ciao a tutti,
sto facendo urgentemente, causa ispezione enti competenti, una valutazione rischi di un'azienda che produce imballaggi di legno.
L'attività è il taglio di assi di legno e il successivo assemblaggio.
Il Datore di lavoro mi ha dichiarato che lavora legni dolci ma io ho visto con i miei occhi che vengono lavorati anche dei pannelli truciolari...
Dovendo concludere con urgenza il dvr,
posso affermare che
vengono lavorati legni dolci,
occorre comunque richiedere le schede di sicurezza dei legni truciolari,
occorre effettuare indagine ambientale per misurare concentrazioni e tipologia polveri,
e solo dopo l'indagine, se questa dimostra la presenza di polveri di legno duro,
attivare la valutazione del rischio dell'esposizione ad agenti cancerogeni con ciò che ne consegue?
Rimane il fatto che il DDL ha dichiarato l'utilizzo di legni dolci.....
Cosa faccio?
Help me!!!!!!!!!!
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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dvr urgente
hanno già verbalizzato?
io presumo che gli ODV sappiano cosa il DL abbia fatto e cosa no in termini di adempimenti.
fossi in te, a tutela del DL e ance tua, metterei nel DVR che c'è la possibilità e come misura l'effettuae le misure ambientali e dopo averne i risultati saranno intraprese eventuali ulteriori misure.
intanto fai fare le misure ambientali e magari metti nel DVR l'uso delle mascherine, se non comporta il rischio di ulteriore sanzione per il DL.
così fai vedere agli ODV che hai messo tutto a posto o comunque ti stai adoperando.
appropò di polveri, da me l'arpa ha segnalato all ASL che tutti i fumi e polveri convogliabili dovrebbero essere convogliate, anche se sono rispettati i limiti TLW, rimandando a loro per l'ultima parola
io presumo che gli ODV sappiano cosa il DL abbia fatto e cosa no in termini di adempimenti.
fossi in te, a tutela del DL e ance tua, metterei nel DVR che c'è la possibilità e come misura l'effettuae le misure ambientali e dopo averne i risultati saranno intraprese eventuali ulteriori misure.
intanto fai fare le misure ambientali e magari metti nel DVR l'uso delle mascherine, se non comporta il rischio di ulteriore sanzione per il DL.
così fai vedere agli ODV che hai messo tutto a posto o comunque ti stai adoperando.
appropò di polveri, da me l'arpa ha segnalato all ASL che tutti i fumi e polveri convogliabili dovrebbero essere convogliate, anche se sono rispettati i limiti TLW, rimandando a loro per l'ultima parola
E' abbastanza difficile prendere una decisione.
Fossi in te, se il DL è convinto nell'affermare che usa solo legni teneri, allora predisporrei un DVR con indicato ciò (ed ovviamente non firmerei nulla del genere).
Però passata l'ispezione affronta bene ed in modo specifico l'argomento con il DL.
Fossi in te, se il DL è convinto nell'affermare che usa solo legni teneri, allora predisporrei un DVR con indicato ciò (ed ovviamente non firmerei nulla del genere).
Però passata l'ispezione affronta bene ed in modo specifico l'argomento con il DL.
In effetti in Lombardia ciò è previsto.emipi ha scritto:appropò di polveri, da me l'arpa ha segnalato all ASL che tutti i fumi e polveri convogliabili dovrebbero essere convogliate, anche se sono rispettati i limiti TLW, rimandando a loro per l'ultima parola
bel thread, due questioni da una: piatto ricco, mi ci ficco.
Cominciamo da sandocan: anche i truciolati possono essere fatti da trucioli di legni dolci, lì sono le palluccelle delle resinine leganti a poter costituire un problema, confermo la indispensabilità delle SdS del produttore/commerciante. Però, tu immagini cosa penso io dei DVR "dell'ultimo momento", vero? una volta acquietato l'OdV, spesso lasciano tutto lettera morta...
Poi, passiamo alla questione "convogliare ciò che è convogliabile anche se sto nel TLV" (a proposito con la V semplice, sta per threshold limit value, la W è di TWA che sta per time weighting average). Non è l'arpa lombardia che lo dice, è la norma, segnatamente il 152 art. 269 se ben ricordo, dove parla di "emissioni tecnicamente convogliabili o di cui è stato disposto il convogliamento". E trovo corretto che l'ultima parola spetti alle ASL, in quanto la necessità/obbligo di convogliare (e buttare fuori sì, ma dopo depurato) dipende dall'81, e per la precisione da quegli articoletti del 303 che adesso sono finiti coe subcommilli nell'allegato IV, punto 2 "presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi" e per la precisione punti
e
già pezzi degli articoli 20 e 21 del 303/56: e non mi verrete a dire che è una novità che mi inca@@o di molto.
