico abilitato per l'antincedio o bisogna avere entrambi?
Distinti saluti
Leggendo questo messaggio mi è venuto un dubbio: un impianto di rilevatori di fumi deve essere progettato da un perito/ing. elettrico iscritto all'albo o da un tecnico abilitato per l'antincedio o bisogna avere entrambi?
Distinti saluti
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Se intendi un tecnico 818, non serve.Schumacher ha scritto: tecnico abilitato per l'antincedio
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