Il discorso da fare è : questo rischio è un rischio, per basso che sia, o è un rischio irrilevante (parola che - io insisto- ha tutt'altro significato che moderato) ? Perchè se è un rischio irrilevante, il beneficio che posso apportare al lavoratore anche spendendo una barca di soldi è talmente basso che non ne vale la pena. E se è così basso da non valerne la pena significa che il livello di esposizione occupazionale del lavoratore è nei fatti sovrapponibile a quella della popolazione non professionalmente esposta.
Faccio un paio di esempi: punticini di saldatura, pochi secondi per volta per meno di 30 minuti al giorno in tutto, anche se tutti i giorni. Quel briciolino di ossidi di azoto e di CO sviluppabili hanno una concentrazione talmente bassa anche all'operatore che comunque, mediati sulle 8 ore, finisocno con il risultare del tutto equivalenti all'aria esterna (a volte, nelle zone assai trafficate dentro è anche meglio di fuori), quindi non ha senso nè convogliare nè depurare, perchè il mio lavoratore che fa questi punticini di saldatura non avrà alcun beneficio reale e misurabile dall'impianto di aspirazione e convogliamento all'esterno.
Ancora, utilizzo di collanti a solventi organici velocemente evaporabili: uso quotidiano < 5 gr, in piccole tranche da 200 mg/cad (= 20-25 incollaturine). Anche qui, la parte evaporabile non è mai più del 40-50% in peso, per cui io avrò al massimo 100 mg per volta di solventi che mi si spandono in tutto il locale ed essendo appunto assai volatili anche al difuori del locale. Anche posizionando una cappa di aspirazione e convogliamento l'esposizione occupazionale del mio lavoratore non avrà nessuna riduzione significativa, perchè la stessa era già "irrilevante" prima.
Allora, il criterio da adottare/seguire/tener presente è che possono non essere convogliate solo le emissioni (di gas, vapori, fumi o che altro) per le quali il rischio è provatamente irrilevante.
Non c'è, come non c'è mai stata per il rischio chimico moderato che il cielo lo strafulmini, una quantificazione dell'irrilevanza, ma per alcune sostanze di maggiore uso applicativo ci sono le soglie ritenute tollerabili per gli ambienti di vita dall'OMS. Se stiamo al disotto delle soglie tollerabili per gli ambienti di vita, che di solito, e cautelativamente, sono circa 1/100 del TLV-TWA professionale, non c'è obbligo di eliminazione dagli ambienti di lavoro perchè l'agente pur se teoricamente presente a quelle concentrazioni - spesso nemmeno misurabili - non può espletare la sua azione nociva perchè non basta, è tecnicamente insufficiente a far danno.
Per cui, tornando alla fabbrica di pallets, se per esempio le polveri totali risultano pari a 1,7 - 1,8 mg/mc comunque vanno aspirate (e convogliate e abbattute), mentre se stiamo intorno a 0,6-0,7 nessun aspiratore per quanto potente potrà aver significativa ragione di una massa così piccola.
Cominciamo da sandocan: anche i truciolati possono essere fatti da trucioli di legni dolci, lì sono le palluccelle delle resinine leganti a poter costituire un problema, confermo la indispensabilità delle SdS del produttore/commerciante. Però, tu immagini cosa penso io dei DVR "dell'ultimo momento", vero? una volta acquietato l'OdV, spesso lasciano tutto lettera morta...
Poi, passiamo alla questione "convogliare ciò che è convogliabile anche se sto nel TLV" (a proposito con la V semplice, sta per threshold limit value, la W è di TWA che sta per time weighting average). Non è l'arpa lombardia che lo dice, è la norma, segnatamente il 152 art. 269 se ben ricordo, dove parla di "emissioni tecnicamente convogliabili o di cui è stato disposto il convogliamento". E trovo corretto che l'ultima parola spetti alle ASL, in quanto la necessità/obbligo di convogliare (e buttare fuori sì, ma dopo depurato) dipende dall'81, e per la precisione da quegli articoletti del 303 che adesso sono finiti coe subcommilli nell'allegato IV, punto 2 "presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi" e per la precisione punti
2.1.5. L’aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.
e
2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro.
2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
già pezzi degli articoli 20 e 21 del 303/56: e non mi verrete a dire che è una novità che mi inca@@o di molto.
Il discorso da fare è : questo rischio è un rischio, per basso che sia, o è un rischio irrilevante (parola che - io insisto- ha tutt'altro significato che moderato) ? Perchè se è un rischio irrilevante, il beneficio che posso apportare al lavoratore anche spendendo una barca di soldi è talmente basso che non ne vale la pena. E se è così basso da non valerne la pena significa che il livello di esposizione occupazionale del lavoratore è nei fatti sovrapponibile a quella della popolazione non professionalmente esposta.
Faccio un paio di esempi: punticini di saldatura, pochi secondi per volta per meno di 30 minuti al giorno in tutto, anche se tutti i giorni. Quel briciolino di ossidi di azoto e di CO sviluppabili hanno una concentrazione talmente bassa anche all'operatore che comunque, mediati sulle 8 ore, finisocno con il risultare del tutto equivalenti all'aria esterna (a volte, nelle zone assai trafficate dentro è anche meglio di fuori), quindi non ha senso nè convogliare nè depurare, perchè il mio lavoratore che fa questi punticini di saldatura non avrà alcun beneficio reale e misurabile dall'impianto di aspirazione e convogliamento all'esterno.
Ancora, utilizzo di collanti a solventi organici velocemente evaporabili: uso quotidiano < 5 gr, in piccole tranche da 200 mg/cad (= 20-25 incollaturine). Anche qui, la parte evaporabile non è mai più del 40-50% in peso, per cui io avrò al massimo 100 mg per volta di solventi che mi si spandono in tutto il locale ed essendo appunto assai volatili anche al difuori del locale. Anche posizionando una cappa di aspirazione e convogliamento l'esposizione occupazionale del mio lavoratore non avrà nessuna riduzione significativa, perchè la stessa era già "irrilevante" prima.
Allora, il criterio da adottare/seguire/tener presente è che possono non essere convogliate solo le emissioni (di gas, vapori, fumi o che altro) per le quali il rischio è provatamente irrilevante.
Non c'è, come non c'è mai stata per il rischio chimico moderato che il cielo lo strafulmini, una quantificazione dell'irrilevanza, ma per alcune sostanze di maggiore uso applicativo ci sono le soglie ritenute tollerabili per gli ambienti di vita dall'OMS. Se stiamo al disotto delle soglie tollerabili per gli ambienti di vita, che di solito, e cautelativamente, sono circa 1/100 del TLV-TWA professionale, non c'è obbligo di eliminazione dagli ambienti di lavoro perchè l'agente pur se teoricamente presente a quelle concentrazioni - spesso nemmeno misurabili - non può espletare la sua azione nociva perchè non basta, è tecnicamente insufficiente a far danno.
Per cui, tornando alla fabbrica di pallets, se per esempio le polveri totali risultano pari a 1,7 - 1,8 mg/mc comunque vanno aspirate (e convogliate e abbattute), mentre se stiamo intorno a 0,6-0,7 nessun aspiratore per quanto potente potrà aver significativa ragione di una massa così piccola.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
In effetti dovrebbe essere così in tutta italia, l'81 lo prevede, e prima ancora la normativa degli anni '50. Vi rimando a questa discussione: http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... highlight=
Signore dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare, la pazienza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza tra le une e le altre
Il cliente mi ha confermato che usa abete, larice e pino.
Sono riuscita a farmi procurare la scheda di sicurezza del legno compensato tipo OSB:
risulta composto da:
conifere (legno dolce?, giusto)
resina melamminico formaldeidica
resina poliuretanica
paraffino
acqua
Per cui nell'indagine ambientale che intendo far condurre al DDL dovrà includere anche l'analisi di presenza formaldeide?
Riassumendo
prima indagine ambientale
poi il registro cancerogeni, in caso di presenza?
ciaoooo
Sono riuscita a farmi procurare la scheda di sicurezza del legno compensato tipo OSB:
risulta composto da:
conifere (legno dolce?, giusto)
resina melamminico formaldeidica
resina poliuretanica
paraffino
acqua
Per cui nell'indagine ambientale che intendo far condurre al DDL dovrà includere anche l'analisi di presenza formaldeide?
Riassumendo
prima indagine ambientale
poi il registro cancerogeni, in caso di presenza?
ciaoooo
Se è una resina melammina-formaldeide, la formaldeide "llbera" non c'è perchè si è legata con la melammina appunto a fare la resina. E se sta ancora "sperciando" la formaldeide in eccesso il truciolato non è ancora lavorabile, e quindi non è commercializzato: il problema formaldeide al più ce l'ha il produttore, non l'utilizzatore.sandocan ha scritto:...
Sono riuscita a farmi procurare la scheda di sicurezza del legno compensato tipo OSB:
risulta composto da:
...
resina melamminico formaldeidica
...
Per cui nell'indagine ambientale che intendo far condurre al DDL dovrà includere anche l'analisi di presenza formaldeide?
...
poi, secondo quanto dicel'ISPESL (ma non soltanto...) larice pini e abeti sono essenze "dolci".
Io me la sentirei, quindi, in base alla Valutazione ragionata sugli Agenti Chimici impiegati di escludere il rischio cancerogeno, se questi dati restano confermati.
Ciò non significa certo un rischio chimico "normale" irrilevante, sempre di polveri parliamo.
Ciò implica che intanto si valuta un rischio chimico da polveri non irrilevante, poi -dopo evitata la sanzione ed ottemperata la richiesta- con calma si procede alla quantificazione e si ragiona sull'eventuale da farsi.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.